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11 Ottobre 2017

Solo gli iscritti all'Albo possono acquistare attrezzature ad uso odontoiatrico. Tribunale di Cosenza condanna Centro odontoiatrico e venditori. Renzo (CAO): "ora chiediamo controlli mirati"


L'articolo 9 della legge 175/92 è pienamente valido ed è vietato vendere attrezzature tecniche e strumentali ad uso odontoiatrico a soggetti che non siano abilitati a svolgere la professione di odontoiatra. E' la sintesi della sentenza del Tribunale di Cosenza chiamato ad esprimersi in merito alla vicenda che aveva coinvolto, nel 2015, un Centro odontoiatrico della zona accusato di aver acquistato due riuniti odontoiatrici ed i rispettivi venditori per aver venduto senza aver "verificato che l'acquirente fosse iscritta all'Albo degli Odontoiatri o, comunque, legittimata all'utilizzo delle attrezzature".

"Avevamo avuto segnalazioni in merito e come CAO abbiamo provveduto ad informare i Nas chiedendo verifiche", spiega ad Odontoiatria33 il presidente CAO di Cosenza Giuseppe Guarnieri (nella foto).

Stando a quanto pubblicato negli atti giudiziari, le verifiche dei Nas hanno appurato che nel Centro odontoiatrico "avente, quale attività di impresa, quella di estetica dentale, chirurgia orale, ortodonzia, ortodonzia invisibile, protesi dentarie, endodonzia, igiene, conservativa, chirurgia microscopica", tutte le pratiche cliniche venivano svolte da abilitati all'odontoiatria. Tuttavia la titolare "era priva di qualsivoglia iscrizione agli albi degli esercenti le professioni sanitarie" e quindi non poteva acquistare le attrezzature in questione. Dalla sentenza non si evince la presenza o il conivolgimento nella vicenda del direttore sanitario.

Secondo i giudici, "l'art. 9 della Legge n. 175/92 mira alla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie limitando la vendita di attrezzature tecniche e strumentali a soggetti che non siano abilitati a svolgere una determinata professione". Ma i giudici non hanno ritenuto responsabile solo l'imprenditrice, infatti la sentenza condanna anche i due venditori che hanno venduto i riuniti in quanto "avrebbero dovuto diligentemente verificare che l'acquirente fosse scritta all'Albo degli Odontoiatri o, comunque, legittimata all'utilizzo delle attrezzature".

Giudice che applica, quindi, quanto previsto dall'articolo 9 della 175/92 dichiarando responsabili imprenditrice e venditori del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, condanna l'imprenditrice ad una ammenda di 7.200 euro, un venditore all'ammenda di 4.600 euro ed all'altro venditore 2.700 euro. La Legge indica che le pene devono essere proporzionali, fino al doppio, al costo delle attrezzature. I tre dovranno anche pagare le spese legali e corrispondere all'Ordine di Cosenza 3mila euro per "il danno morale patito" visto che si era costituito parte lesa.

"Una sentenza che sicuramente farà giurisprudenza", continua il presidente Guarnieri, "che dopo tre anni di impegno in tribunale ha dato soddisfazione alle nostre tesi rappresentate dal nostro legale".

"Questa sentenza conferma quanto da noi sempre evidenziato circa la necessità che le attrezzature per l'esercizio della nostra professione siano non solo acquistate, ma sottoposte alla diretta responsabilità del professionista iscritto all'Albo", ricorda in una nota il presidente CAO Giuseppe Renzo.

"Ma non basta - specifica Renzo - ancora una volta, viene confermata la vigenza della L. 175/92, di cui possono considerarsi abrogati soltanto gli articoli che riguardano il rilascio di una autorizzazione per la pubblicità sanitaria. In particolare sottolineo il comma 5 dell'art. 5 della citata L. 175/92, che testualmente prevede: "Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno."

"E questo è importante - continua Renzo - perché sull'applicazione di tale normativa è attualmente in corso un contenzioso, promosso dalla CAO nazionale e portato poi sui territori, considerando che alcuni comuni iniziano finalmente ad applicare la normativa revocando le autorizzazioni precedentemente concesse".

Tornando alla sentenza del Tribunale di Cosenza sulla vendita di materiale odontoiatrico a non odontoiatri, il presidente Renzo ricorda ad Odontoiatria33 come da sempre la CAO ritiene che in caso di abusivismo odontoiatrico si debba procedere anche nei confronti di chi ha venuto agli abusivi materiale ed attrezzatura.

"Ma se chi effettua la verifica e la denuncia non contesta anche l'articolo 9 della legge 175/92", spiega il presidente CAO, "il giudice non può aprire il procedimento anche nei confronti del deposito o di chi ha venduto riuniti o farmaci". Per sollecitare questo il presidente CAO annuncia che nei prossimi giorni invierà una nota a tutti i presidenti CAO ed alle Istituzioni preposte alle verifiche per chiedere maggiori controlli anche verso la vendita illecita di materiale odontoiatrico a soggetti non aventi le caratteristiche indicate dalla legge.

Norberto Maccagno

 
 

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