E’ forse la vicenda da cui nasce la sentenza 14501/18 della Corte di Cassazione ad incuriosire più che i contenuti della sentenza stessa, che ribadiscono le responsabilità del direttore sanitario.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla proposta di ricorso contro la sentenza del Tribunale di Pavia e della Corte di Appello di Milano che avevano condannato e confermato la perna “di mesi uno di reclusione” per il reato di concorso ed esercizio abusivo di una professione, un direttore sanitario di uno studio odontoiatrico organizzato come SaS; società il cui amministratore era un odontotecnico denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
Direttore sanitario che, leggiamo nella sentenza, è rimasto in carica dal 2008 al 2011 ma non era un odontoiatra: si era si era qualificato come tale nella dichiarazione inviata all’Asl per l’autorizzazione sanitaria. Ma la condanna non riguarda questo fatto. La condanna lo vede condannato in quanto, come direttore sanitario, avrebbe consentito all’odontotecnico di esercitare abusivamente la professione o meglio non avrebbe vigilato perché questo non avvenisse.
Le motivazioni avanzate contro le sentenze dal presunto direttore sanitario entrano nel merito della procedura seguita dagli inquirenti ma anche sul fatto che l'imputato “non abbia mai svolto l'attività di odontoiatra” e che quindi non sia imputabile per concorso nel reato di esercizio abusivo di una professione commessa dall’odontotecnico e che comunque il fatto “è di modesta gravità”.
E la Cassazione motiva, invece, che le sentenze erano corrette nel ritenere il direttore sanitario responsabile in quanto, si legge nella sentenza, “non può ritenersi che l'imputato abbia assunto e mantenuto la direzione sanitaria dello studio senza essere a conoscenza del fatto che ivi si svolgesse l'attività odontoiatrica da parte di un semplice odontotecnico. All'imputato non poteva sfuggire, nei pur saltuari accessi effettuati, che lo studio non era attrezzato come semplice laboratorio per la creazione e la sistemazione delle protesi, ma come luogo ove si ricevevano i pazienti e si somministravano loro cure dirette, essendo munito di un classico «riunito» allo studio dentistico e dotato dei farmaci necessari per l'esercizio della professione odontoiatrica. Erano, inoltre, facilmente rinvenibili le annotazioni degli appuntamenti che il concorrente prendeva con gli ignari pazienti. Né infine gli poteva sfuggire che nessun professionista esterno aveva in quel periodo preso in locazione lo studio”.
Quindi il direttore sanitario è sempre responsabile, anche se non ha le caratteristiche per essere direttore sanitario.
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