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14 Giugno 2018

Società di capitale e contributo del 0,5% sul fatturato

Le indicazioni di ENPAM sui soggetti coinvolti e sulle modalità contributive

Norberto Maccagno

Entro il 30 settembre 2019 le società operanti nel settore odontoiatrico dovranno versare nelle casse della Quota “B” ENPAM lo 0,5% del proprio fatturato prodotto nel 2018. L’obbligo nasce dall’articolo 1, comma 442, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020").

Un obbligo che inciderà in media per circa 2 mila euro all'anno a società (stando ai dati sugli studi di settore diffusi dalle Entrate) e dovrebbe portare nelle casse dell’ente di previdenza di medici e dentisti più di 7 milioni di euro all’anno. 

Una norma che, commentano da ENPAM costituisce “un'importante novità” per la gestione ‘Quota B’. Infatti -spiegano- sino ad oggi, “l'unico versamento dovuto a favore della gestione citata consisteva in un contributo previdenziale soggettivo commisurato al reddito professionale annualmente prodotto dall'iscritto, quale risulta dalla relativa dichiarazione presentata ai fini fiscali (IRPEF)”. 

Con l’obiettivo di fornire le “prime istruzioni in merito alla natura e all'ambito di applicazione del nuovo contributo dello 0,5% del fatturato annuo dovuto dalle società operanti nel settore odontoiatrico”, il CDA ENPAM ha approvato una circolare nella quale fa il punto sulla norma e le modalità operative. 


Cosa dice la Legge 

L'art. 1, comma 442, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), ha previsto che: "Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla  gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura  dell'esercizio". 

Nell'individuazione dei soggetti interessati dal nuovo obbligo contributivo la norma citata rinvia all'art. 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, dopo aver chiarito che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei prescritti titoli abilitanti, stabilisce: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2  della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla  medesima legge." Il successivo comma 154 prevede che, qualora sia presente un ambulatorio odontoiatrico in strutture sanitarie polispecialistiche il cui direttore sanitario non sia iscritto all'Albo degli Odontoiatri, dovrà essere nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che possegga tale iscrizione. 


A chi si applica l’obbligo contributivo dello 0,5% 

Chiarendo che la norma indica che l’imponibile contributivo viene individuato sulla base del fatturato annuo della società, ENPAM rileva che “l'attenzione del Legislatore sullo svolgimento dell'attività odontoiatrica in forma societaria - e sull'opportunità di assoggettare i relativi proventi ad una contribuzione obbligatoria - nasce dal crescente utilizzo, in tale settore, dello strumento societario”.

Ma quali società?

ENPAM ritiene che sono “tenute al versamento del nuovo contributo le società in qualunque forma costituite e, pertanto, le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) quelle di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) nonché le società cooperative e mutue assicuratrici. Escluse quindi le StP e gli studi associati. L'attività svolta deve essere inerente al settore odontoiatrico e deve comprendere l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (come la diagnosi e la terapia delle malattie dei denti e della bocca). Le prestazioni erogate all'interno di tali società, devono essere rese da soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. Le società in esame, ricorda ENPAM, “devono essere dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri. Le strutture polispecialistiche, il cui direttore sanitario sia privo di tale iscrizione, devono avere un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici munito del predetto requisito. Il direttore sanitario è il soggetto che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica­funzionale dei servizi della struttura, con obblighi che attengono alla vigilanza sui requisiti igienici e sull'idoneità delle attrezzature tecniche, sul possesso da parte del personale addetto dei prescritti requisiti professionali, nonché alla vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ai pazienti”. 


A quale fatturato deve essere applicato il contributo dello 0,5% 

Il contributo dovuto, chiarisce la nota ENPAM, “dovrà essere determinato dalle società applicando l'aliquota dello 0,5% al fatturato annuo relativo alle prestazioni di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985”, quindi, aggiungiamo noi, le società dovranno scorporare dal fatturato le prestazioni erogate per esempio dagli igienisti dentali o quelle per altri tipi di prestazioni non inerenti alle pratiche odontoiatriche, questione questa che interesserà particolarmente i poliambulatori.  

ENPAM ricorda che il legislatore ha imposto l'obbligo del versamento esclusivamente in capo alle società e non ha espressamente riconosciuto alcun diritto di rivalersi nei confronti dei medici e degli odontoiatri.

“Il Legislatore –viene specificato- quando ha voluto riconoscere il diritto di rivalsa lo ha fatto esplicitamente, come nel caso del contributo integrativo previsto dagli ordinamenti di molte Casse professionali”. 

Il chiarimento è dovuto, motiva ENPAM, dal fatto che alcune società potrebbero trattenere lo 0,5% a quanto spetta all’odontoiatra che collabora con la struttura a “titolo di rivalsa”.  In questo caso, sostiene ENPAM, il legislatore non ha concesso alla società il “diritto di rivalersi sul professionista al quale deve essere comunque attribuita la percentuale contributiva di spettanza individuale”.    

 
 

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