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22 Ottobre 2019

Dalla CCEPS indicazioni su responsabilità del direttore sanitario e prescrizione

Interessante decisione della CCEPS chiamata a giudicare la sanzione ad un direttore sanitario per mancata vigilanza in tema di abusivismo e quando decorre la prescrizione del reato 

Nor. Mac.

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entra nel merito di due aspetti spesso dibattuti: la responsabilità del direttore sanitario in tema di esercizio abusivo della professione e prescrizione del reato. 
La vicenda riguarda una iscritta all’Ordine di Monza- Brianza denunciata dai NAS di Milano per aver “consentito e agevolato” l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica all’amministratore delegato dello studio, diplomato odontotecnico, privo dei titoli necessari. 

Siamo nel 2013, a seguito della denuncia, l’Ordine di Milano, che ha ricevuto il verbale dal Nas, invia la documentazione all’Ordine di Monza- Brianza che apre il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritta per poi sospenderlo in attesa di giudizio penale. Nel 2015 il Giudice del Tribunale emette la sentenza con la motivazione che “rilevato che l’imputata è stata ammessa alla sospensione del procedimento con ‘messa alla prova’ , ex art. 464 quater c.p.p., in ordine al reato di cui agli art. 40, 110, 81 secondo comma e 348 cpp, dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato ascrittole, per essere lo stesso estinto a seguito di intervenuto esito positivo della prova” .  

E’ forse la prima volta che ci troviamo di fronte ad una iscritta che richiede l’istituto della “messa alla prova”, spiega ad Odontoiatria33 il dott. Giuseppe Guarnieri, presidente CAO Cosenza e membro della CCEPS. “Questo consente all’imputato di richiedere la possibilità di essere ammesso alla sospensione del procedimento chiedendo in alternativa alla pena ed evitando il giudizio, l’elaborazione di un ‘programma di trattamento’ particolarmente complesso a cui l’imputato deve attenersi per ottenere l’esito positivo della messa alla prova e i conseguenti vantaggi. E’ insito che  l’imputato dimostri la volontà di non commettere più il reato, ed infatti la dottoressa ha rinunciato all’incarico di direttore sanitario nelle strutture dove era stata nominata, di risarcire eventuali danni creati alle persone offese e di essere affidata a lavori socialmente utili”. La dottoressa svolse per un periodo l’attività medica in un centro della Croce Rossa per immigrati. 

Nel 2015, a seguito della sentenza della quale la CAO viene a conoscenza, si conclude il periodo di sospensione del procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritta e la CAO Monza Brianza riapre il procedimento disciplinare che termina con la sospensione per 3 mesi “per non aver esercitato, in qualità di direttore sanitario, l’azione di vigilanza sull’attività di personale non abilitato all’esercizio della professione di odontoiatria”. L’iscritta ricorre alla CCEPS rilevando una serie di motivi, alcuni formali, tra i quali che il fatto era avvenuto durante la sua assenza e che, comunque, nello studio era presente un altro medico che avrebbe potuto vigilare.

Altra doglianza, i termini della prescrizione che per l’iscritta sarebbero scaduti. Per quanto riguarda la mancata vigilanza la CCEPS ritiene che l’essere presente un solo giorno alla settimana non può essere una giustificazione anche perché, rileva la CCEPS, il titolare della struttura era un diplomato odontotecnico, e questo fatto avrebbe richiesto “una maggiore attenzione ed assiduità nell’attività di controllo”. CCEPS che comunque accoglie in parte il ricorso e riduce la sospensione a un mese. 

In tema di prescrizione la CCEPS rileva come “la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare è interrotta di diritto all’atto di apertura di un procedimento penale a carico  dell’incolpato,  che  l’effetto  interruttivo  della  prescrizione permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso e  il  nuovo  termine  prescrizionale  inizia  a  decorrere  dalla  formale comunicazione   della sentenza divenuta   definitiva   (ovvero   dal passaggio  in  giudicato  della  sentenza  penale)”. 

Sul tema prescrizione interviene con una nota, inviata ai presidenti OMCeO e CAO, il presidente FNOMCeO Filippo Anelli ricordando che “la Commissione disciplinare, nel momento in cui ha notizia che nei confronti del proprio iscritto si è instaurato un procedimento penale, dovrà    tempestivamente attivarsi per deliberare l’apertura e contestuale sospensione del procedimento disciplinare a carico di questi in attesa della decisione penale”. 

“La sospensione del procedimento disciplinare –conclude Anelli- non determina la sospensione della prescrizione ma la sua interruzione e il riavvio del procedimento disciplinare sospeso comporta l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 c.c.).   




 
 

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