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01 Dicembre 2020

Non consegna documentazione della cura al paziente: sanzionato dall’Ordine

Iscritto all’Ordine di Cosenza sospeso per un mese per violazione articoli 1,2, 24,25  e 64 del codice deontologico. Ecco le motivazioni ed il commento del presidente CAO Giuseppe Guarnieri


L’iscritto all’Ordine è tenuto a consegnare documentazione delle cure effettuate al paziente, anche se non vi è l’obbligo di tenuta della cartella clinica per i liberi professionisti.A sostenerlo è la CCEPS intervenuta ad esprimersi sul ricorso presentato da un iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Cosenza, sospeso per un mese per non aver consegnato al paziente la documentazione che attestata le cure rese. Iscritto che ammetteva di non aver prodotto nessuna documentazione e per questo non poteva consegnarla. 

Una circolare FNOMCeO del 2013, per il ricorrente, solleverebbe gli studi libero professionali dall'obbligo di conservare la documentazione medica dei pazienti.

In realtà, secondo quanto FNOMCeO ha risposto alla CAO Cosenza e riportato nella sentenza, “non si può negare l'esistenza di un obbligo a carico degli iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizione a chi ne abbia titolo la documentazione clinica della persona assistitaNaturalmente, il ripetuto obbligo non riguarda la cartella clinica, atto pubblico costituente elemento di fede privilegiata che, in quanto tale, deve essere conservata soltanto dalle strutture pubbliche e convenzionate”. 

CCEPS che ritiene, quindi, che sia fondata la contestazione della CAO di Cosenza concernente il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche in materia di tenuta della documentazione relativa ai pazienti in cura presso i liberi professionisti. CCEPS che conferma la violazione degli articoli Artt. 1, 2 ,24 e 25 del Codice di deontologia medica, sanzionando l’iscritto con un mese di sospensione dall’iscrizione all’Albo.


Il commento del dott. Giuseppe Guarnieri, presidente CAO e componente CCEPS 

Tutto nasce da un esposto presentato da una signora nei confronti del suo dentista, nostro iscritto, che lamentava la mancata consegna da parte del professionista della ‘cartella clinica’. In realtà la paziente chiedeva soltanto di conoscere le prestazioni effettuate dal collega. Una richiesta legittima dal momento che la signora voleva recarsi a consulto presso altro professionista. Nonostante i ripetuti inviti rivolti al collega che, peraltro, non si presentava, per ben tre volte alle convocazioni di audizione ex art. 39 DPR 221/50, lo stesso motivava il mancato rilascio della certificazione delle cure eseguite affermando non soltanto che non era suo obbligo, ma anche che non era in grado di descriverle per il solo fatto che non era prassi  redigere una cartella.

La CAO di Cosenza, dopo aver formulato ed acquisito un ulteriore parere della FNOMCeO nel quale si affermava che non poteva essere negata da parte di un professionista la tenuta e la consegna della documentazione clinica, deliberava di rinviare a giudizio il sanitario ed all’esito di infliggergli la sanzione della sospensione per mesi uno.Non essendo frequenti casi di questo tipo, la peculiarità di questa sentenza, sta nel fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da molti, il professionista può anche, per sua scelta, non redigere un diario clinico, ma nel momento in cui il paziente lo richiede, non può esimersi, dal rilasciare una certificazione che attesti dettagliatamente quali cure gli siano state praticate.

Questo è un diritto della persona assistita e un dovere da parte del medico-odontoiatra contemplato nell’art.25 del C.D. Nel caso che ci ha impegnati, potrebbero essere altri i motivi che hanno indotto il sanitario a non rilasciare una attestazione delle cure prestate, perché, aldilà di essere obbligati o no  è difficile credere che esistano colleghi che pensino di ricordare tutto ciò che eseguono sui loro pazienti”.

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