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06 Maggio 2021

Consiglio di Stato, legittimo per la “società” accedere alle sentenze dell’Ordine

Accesso ritenuto legittimo anche in ragione della protezione della concorrenza. Per i Giudici l’Ordine è deputato a perseguire gli interessi dell'intera categoria, ma nel rispetto di imparzialità

Nor. Mac.

Si chiude con la sentenza del Consiglio di Stato che respinge l’appello dell’Ordine di Brescia, la vicenda che ha riguardato una Centro odontoiatrico e l’Ordine bresciano per l’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari che hanno riguardato i concorrenti del Centro odontoiatrico. Come raccontato in un nostro approfondimento tutto parte da una segnalazione della CAO di Brescia al Comune per alcuni annunci pubblicitari prodotti dal Centro odontoiatrico privi del nome del direttore sanitario.
Il Comune avvia il procedimento per la sospensione per 6 mesi dell’esercizio dell’attività sanitaria del Centro odontoiatrico per poi sospendere il provvedimento in quanto, il Centro, modifica le pubblicità inserendo il nome del direttore sanitario.
La CAO, nei suoi poteri, convoca ugualmente il direttore sanitario in vista dell’apertura del procedimento disciplinare per la violazione degli articoli56 e 69 del Codice di deontologia medica. 

Nel frattempo la proprietà del Centro odontoiatrico presentava un esposto al Comune ed all’Ordine segnalando i nominativi di una decina di altre società odontoiatriche che avrebbero pubblicato inserzioni pubblicitarie senza indicare il nome del direttore sanitario, chiedendo di accedere agli eventuali atti degli eventuali provvedimenti adottati dalla CAO nei confronti dei rispettivi direttori sanitari.
La CAO di Brescia negava la domanda di accesso agli atti al Centro odontoiatrico, ritenendo prevalente la riservatezza degli iscritti e precisando quindi che "non basata su un interesse concreto ed idoneo a violare la riservatezza dei controinteressati". 

La proprietà del Centro odontoiatrico ricorreva al Tar che si esprimeva dandole ragione ritenendo quindi legittima la richiesta di accesso.

L'Ordine appellava la sentenza al Consiglio di Stato per una serie di motivazioni tra le quali quella che la proprietà del Centro odontoiatrico, essendo una società commerciale, non è un soggetto iscritto all’Ordine e quini non legittimato ad accedere agli atti. 

Il Consiglio di Stato respinge l’appello ritenendo legittimi gli interessi della Società proprietaria del Centro odontoiatrico in quanto la vicenda “vede investire più società svolgenti il medesimo servizio e trovandosi nelle medesime condizioni della odierna appellata”, per i Giudici “si pone una questione non solo di tutela all’immagine professionale dello studio dentistico, ma anche di protezione della concorrenza, di fronte a vicende che possono avere una incidenza -ancorchè mediata- di carattere economico". 

Inoltre, con la sentenza viene riconosciuto l'interesse della Società titolare a conoscere “l’avvio di procedimenti disciplinari anche in altre cliniche, svolgenti la medesima attività professionale, considerando che l'Ordine, per sua finalità istituzionale, è deputato a perseguire gli interessi dell'intera categoria, nel rispetto di imparzialità".Giudici che impongono all’Ordine di risarcire con 2mila euro le spese processuali alla società proprietaria del Centro odontoiatrico.

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