Odontoiatra sanzionato ricorre e vince grazie alla consulenza dei medici legali. Il controllo delle infezioni crociate resta l’obiettivo primario
L’assioma del numero di strumenti monouso uguale al numero di prestazioni non può valere quando questi strumenti, come gli aspira saliva, sono necessari per garantire la sicurezza del paziente.
Può essere questa la sintesi della sentenza –pubblicata nei giorni scorsi- che ha visto dare ragione ad un’odontoiatra di Caserta che era stato sanzionato dall’Agenzia delle Entrate per una disparità tra il numero di cannule aspira saliva monouso acquistate e le prestazioni odontoiatriche fatturate nell’anno 2014.
Nello specifico, in seguito ad una verifica analitico-induttiva relativa al consumo di aspirasaliva monouso acquistati in un lasso di tempo in relazione alle prestazioni eseguite e fatturate, veniva contestato all’odontoiatra circa un 43% di prestazioni eseguite senza emissione di fattura che portavano, quindi, ad una presunzione di reddito del 130% più alto rispetto a quello dichiarato.
L’odontoiatra propone ricorso alla locale Commissione tributaria affidandosi, come da prassi, ad un fiscalista dottore Commercialista per affrontare la tematica del ricorso, ma anche della Consulenza Tecnica di Parte di un gruppo di Odontologi Forensi, le dott.sse Angelica Zenato e Nicolina Palamone ed il prof. Antonio Della Valle (nella foto), per giustificare, clinicamente, l’utilizzo del materiale acquistato.
“L’area clinica amministrativa costituisce un elemento assolutamente di criticità non trascurabile”, spiegano i tre esperti forensi ad Odontoiatria33. “Da una parte la necessità di rispettare i parametri imposti dagli allora studi di settore (ora ISA) e dall’altra il rispetto del dettato deontologico legato fortemente al principio cardine patient centered”.“Sembra invece –continuano- che le Amministrazioni di Controllo, seppur condividano l’interesse del cittadino, considerino la cosa come un processo produttivo facendo prevalere il principio dell’autorità dello Stato nel controllo, piuttosto che l’autorevolezza giuridica orientata così come si deve dai principi tecnico-scientifici”.
Esperti che ricordano come “il diritto non può mai precedere l’applicazione della norma in senso generico se questa non risulta nell’ idoneità congrua al fatto in specie”.
Così la relazione di consulenza medico-legale è riuscita a “sfrondare” le inconsistenze dell’accertamento portando motivazioni puramente cliniche a cominciare dal rischio di infezioni, che devono essere ridotte al minimo, “Aspetto non considerato dall’Agenzia delle Entrate”, fanno notare. Così gli odontoiatri forensi, nella loro relazione, hanno evidenziato come “biosicurezza ed il controllo delle infezioni crociate resta l’obiettivo primario” indicando gli strumenti e le procedure che lo studio odontoiatrico mette in campo per prevenirle.
A conferma della tesi sono stati anche indicati i contenuti delle Raccomandazioni cliniche odontoiatriche pubblicate e validate dal Ministero della Salute.
Entrando nello specifico del tema “aspirasaliva”, la relazione ha sottolineato come “l’adozione di materiale monouso abbia formulato una vera e propria svolta sia in termini di unico uso, sia per possibilità di rapida sostituzione in quanto non da sterilizzare, sia per smaltimento immediato dopo l’utilizzo. In particolare il passaggio da cannule aspira-saliva metalliche sterilizzabili e riutilizzabili di cui ci si avvaleva fino alla fine degli anni ’80 a cannule in materiale plastico, deformabile e monouso ha ridotto percentualmente il rischio di contagio sino a percentuali che vanno dallo 0,05 al 2% delle probabilità”.
Ribadendo come “l’adozione dei dispositivi monouso rappresenta in senso globale e percentualmente la via elettiva per la prevenzione delle infezioni crociate” è stato dimostrato, anche citando lavori scientifici, come la pratica della doppia cannula è da considerarsi come “standard d’intervento professionale” per il controllo delle infezioni in tutta quella serie di procedure atte a ridurre il più possibile il numero di microorganismi condivisi tra le persone non tralasciando l’elevato beneficio e comfort per la persona assistita durante l’intervento prestazionale, indice a questo punto di diligenza, prudenza e perizia.
Infine, ma non meno importante ai fini dell’accertamento, è stato indicato che “tutte le prestazioni sanitarie odontoiatriche prevedono sempre un numero di interventi temporali superiori ad uno ed a seconda della cura possono variare da 2 ad un massimo di 6/8/10”.
Per questi motivi gli odontoiatri forensi hanno concluso “che la metodologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento è risultata priva di ogni qualsivoglia fondata e reale aderenza ai fatti” dimostrando “del tutto congruo e coerente il numero di aspiratori utilizzati dall’odontoiatra in riferimento al periodo relativo all’accertamento stesso”.
Tesi recepita dalla Commissione Tributaria che ha accolto il ricorso condannando, anche, l’Agenzia delle Entrate a sostenere le spese processuali. Agenzia delle Entrate che, per questo motivo, è ricorsa in appello.
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