HOME - Normative
 
 
09 Giugno 2022

Dispositivi medici su misura i chiarimenti del Ministero sulla nuova classificazione

Con il nuovo Regolamento cambia la classificazione dei Dispositivi Medici su Misura introducendo quelli adattabili e quelli in serie destinati ad un paziente specifico che devono avere marcatura CE

Nor. Mac.

Dopo l’entrata in vigore, anche in Italia, del Regolamento europeo sui dispositivi medici continua il processo di applicazione delle norme contenute e, di conseguenza, i chiarimenti da parte del Ministero della Salute sulle modifiche introdotte e come interpretarle. 

Nel marzo del 2021 il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha pubblicato il documento “MDCG 2021-3: Questions and Answers on Custom-Made Devices & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched medical devices” che contiene una serie di domande e risposte sui dispositivi su misura e considerazioni sui dispositivi medici adattabili e sui dispositivi medici paziente-specifici (‘patient-matched’). 

Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito una guida dando la linea di indirizzo per chiarire cosa il nuovo regolamento modifica rispetto alla “vecchia” 93/42 CEE in tema di Dispositivi medici su misura. 

Se la 93/42CEE considerava tutti i dispositivi medici destinati ad un singolo paziente su misura, il nuovo regolamento fa delle distinzioni tra i su misura realizzati dal fabbricante registrato presso il ministero della salute ed i dispositivi medici fabbricati in serie adattati o progettati per un singolo paziente”, spiega ad Odontoiatra33 Linda Sanin direttore UNIDI che da sempre segue per l’Associazione delle industrie del settore dentale le normative sui dispositivi medici. “Per comprendere se un dispositivo medico possa essere considerato un “su misura” o un dispositivo prodotto in serie, sebbene adattabile alle esigenze di un singolo paziente o paziente specifico, la fase discriminante riguarda senza dubbio quella della progettazione". 

Un dispositivo su misura –indica il Ministero della Salute- è un dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura” (art.2, paragrafo 3 del Regolamento 2017/745)”. 

Per meglio chiarire il Ministero fa questa classificazione

Un dispositivo su misura è qualsiasi dispositivo che soddisfa entrambe le condizioni: 

  • è fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione; 
  • è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. 

I dispositivi medici su misura non recano la marcatura CE e soddisfano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745, tra cui i principali sono: 

1) Il rispetto della procedura di cui all’allegato XIII, che include (elenco non esaustivo):

  • il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti che non sono stati rispettati con debita motivazione;
  • l’istituzione e il mantenimento di un sistema di gestione della qualità proporzionale alla classe di rischio del dispositivo;
  • la predisposizione della documentazione relativa alla progettazione, alla fabbricazione e alle prestazioni del dispositivo;
  • l’implementazione di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione;
  • la segnalazione degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza;

2) L’intervento di un organismo notificato per la valutazione della conformità, nel caso di dispositivi su misura di classe III impiantabili 

3) La nomina di una persona responsabile del rispetto della normativa da parte del fabbricante (si veda il nostro approfondimento).  

Non sono invece dispositivi medici su misura e devono essere marcati CE i dispositivi (che con la 93/32CEE erano considerati invece su misura) con queste caratteristiche: 


Un dispositivo paziente-specifico è definito come un dispositivo medico che soddisfa tutti i seguenti requisiti: 

  • è adattato all'anatomia di un paziente all'interno di un determinato range progettuale utilizzando tecniche quali il ridimensionamento del dispositivo sulla base di riferimenti anatomici o utilizzando le caratteristiche anatomiche complete dall'imaging del paziente;
  • è tipicamente prodotto in un lotto attraverso un processo che può essere convalidato e riprodotto;
  • è progettato e prodotto sotto la responsabilità di un fabbricante anche se il progetto può essere sviluppato in consultazione con un professionista sanitario autorizzato.   


dispositivi medici adattabili sono dispositivi medici prodotti in serie che devono essere adattati, regolati, assemblati o modellati presso il punto di cura, tradizionalmente da un operatore sanitario, in conformità alle istruzioni convalidate dal fabbricante, per adattarsi alle caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche di un singolo paziente prima dell'uso.  

Volendo indicare, a titolo esemplificativo, in questa classificazione alcuni dispositivi ad uso odontoiatrico –continua la dott.ssa Sanin-  credo che tra i dispositivi per paziente-specifico possano essere inseriti i cosiddetti allineatori trasparenti ortodontici mentre tra i dispositivi medici adattabili rientrano indubbiamente i monconi degli impianti modificabili dall’odontoiatra (possibilità di essere modificati che deve essere indicata dal produttore sulle istruzioni d’uso), le corone provvisorie realizzate in serie dall’industria ed anche corone ed intarsi realizzati con i blocchetti ceramici fresabili attraverso tecnologia Chairside”. 

UNIDI –conclude la dott.ssa Sanin- continua a rapportarsi in modo costruttivo con il Ministero della Salute al fine di chiarire i vari aspetti dell’applicazione del Regolamento sui dispositivi medici al settore dentale avendo ben chiaro che il fine della normativa è la tutela della sicurezza del paziente”.      


Sull'argomento leggi anche:


08 Giugno 2022: Direttiva dispositivi medici su misura e registrazione fabbricanti

17 Maggio 2022: Normativa sui dispositivi medici: le sanzioni per fabbricante e studio che riguardano i “su misura”

03 Giugno 2021: Regolamento dispositivi medici: alcuni approfondimenti

 07 Maggio 2021: L’applicazione della nuova direttiva sui dispositivi medici nel laboratorio odontotecnico

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Un recente controllo del Nas in uno studio di medicina estetica porta l’attenzione sulla validità dei dispositivi medici (e dei filler) acquistati e sulle responsabilità del medico e...


Seguono due normative differenti anche in tema di reati. La sanzione per dispositivi medici scaduti scatta per il loro utilizzo e non per la detenzione


Dal 2024 anche chi era già registrato è obbligato a richiedere il nuovo codice ITCA e registrarsi al Registro digitale dei fabbricanti dei dispositivi su misura


Interessa alcuni lotti prodotti dalla della Sudimplant e della Implants Diffusion International, ecco cosa devono fare i professionisti


Il divieto di utilizzo è per uso cosmetico, per quelli utilizzati da odontotecnici e dentisti non c’è un divieto totale, ma un regime di restrizione e obbligo di giustificazione


Per AIO non vanno visti come obblighi ma rientrano nell’evoluzione delle responsabilità dell’Odontoiatra


AIO ricorda la scadenza che consente a chi si è iscritto ma non era tenuto a farlo, di cancellarsi senza oneri


Il punto del Segretario Sindacale Nazionale ANDI Lauro Ferrari: “la sorveglianza sanitaria non può essere esclusa a priori, ma nemmeno essere prevista in automatico”. Ecco...


Mancano i decreti attuati ma circolano le bozze su come si dovrà richiedere. Sembrerebbe saltare il vincolo di acquisto per i soli prodotti UE


La leadership è parte integrante della pratica clinica. Scopri come influenza cure, team e benessere professionale, uno studio rivela il ruolo chiave nella pratica quotidiana ...


Sulla composizione societaria delle STP, i professionisti devono mantenere il controllo decisionale, ma non necessariamente quello sulla maggioranza del capitale o di teste


Le misure che interessano liberi professionisti, imprese e cittadini


Altri Articoli

Abbiamo parlato di obiettivi, eventi scientifici e formativi, del ruolo della Società scientifica ma anche una riflessione sull’odontoiatria al digitale


Per AIO non vanno visti come obblighi ma rientrano nell’evoluzione delle responsabilità dell’Odontoiatra


Immagine di repertorio

Pechino intensifica la lotta alle fake news in campo sanitario, ritirati dagli schermi televisivi gli spot ritenuti fuorvianti


Musella (AIO): la questione centrale non è scegliere tra libera professione e aggregazione, ma comprendere quale identità professionale si intende preservare


L’obiettivo dichiarato resta quello di continuare a lavorare in modo condiviso per raggiungere nuovi traguardi e rafforzare ulteriormente il posizionamento di Federodontotecnica...


All’ALSS6 un igienista dentale per l’eventuale sostituzione con un contratto a tempo determinato. L’ASST di Melegnano e Martesana cerca un igienista dentale per contratto...


Una norma che semplifica burocraticamente la gestione degli incassi e dei pagamenti e va nella direzione di una gestione amministrativa dello studio sempre più elettronica


Disponibile il nuovo volume di Ezio Bruna, Andrea Fabianelli e Marco Corrias. Una guida metodologica dalla prima visita alla realizzazione finale del dispositivo protesico


Una ricerca ha messo a confronto i costi delle protesi totali realizzate con workflow digitali e quelli delle tecniche tradizionali in Svizzera, Stati Uniti, Giappone e Italia


Uno studio pubblicato su Dentistry Journal ha confrontato il modo in cui il caries risk management viene applicato nella pratica quotidiana in alcuni paesi europei 


Nel suo editoriale su Dental Cadmos, il direttore scientifico prof. Lorenzo Breschi propone una serie di riflessioni sulle tante direzioni che l’odontoiatria italiana sta...


L’ASL Salerno: L’obiettivo è garantire l’accesso alle cure odontoiatriche anche a chi, per condizioni economiche o logistiche, fatica a rivolgersi ai servizi tradizionali ...


Accedendo alla propria Area riservata sul sito ENPAM è possibile scaricare la Certificazione degli oneri deducibili e la Certificazione Unica


Su Dental Cadmos pubblicato un consensus con indicazioni e consigli sulla documentazione fotografica in medicina estetica odontoiatrica del viso


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi