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14 Ottobre 2014

Al paziente l'onere della prova in caso di contenzioso: importante sentenza del Tribunale di Milano. Da valutare le ricadute sulla libera professione


È il paziente a dover fornire le prove che c'è stato un errore medico e ha cinque anni per agire in giudizio anziché dieci: lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che fa presagire un cambiamento epocale nelle cause civili di malasanità.

La sentenza si appella a un comma dell'articolo del Decreto Balduzzi, che si proponeva di porre freno al dilagare del contenzioso e al conseguente aumento del fenomeno della medicina difensiva: il medico "che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve".

Secondo il Giudice di merito, tale norma impone una "rimeditazione del tradizionale orientamento giurisprudenziale che qualificava come contrattuale sia la responsabilità della struttura che quella dei sanitari che ivi operavano. Di conseguenza, in tema di responsabilità contrattuale, il danneggiato ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto illecito, del nesso di causalità del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva".

"Sentenza indubbiamente innovativa e molto interessante", ci dice Marco Scarpelli (nella foto) odontologo forense.
"Senza entrare in ambito giuridico, ma valutando la sentenza sul piano strettamente medico legale, pur tenendo conto del fatto che questo è un primo grado di giudizio e che quindi potrebbe essere riformato in appello, e successivamente in Cassazione, va rilevato che per la prima volta, una sentenza di tribunale sancisce un tempo di cinque anni per richiedere i danni ad un professionista e la non inversione dell'onere della prova".
"In sostanza -continua Scarpelli- viene sancito il principio secondo il quale è il paziente a dover dimostrare, oltre ai danni patiti, perché e come il medico ha sbagliato".

Ma la sentenza, evidenza il dott. Scarpelli, "è presentata nell'intestazione, tra l'altro, come tema  "medico dipendente e/o collaboratore di struttura sanitaria ..." ed afferma che al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell'onere della prova, sia di termini di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno".

Quindi, spiega il dott. Scarpelli, pur essendo una sentenza importante che dà in ogni caso un segnale positivo si dovrà valutare se applicabile anche al rapporto contrattuale tipico del rapporto tra dentista libero professionista e paziente.

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