Se dal punto di vista clinico abbiamo visto che la vicenda raccontata nel film "Nessuno si salva da solo" di Sergio Castellito, legata ad una radiografia eseguita nello studio odontoiatrico, non è sostenibile, abbiamo voluto capire, dal punto di vista medico legale, i doveri ma anche i rischi che corrono gli odontoiatri nell'utilizzare questo ausilio diagnostico.
A spiegarlo ad Odontoiatria33 il prof. Paolo Monestiroli, Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia, Titolare per Affidamento Insegnamento di Medicina Legale C.L.I.D.
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano.
Per capirne di più siamo nuovamente partiti dalla vicenda raccontata nel film. La paziente, pur essendo una figura professionale legata al settore sanitario, non ha dichiarato al dentista che la sottoponeva alrx che era in dolce attesa.
Dott. Monestiroli, se la paziente non dice di aspettare un bambino, quali sono le responsabilità del dentista?
La risposta a questa domanda presuppone l'esistenza di una sottile linea rossa sfumata che divide la responsabilità del dentista dalla mancata segnalazione della paziente.
Troppo lungo sarebbe, da un punto di vista medico legale, l'approfondimento dell'argomento. Posso solo sottolineare, con ragionevole certezza, che se il dentista applica il protocollo specifico della prima visita, anche riportato nelle Raccomandazioni Cliniche del Ministero della Salute in Odontoiatria, che richiede come primo passaggio l'anamnesi, e la paziente non ha scritto alla sezione gravidanza che era in stato interessante, il professionista non può avere alcuna colpa.
Se poi in seconda istanza, nella necessità di sottoporre la paziente ad esame radiografico, l'odontoiatra usa tutti gli accorgimenti necessari per la giustificazione e ottimizzazione delle dosi con il mantello di protezione, sarà difficile che possa incorrere in profili di responsabilità professionale per imprudenza o negligenza.
Quali sono gli accorgimenti da adottare nel caso si renda necessaria eseguire una radiografia ad una paziente in stato interessante?
Innanzi tutto sono accorgimenti di buon senso nell'atteggiamento oramai sostituito del buon padre di famiglia.
Come già evidenziato andrà fatta compilare un adeguata anamnesi, che risulta essere comunque un atto medico, nel quale saranno riportate anche domande in riferimento a stato di gravidanza o di gravidanza avanzata.
In caso in cui la gravidanza fosse al primo o al secondo mese, per questioni prudenziali, tendo a non sottoporre le paziente ad esami radiodiagnostici, nonostante la valutazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione e l'uso di mantelli di protezione piombati che vengono comunque applicati ogni volta che il paziente viene sottoposto ad un controllo radiografico.
Il documento di consenso informato inerente gli esami radiodiagnostici è comunque inserito nella documentazione per tutti i pazienti che dovessero essere sottoposti a radiografie endo orali, a maggior ragione per donne in gravidanza.
Abbandoniamo la vicenda raccontata nel file e chiariamo alcuni passaggi legati all'utilizzo agli strumenti radiologici. Il laureato in odontoiatria può utilizzarli?
Il laureato in odontoiatria può utilizzare strumenti radiologici, anche quelli di secondo livello più complessi.
Andrà tuttavia sottolineato che in base al Decreto Legislativo 187/2000 art.7 tutti gli esami radiologici devono essere effettuati nel pieno rispetto dei requisiti di "giustificazione" e "ottimizzazione" e dovrebbero essere gestiti da personale opportunamente formato con adeguata esperienza.
Nel caso specifico dell'utilizzo di apparecchiature TC volumetriche in attività radiodiagnostiche complementari per specifici interventi di carattere strumentale, propri dell'attività medico specialistica o odontoiatrica, non possono comunque essere effettuati esami per conto di altri sanitari né essere redatti o rilasciati referti radiologici, in quanto l'utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare è ammesso limitatamente alle sole condizioni prescritte dal decreto legislativo n.187/2000.
Risulteranno ammesse nell'attività radiodiagnostica complementare le pratiche che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista o odontoiatra, presentino requisiti funzionali, temporali e di risultare contestuali, integrate e indilazionabili rispetto a certi interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica o odontoiatrica.
Gli esami più complessi dovranno avere piena giustificazione dell'esame e obbligo preventivo di acquisizione del consenso informato scritto che dovrà essere comprensibile per il paziente e chiaro riguardo i rischi connessi all'esposizione a fronte dei benefici attesi.
Dovrà contenere una relazione clinica sul motivo dell'effettuazione dell'esame e informazioni riguardanti la giustificazione e l'indicazione della dose che sarà somministrata. La realizzazione dell'esame per attività radiodiagnostica complementare dovrà essere assicurata da parte dell'odontoiatra opportunamente formato ed esperto che per gli aspetti pratici potrà avvalersi del tecnico sanitario di radiologia medica.
Da ultimo andrà sottolineato che sino a che l'attività radiodiagnostica resterà all'interno dello studio odontoiatrico la stessa potrà in teoria, solo in teoria, non essere refertata, qualora il paziente ne richiedesse una copia si dovrà provvedere alla refertazione o telerefertazione da parte di uno Specialista in Radiologia.(Tribunale di Lucca 1282/2014 del 04.09.2014)
C'è differenza tra il laureato in odontoiatria e quello in medicina iscritto all'Albo degli odontoiatri?
Nessuna differenza, ambedue le figure per gli esami di secondo livello devono ottemperare tutti quei requisiti riportati nel Decreto Legislativo 187/2000 in applicazione delle Direttive Europee.
Le rx endo orali devono sempre essere consegnate o solamente se il paziente le chiede? Se le consegna come deve comportarsi l'odontoiatra Fa differenza se la rx viene fatta gratuitamente o a pagamento?
L'articolo 2235 del codici civile così recita: "Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".
Da quanto riportato ne deriva che l'odontoiatra dovrebbe comunque archiviare le radiografie endo orali e consegnarle nel caso in cui il paziente le richiedesse , naturalmente facendone una copia al fine dell'archiviazione che tornerà utile in caso di contestazione.
Nel caso di radiografie endo orali ai fini radiodiagnostici complementari sarà sufficiente la valutazione diretta dell'odontoiatra in funzione dei requisiti indilazionabili in riferimento a specifici interventi di carattere strumentale, diversamente da quanto necessario per gli esami radiodiagnostici di secondo livello.
Mi consenta di ringraziare per il prezioso contributo il prof. Paolo Mezzanotte, specialista in radiologia
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