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02 Maggio 2019

Formazione ECM: il punto su adempimenti, dovere deontologico, opportunità professionale e sanzioni con Alessandro Nisio, neo componente della Commissione Nazionale

Nor. Mac.

Fin dall’istituzione oltre 15 anni fa, dell’obbligo di formazione secondo il sistema ECM il tema sanzioni è stato al centro del dibattito.  La decisione della CAO di Aosta, confermata dalla CCEPS, di sanzionare un proprio iscritto perché non aveva recuperato il numero di crediti previsti ha riacceso l’attenzione sull’aggiornamento professionale. 

“La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute”, dice ad Odontoiatria33 Alessandro Nisio (nella foto), neo componente della Commissione Nazionale Formazione Continua, Presidente CAO Bari e Componente della CAO Nazionale.

“I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di aggiornarsi costantemente e mettere in pratica le nuove competenze (Art.19 del Codice Deontologico) in modo da poter offrire un’assistenza qualitativamente migliore”, continua Nisio. “Pertanto al di là dei provvedimenti che attuano gli Ordini di competenza e della rilevanza legale e assicurativa che assume sempre più l’obbligo formativo, è la coscienza professionale del medico odontoiatra che deve costituire il primo fondamentale stimolo per soddisfare l’esigenza di aggiornamento e di formazione permanente”.

Ovvero, potremmo sintetizzare, se non ti aggiorni non puoi rimanere preparato all’evoluzione della professione faticando ad essere competitivo con i tuoi colleghi. 

“La formazione ECM –dice Nisio- non deve essere considerata solo un dovere o una collezione di punti, ma più come un diritto e un’opportunità, uno strumento di crescita e di sviluppo del proprio percorso professionale e un fattore strategico e insostituibile per essere al passo con una sanità in continua evoluzione”.

Per agevolare l’aggiornamento dei discenti ricorda Nisio, sono state introdotte “novità determinanti” come il dossier formativo individuale e di gruppo, la possibilità di recuperare i crediti del precedente triennio con spostamento dei crediti dal triennio attuale, l’aumento della percentuale di crediti relativi all’autoformazione ecc., “e si sono snellite le procedure, favorendo una formazione sempre più adeguata e rispondente alle istanze dei professionisti”. 

La sintesi degli adempimenti riportati nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario"

1.    Al fine di verificare la regolarità della propria situazione ECM si deve effettuare l’accesso al portale del Co.Ge.A.P.S.(t) dove si potrà visualizzare anche i crediti formativi conseguiti nei trienni precedenti. Per chi non avesse mai effettuato l’accesso al portale, deve prima effettuare la registrazione e quindi accedere alla propria scheda anagrafica alla sezione crediti conseguiti.

2.    L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi e non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

3.    L’autoformazione (lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie non accreditate come eventi formativi Ecm) non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, mentre prima era solo il 10% (novità)

4.    Se nel precedente triennio (2014/2016) sono stati acquisiti crediti tra 121 e 150 si ha una riduzione di 30 crediti in questo triennio 2017/2019, se invece tra 80 e 120 la riduzione di crediti è di 15, ed i crediti (per i soli liberi professionisti) possono essere conseguiti in modo flessibile, senza un minimo annuo

5.    E’ stata data la possibilità (entro il 31 dicembre 2019) per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non hanno completato l’obbligo formativo, di completare il conseguimento dei crediti con formazione Ecm svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Tale spostamento dei crediti è una facoltà del professionista sanitario che si attua tramite l’accesso al portale COGEAPS ed è uno spostamento irreversibile (novità)

6.     L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a domanda, esonerato dall’obbligo formativo ecm per un determinato periodo, pur non essendogli preclusa l’attività professionale contemporanea.

7.    Le esenzioni precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto a riduzione dell’obbligo formativo. Vengono valutate dagli Ordini e trasmesse tramite il portale COGEAPS.La FNOMCeO, attraverso la piattaforma Fadinmed mette a disposizione degli iscritti formazione Ecm per almeno 150 crediti l’anno, completamente gratuita, mentre gli Ordini organizzano eventi accreditati in modo capillare sul territorio. 


Tema sanzioni

Gli Ordini, con una nota del presidente nazionale Filippo Anelli di Giugno del 2018 hanno ribadito che l’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che “la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”.

L’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “La Formazione Continua nel Settore Salute” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23.11.2017 prevede – all’art.21- che gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza (sanzioni) in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. 

Le tipologie di sanzioni, ricorda il presidente Nisio, sono stabilite dalla legge e, dalla più lieve alla più grave sono:

  • avvertimento (cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa);
  • censura (cioè una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto);
  • sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
  • radiazione dall’Albo.

Inoltre la legge prevede ipotesi di sanzioni specifiche per comportamenti specifici.

“La Commissione decide sull’entità della sanzione in base ad un equilibrato e motivato giudizio circa la gravità dell’infrazione deontologica commessa perché a differenza della legge penale (secondo la quale è prevista una specifica pena per ogni specifico reato), la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

 
 

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