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16 Giugno 2020

Caso Dentix: come può tutelarsi il paziente e le eventuali responsabilità degli odontoiatri collaboratori

Federconsumatori ed Altroconsumo ci aiutano a capire quali sono le azioni che il paziente può attivare e quali le eventuali responsabilità degli odontoiatri collaboratori ed i direttori sanitari

Nor. Mac.

La non riapertura degli studi Dentix dopo il lockdown comporta problemi di salute ai pazienti che devono continuare le cure ma anche problemi economici, in particolare per quelli che hanno già versato degli acconti o che hanno attivato un finanziamento e stanno pagando le rate. 

Quali azioni legali possono attivare e verso chi: Dentix, l’istituto finanziario con cui hanno sottoscritto il contratto di finanziamento, verso i dentisti che li hanno curati? 

Per capirne di più ci siamo fatti aiutare da Federconsumatori ed Altroconsumo.

Ci spiegano che la questione è differente se si è scelto di pagare la prestazione odontoiatrica a rate oppure se si è deciso di anticipare in contanti (per intero o in parte) la quota della prestazione. 

Per chi ha pagato un anticipo delle cure in contanti, purtroppo non c’è molto da fare, occorre aspettare l'eventuale (se ci sarà) procedura fallimentare per insinuarsi al passivo (nel caso, su questa stessa pagina, daremo le informazioni necessarie per procedere)”, spiegano da Altroconsumo. 

“Per chi invece sta pagando a rate c'è la possibilità di risolvere il contratto di finanziamento dopo aver messo in mora la catena odontoiatrica”.  “Dentix –spiega in una nota Altroconsumo- aveva accordi con Cofidis, Deutsche Easy e Fiditalia. In questo caso in base all’articolo 125 quinquies del TUB (dlgs 385/93), nel caso di prestiti finalizzati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono gravi motivi di inadempienza. Nel caso di una cura dentistica non terminata o non iniziata si può affermare senza dubbio che l’inadempienza sia grave”. 

 Per le cure non terminate come nel caso dei pazienti di Dentix, chiarisce Altroconsumo, “la risoluzione del contratto di finanziamento comporta l'obbligo per la finanziaria di rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altra spesa relativa alla parte di lavori non terminati. Ovviamente dopo la risoluzione il consumatore non deve più pagare le rate successive. Questa regola vale anche nel caso in cui ci sia un soggetto a cui sono stati ceduti i crediti”.

Nel caso in cui, continua Altroconsumo, “le cure mediche siano state pagate attraverso la finanziaria in base al quale si è attivato con Dentix una dilazione di pagamento (rate senza spese e interessi), il cui credito Dentix ha ceduto a Cofidis”. 

Quindi il primo passo per il paziente è quello della messa in mora di Dentix. Non è quindi il caso di aspettare l’eventuale attivazione della procedura di fallimento, dice ad Odontoiatria33 l’avvocato Carlo Spirito del Dipartimento Nazionale Sanità di Federconsumatori

Sia Altroconsumo che Ferconsumatori forniscono assistenza legale ai pazienti che ritengono necessario fare valere i propri diritti. 


Responsabilità degli odontoiatri e dei direttori sanitari 

Nella vicenda che ha interessato nel 2018 gli studi della Catena IDental, molti pazienti avevano intentato cause anche nei confronti degli odontoiatri che collaboravano in quei centri e che li avevano curati. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico –spiega l’avvocato Carlo Spirito di Federconsumatori- non è possibile rivalersi nei confronti dei sanitari curanti. La struttura con la quale si è stipulato il contratto è un soggetto giuridico autonomo che risponde in tutto e per tutto delle proprie obbligazioni che non si estendono al proprio personale sanitario, dipendente o convenzionato”. 

Diverso, invece, nel caso il paziente ritenga di aver ricevuto cure errate.

In questo caso –continua l’avvocato Spirito- il professionista risponde in ogni caso dei danni arrecati per colpa professionale derivante dal suo personale operato in base alla normativa vigente ed in particolare dell'art. 7  della recente legge n. 27 del 2017. Si rammenta che con la presa in carico del paziente il professionista è titolare di una cosiddetta ‘posizione di protezione’ nei suoi confronti”. 

Per quanto riguarda le responsabilità, sempre per quanto riguarda le cure eventualmente ritenute non congrue, ma non per gli aspetti finanziari, dice il legale di Federconsumatori, “in astratto il direttore sanitario può rispondere dell'operato del sottoposto, ma la concreta prova dell'omissione agli obblighi di vigilanza e controllo è assai difficoltosa da raggiungere nelle sedi processuali”.  

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