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25 Ottobre 2021

Il caso dell'incendio in studio: quali le responsabilità del titolare e dell’operatore?

Il tragico caso di cronaca nel bresciano ha fatto nascere interrogativi sulle responsabilità e le possibili conseguenze civilistiche e penali. Ne abbiamo parlato con il segretario AIO Danilo Savini


Mentre le condizioni del medico ustionato a causa dell’incendio del sovra camice anti covid in Tnt sono gravi ma stazionarie, si cominciano ad ipotizzare le dinamiche della tragedia che avrebbe visto l’odontoiatra, un ortodontista collaboratore nello studio di un altro collega, non presente al momento dell’incidente, utilizzare una fiamma generata da una lampada ad alcol utilizzata per scaldare la cera d’articolazione.

Secondo la ricostruzione fatta dalla stampa locale, nell’utilizzare la fiamma ad alcol qualcosa sarebbe andato storto dando fuoco al camice o facendo scoppiare il contenitore dell’alcol che poi avrebbe incendiato il sovra camice del dentista e dell’assistente.Ad intervenire prontamente la segretaria dello studio che prima avrebbe spento l’incendio con un getto d’acqua, nello studio era anche presente l’estintore, e poi chiamato i soccorsi. La procura avrebbe disposto il sequestro delle attrezzature utilizzate e si starebbe indagando per errore umano. Lo studio è stato riaperto non avendo subito danni. 

Ma quali sono le responsabilità del titolare dello studio ed in particolare dell’odontoiatra coinvolto

Ricordiamo che nell’incidente è stata ferita anche l’Aso, attualmente ricoverata con prognosi riservata ma non in pericolo di vita, mentre se la caverà in 25 giorni con lesioni lievi al volto ed alla mano la paziente, una ragazza di 14 anni che era seduta sul riunito fortunatamente interessata solo di striscio dall’esplosione. Ad aiutarci a capire è il segretario sindacale AIO Danilo Savini (nella foto), Associazione che questo fine settimana, venerdì 29 ottobre, celebrerà il proprio Congresso politico proprio sul tema delle responsabilità a 360° nello studio odontoiatrico. 

E’ sempre difficile commentare fatti di cronaca sulla base degli articoli di giornale”, dice ad Odontoiatra33 Danilo Savini che però aggiunge: “stando a quanto pubblicato la vicenda presenterebbe diversi punti di vista”. “In primo luogo c’è un titolare di studio (datore di lavoro) con tutte le sue responsabilità ed attribuzioni ai sensi della 81/08”. 


Segretario AIO che ricorda la necessità di:

  • approntare un DVR specifico per il proprio studio (si veda nostro approfondimento sul tema sanzioni LINK) che include una valutazione del rischio incendio (basso negli studi odontoiatrici anche dopo questo tragico incidente);
  • l’individuazione di un responsabile per tale rischio, che può essere anche il titolare dello studio;
  • organizzare periodiche riunioni ed esercitazioni;
  • avere in studio l’attrezzatura antincendio adeguata, a norma e manutenuta.  

Quanto sopra deve essere predisposto insieme all’RSPP (Responsabile Sicurezza Protezione Prevenzione) che può essere lo stesso titolare dello studio, se correttamente formato ed aggiornato, oppure una figura esterna”, spiega Savini.  

Diverso e più articolato il discorso se fossimo stati di fronte a una struttura ad assetto societario e conduzione ambulatoriale con la presenza, quindi, anche di un direttore sanitario”.  

Posto che tutte le figure precedenti e i relativi adempimenti siano in regola, come sicuramente è in questo caso, continua il segretario AIO, “dal punto giuslavoristico ci troveremmo di fronte ad un ‘semplice’ incidente sul posto di lavoro, senza ulteriori correlati legali civilistici o penalistici, con interessamento dell’INAIL per l’ASO e dell’ENPAM per lo sfortunato collega”.  

Il tutto –continua- va visto anche dal punto di vista assicurativo per la copertura a manleva dei danni subiti dalla paziente e, in dipendenza della singola assicurazione stipulata, anche dalle altre figure pur non trattandosi del datore di lavoro assicurato”.  

Sul fatto che, da quanto si è riuscito a capire dalle cronache, il titolare dello studio in quel momento non fosse presente in studio (dando per scontato che il titolare è anche il datore di lavoro, il RSPP, responsabile antincendio e responsabile del primo soccorso) Savini evidenza che “vengono a mancare molte figure, cosa assolutamente legale anche perché i singoli lavoratori stessi e gli altri colleghi sono formati alla sicurezza ed al soccorso, ma questo è da tenere a mente se si gestisce una struttura”.  

Come si vede –conclude il segretario AIO- il concetto di responsabilità ha molte sfaccettature anche nel singolo caso e, come vedremo nel nostro Congresso, anche molte altre e più generali specie nelle strutture più grandi e nella figura del direttore sanitario”. 

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