Disponibile sul sito del Senato il testo del Ddl approvato ieri in Aula all'unanimità che reca "Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione".
Come vi abbiamo anticipato, a differenza del testo originale presentato dal Sen. Giuseppe Marinello, pensato prevalentemente per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, in Commissione Giustizia e stato deciso di inasprire le pene per coloro che esercitano abusivamente qualsiasi professione modificando l'intero articolo 348 del codice penale, mantenendo, sempre rispetto alla proposta Marinello, le aggravanti per gli abusivi della sanità che cagionano lesioni ai pazienti.
Questo il nuovo art. 348 del codice penale così come approvato dai Senatori
«Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».
Modificato anche l'articolo 589 del codice penale introducendo l'esercizio abusivo di un'arte e professione sanitaria (per quelle non regolamentate da un Albo come odontotecnici ed igienisti dentali, per il settore dentale). Di conseguenza la modifica anche dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che viene sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
Sempre rispetto al testo originale presentato dall'Sen. Marinello, viene cassato il paragrafo che prevedeva l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, come espressamente richiesto dalla Commissione giustizia -di cui vi avevamo dato informazione nel gennaio scorso- in quanto avrebbe pesantemente sanzionato professioni per le quali l'esercizio abusivo non è sempre facile da definite, come ad esempio il lavoro del geometra all'intero di uno studio di architettura o del laureato in legge privo di abilitazione che collabora in studio.
Norma che, però, sarebbe stata il vero deterrente per i medici ed i dentisti che "coprono" gli abusivi del settore sanitario.
Prestanome comunque sempre condannabili secondo quanto dettato dall'articolo 110 del codice penale che estende le pene previste per quel reato anche a coloro che «concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».
"Escludere quella parte dal testo portato in Aula è stata una decisione presa in Commissione Giustizia per garantire degli equilibri di dottrina penale", ci spiega un soddisfatto Senatore Amedeo Bianco nelle vesti di presidente FNOMCeO. "Va ricordato che la norma interessa tutte le professioni e per molte di queste il concorso nell'esercizio abusivo di una professione non è sempre chiaro come avviene per le professioni sanitarie. Per quanto riguarda il prestanome dentista o medico si ricordi che comunque questo risponde all'Ordine. Sapremo, noi, fare rispettare il dettato deontologico e sanzionare chi non lo rispetta".
Meno convinto della possibilità di sanzionare adeguatamente il prestanome, ma altrettanto soddisfatto, il presidente CAO Giuseppe Renzo.
"Il presidente Bianco ha ragione anche se sa bene delle difficoltà che i presidenti CAO hanno nel sanzionare chi svende la nostra professione con il prestanomismo. Troppo spesso cavilli legali hanno permesso a colleghi disonesti di farla franca".
"Ma questo non toglie dalla portata storica del provvedimento e del commento che non può essere che positivo", ha continuato il presidente Renzo aggiungendo:
"E' il compendio di un lavoro sinergico che da anni come CAO nazionale abbiamo portato avanti con ANDI per raggiungere questo risultato. Una azione che ha permesso tra gli altri di fare capire alla politica ed all'opinione pubblica che la nostra richiesta di riforma non era una questione corporativa necessaria per tutelare determinate professioni ma per garantire i cittadini, i pazienti. L'approvazione al Senato di questo testo è un passaggio importantissimo che vede accogliere alcune delle richieste che, ripeto, sinergicamente abbiamo portato avanti Istituzione ordinistica e Sindacato. In particolare ricordo la battaglia sulla confisca dei beni e l'aumento delle sanzioni".
Le tante delusioni subite nel vedere sfumare l'approvazione dei vari provvedimenti presentati negli anni sulla materia hanno reso più diffidente il presidente CAO.
"Bene l'approvazione al Senato ma non dobbiamo dimenticare che questo è solo un primo tassello, ora il testo passa alla Camera dove potrebbero essere presentati ed approvati degli atti di portatori di interessi con il fine di migliorare, ci auguriamo, ma anche sminuire la portata del provvedimento stesso. E' chiaro che vigileremo ed in questo senso il nostro impegno sarà massimo. Speriamo poi che la tempistica che accompagna l'approvazione delle nostre leggi non impedisca l'approvazione in tempi ragionevoli della norma".
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