Quanto la difficoltà di un intervento odontoiatrico può spostare una eventuale condanna da lieve a grave in caso di contenzioso?
Per Marco Scarpelli (nella foto), noto odontologo forense milanese, "la valutazione della colpa (tra lieve e grave) ed il rapporto con la difficoltà del caso, concetto questo espresso non in riferimento alla pura difficoltà tecnica dello specifico caso, deve essere valutato in base alla difficoltà oggettiva: secondo i principi della Suprema Corte di Cassazione".
Cassazione che, ricorda Scarpelli, considera casi di particolare difficoltà solo quelli sperimentali, ovvero privi di predicibilità, "tutto il resto, ancorché difficile, è routine", ricorda l'esperto. "Ne deriva che la valutazione non prevede solo la colpa lieve ma pure la colpa grave e quindi, di fatto, ogni attività è sottoposta comunque a verifica".
Abbiamo voluto porre questa domanda al dott. Scarpelli dopo aver letto la notizia del dentista di Tremoli condannato a risarcire un suo paziente, uno studente, a causa delle cure considerate "tardive".
Lo studente ha portato il dentista davanti al giudice adducendo che le cure, ritenute non tempestive, lo avevano costretto a trascurare gli studi universitari.
Stando alla cronaca fatta dalla stampa locale, il professionista aveva effettuato una devitalizzazione ad un molare dello studente con successiva ricostruzione del dente. A distanza di un mese il ragazzo accusava dolore e gonfiore in corrispondenza della zona del dente curato. Dopo una cura antibiotica il dentista decide di reintervenire devitalizzando nuovamente il dente.
Ma non sembra essere servito visto che, così leggiamo dalle cronache, il ragazzo era ancora "attanagliato da fortissimi dolori, gonfiore e febbre alta fino all'ascesso con linfonodi vistosi".
Per ovviare il ragazzo viene sottoposto ad un intervento chirurgico urgente "con escissione del linfonodo" ed a seguito di ulteriori complicazioni gli viene estratto il dente.
Il paziente dopo aver tentato di ottenere il risarcimento dal dentista in via stragiudiziale ha deciso di rivolgersi al giudice che ha condannato il professionista.
"Il Tribunale - si legge sul quotidiano online Mytermoli che riporta le parole dell'avvocato che ha assistito lo studente- dopo aver premesso che l'odontoiatria sia ormai una scienza ampiamente sperimentata e dai principi consolidati e che il medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, ha ritenuto che l'indirizzo terapeutico da seguire a fronte della situazione clinica specifica del paziente non può certo costituire una situazione di particolare difficoltà. Il Tribunale ha precisato che l'esimente della responsabilità per colpa grave si concretizza, diversamente, solo quanto il caso clinico è di particolare complessità o non ancora sperimentato o non studiato a sufficienza o perche non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. Il Tribunale dopo aver determinato la difficoltà clinica del caso ha sancito che il medico chirurgo nell'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali inerenti la propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ma anche e soprattutto quella specifica del debitore qualificato con conseguente rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica".
Giudicato responsabile del ritardo diagnostico nel processo infettivo del paziente il dentista è stato condannato al risarcimento dei danni tutti subiti dallo studente con l'inabilita temporanea parziale per euro 700, il danno biologico permanete nella misura di euro 8.000 e infine i danni morali ed esistenziali, ivi compresa l'incidenza negativa dello stato patologico sul rendimento universitario per circa 6.000 euro oltre le spese legali.
"Non conosciamo l'esito della consulenza tecnica d'ufficio -commenta il dott. Scarpelli- ma possiamo dedurre che il paziente, quando ha presentato le complicanze, non è stato trattato in modo adeguato dal punto di vista diagnostico e ciò ha determinato un ritardo di comprensione della sua patologia (ritardo diagnostico) che ha condizionato la sua qualità di vita determinando sofferenza. Da qui la valutazione e relativa quantificazione di danno risarcibile. Tale danno è caratterizzato dalle voci di danno temporaneo e permanente ma anche dal riconoscimento, questo di esclusivo appannaggio del Giudice, di danno per gli effetti sulla vita scolastica".
In assenza di analitica conoscenza della vicenda, conclude Scarpelli, "appare comunque evidente una certa sproporzione tra evento (anche dal punto di vista temporale e di ampiezza biologica) e conseguenze in termini di risarcimento del danno".
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