HOME - Normative
 
 
30 Maggio 2017

Odontoiatri e igienisti dentali che operano nelle strutture sanitarie. Alcune indicazioni operative in materia di responsabilità professionale


La Legge n. 24/2017 (più noto come Ddl Gelli) in tema di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ha introdotto, indubbiamente, una serie di importanti novità, tali da incidere direttamente sul concreto svolgersi dell'attività dei professionisti in ambito sanitario.

Che cosa è cambiato, nello specifico, per gli odontoiatri e gli igienisti dentali che operino all'interno di strutture complesse (quali ambulatori o cliniche)?

Cerchiamo di capirlo assieme.

La regola generale - introdotta dall'art. 7 della Legge n. 24/2017 - è quella secondo la quale la struttura sanitaria che si avvale della collaborazione di professionisti sanitari (pur se non dipendenti dalla struttura stessa) risponde del danno da questi cagionato e ne risponde contrattualmente.

Per le strutture sanitarie, dunque, poco è cambiato in questo senso, dal momento che, anche prima della riforma, le stesse erano chiamate a rispondere dell'operato dei propri collaboratori secondo la medesima disciplina.

Il cambiamento sostanziale riguarda, invece, la responsabilità dei collaboratori nei confronti dei pazienti, dal momento che, oggi, questi sono chiamati a rispondere extracontrattualmente del danno cagionato (contrariamente alle regole vigenti in precedenza).

Al di là della formale individuazione del tipo di responsabilità, ciò che importa rilevare sono le differenti conseguenze: mentre, infatti, nel caso della responsabilità contrattuale, l'onere di provare di avere agito bene grava sul sanitario e l'azione finalizzata a ottenere il risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, nel caso della responsabilità extracontrattuale è il paziente a dover provare che il sanitario ha agito male, con un termine di prescrizione di 5 anni per la relativa azione.

L'unica eccezione alla regola della responsabilità extracontrattuale riguarda l'ipotesi in cui il paziente abbia un rapporto contrattuale diretto con il paziente (che, cioè, abbia scelto di rivolgersi proprio a quel medico o a quell'odontoiatra, pur se operante all'interno di una struttura complessa): in tal caso, infatti, il sanitario risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che abbiamo visto sopra.

Il discrimine, dunque, è rappresentato dalla scelta del paziente: se il paziente si rivolge a una struttura la quale poi, a propria volta, lo indirizza su un proprio collaboratore (cosa che avviene, tipicamente, all'interno delle cliniche odontoiatriche più grandi), allora al professionista si applica il regime di responsabilità extracontrattuale (come previsto dalla L. n. 24/2017); se, invece, il paziente si rivolge direttamente al professionista - e, dunque, instaura direttamente con questo un rapporto di cura - il sanitario deve rispondere secondo le vecchie regole (quelle della responsabilità contrattuale).

I professionisti sanitari che collaborino con una struttura (ad esempio gli odontoiatri o anche gli igienisti dentali che lavorino all'interno di una clinica odontoiatrica) devono però prestare attenzione anche a un ulteriore aspetto: l'azione di rivalsa che la struttura sanitaria, condannata a risarcire il danno nei confronti del paziente, può esercitare nei confronti del professionista - collaboratore che si sia reso materialmente responsabile dell'inadempimento, per recuperare da questi quanto corrisposto.

L'art. 9 della L. n. 24/2017 prevede che questa azione possa essere esercitata soltanto laddove l'inadempimento del professionista sanitario sia stato caratterizzato da dolo (ossia con volontarietà) oppure da colpa grave (ossia grave imprudenza, grave negligenza o grave imperizia), entro 1 anno dall'avvenuto pagamento.

Come fare per determinare quando sussistono gli estremi per la rivalsa?

Una soluzione potrebbe essere quella di ragionare sul tema in sede di redazione del contratto di collaborazione professionale, al fine di definire in maniera circostanziata, ad esempio, quali siano le condotte del collaboratore in presenza delle quali è da ritenersi ricorrente quella "colpa grave" che la norma pone a fondamento della possibilità per la struttura di rivalersi nei confronti del professionista.

E, in tal senso, potrebbero essere considerati rilevanti non soltanto le gravi inadempienze del sanitario sotto il profilo clinico ma anche, ad esempio, le gravi inadempienze di carattere organizzativo (tenuta della cartella clinica, modalità di informazione e raccolta del consenso del paziente, ecc.).

Una corretta e oculata redazione del contratto di collaborazione professionale, dunque, attuata sotto il consiglio e la guida di un esperto in materia, può aiutare a semplificare la disciplina dei rapporti fra struttura sanitaria e collaboratori, specie in un settore, come quello in esame, nel quale può risultare opportuno chiarire fin da subito che cosa debba intendersi per "colpa grave" e quali condotte del sanitario debbano ritenersi rientrare nella categoria.

E ciò, evidentemente, allo scopo di chiarire, semplificare e rendere più fluidi i rapporti di collaborazione professionale.

A cura di: avv. Silvia Pari, Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

L’odontoiatra viene assolto in appello e la Cassazione conferma: ha rispettato le linee guida


Un interessante approfondimento su Il Sole 24 Ore, esplora il ruolo dell'Intelligenza Artificiale (IA) in sanità, le relative questioni normative e il tema della responsabilità medica


Dal nuovo art. 590-septies alla revisione della Gelli-Bianco: criteri più chiari per la colpa e impatti concreti per medici e odontoiatri. I commenti del segretario SIOF Gianni Barbuti


 
 

Come spesso capita a ridosso della fine dell’anno, per rispettare le scadenze costituzionali ed in questo caso gli impegni con Bruxelles, il Parlamento ha approvato in fretta e furia tutta una...

di Norberto Maccagno


Requisiti delle nuove polizze Rc, garanzie minime degli assicuratori, intervento Ivass e definizione dei confini tra assicurazione ed autoritenzione del rischio: sono i temi centrali dei quattro...


Il Ministero della Salute, in data 19 dicembre, ha aggiornato l’elenco delle società scientifiche accreditate, tra queste vengono riconosciute tutte le società aderenti al CIC Odontoiatria. Le...


 
 

Una commissione apposita per decidere quale saranno gli argomenti da proporre nei programmi di divulgazione scientifica trasmessi dai canali televisivi del servizio pubblico.Lo prevede una proposta...


Non si conosce il numero esatto (sembrerebbe che siano oltre 40) delle Società scientifiche odontoiatriche che avevano presentato domanda e successivamente integrato la documentazione richiesta per...


Il ministero della Salute pubblica l’Elenco (pdf) delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’articolo 5 della legge 8...


 
 

Altri Articoli

Approvato un protocollo per garantire assistenza odontoiatrica gratuita ai minori in difficoltà socioeconomica, attraverso una rete di dentisti volontari. ...


Anaao pubblica le tabelle della pre-intesa 2025-2027 per la dirigenza medica e sanitaria, con incrementi differenziati in base agli incarichi e alle...


Il presidente della CAO nazionale ribadisce la contrarietà al riconoscimento dell'odontotecnico come professione sanitaria e propone una formazione...


 
 

Il settore odontoiatrico sta cambiando e non aspetta nessuno. Compensi, delega e controllo della gestione non sono più questioni da rimandare: sono i fattori che ...


Secondo un’indagine Key-Stone commissionata da DentalPro, il 57% degli over 60 non ha effettuato visite odontoiatriche nell’ultimo anno, contro il 29%...


L’associazione richiama l’interrogazione parlamentare di Ilenia Malavasi e la sentenza del Consiglio di Stato del 2024. Politi: “Il percorso per il...


 
 

Nel 2025 il 19,6% delle famiglie ha limitato le spese per visite e accertamenti periodici. La spesa sanitaria media mensile è stata di 113,18 euro. ...


Ottobre è da sempre il mese dedicato alla prevenzione, un momento in cui l’attenzione verso la salute orale torna al centro della comunicazione. Per gli...


L'accusa contesta circa 6 milioni di euro di evasione attraverso un software con contabilità parallela. Quattro professionisti hanno concordato il...


 
 

Con l'assegno di novembre arrivano gli aumenti e dieci mesi di arretrati. Aggiornate anche le prestazioni assistenziali e le opportunità di previdenza...


In occasione della Giornata nazionale del 10 ottobre, la Commissione di albo richiama il ruolo degli igienisti dentali nella prevenzione delle patologie orali...


Il presidente FNOMCeO Filippo Anelli esprime vicinanza al Pontefice, che ha annunciato un intervento per rimuovere un nodulo al polmone


 
 

Nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, un programma del servizio sanitario pubblico per reclutare odontoiatri nelle aree meno servite ha portato all'ingresso di 28...


L'OMS presenta il modulo STEPS aggiornato, che integra un questionario e una breve valutazione clinica per raccogliere dati sulla salute orale nelle indagini sulle malattie croniche.


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi