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22 Luglio 2015

Sanzione per le somme prelevate dal professionista e non giustificate. Confprofessioni: il Governo tenta di aggirare la sentenza della Corte Costituzionale


Prelevare contanti dal proprio conto che servono per le spese correnti potrà diventare per il professionista oltre che fonte di possibile accertamento anche di una sanzione tra il 10 ed il 50% della somma per cui non si riesce a giustificare la spesa.

E' quanto prevede un comma 7 bis aggiunto all'art. 11 del Dlgs 471/97 dallo schema di decreto riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo approvato dal Consiglio dei ministri a fine giugno.
Comma che così recita: "La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è punita con la sanzione dal 10 al 50 per cento delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili". 

"Un comma che aggira la sentenza della Corte Costituzionale" denuncia Confprofessioni che spiega. "Di fatto il comma 7 bis ha reintrodotto la sanzione per prelievo "ingiustificato" dal bancomat. Il blitz è contenuto nello schema di decreto Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, contenuto nel pacchetto fiscale approvato da Palazzo Chigi a fine giugno, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale ascrivere a compensi professionali (cioè reddito non dichiarato) il denaro prelevato dal conto corrente dal professionista".
Lo schema di decreto prevede, infatti, una sanzione variabile in una percentuale dal 10 al 50% della somma prelevata se il professionista non indica l'esatta indicazione del soggetto beneficiario o comunque senza una spiegazione plausibile risultante dalle scritture contabili.
In occasione di accertamenti bancari il professionista che non saprà indicare a cosa sono serviti quei prelievi, dimostrandolo, potrà quindi essere sanzionato.

La possibilità di effettuare accertamenti fiscali sui prelievi dal conto corrente è già in vigore, introdotta con la legge finanziaria del 2005 dal Governo Berlusconi che al comma 402 modificava le precedenti disposizioni sugli accertamenti fiscali. L'attuale provvedimento introdotto dal Governo Renzi, di fatto, introduce nel regime sanzionatorio, già previsto dalla legge del 2005, la sanzione dal 10 al 50% del prelievo fatto per le spese sostenute in contanti e non dimostrate.

In base al contestato comma 7-bis, in caso di accertamento, gli Uffici delle imposte possono invitare il professionista-contribuente a fornire dati sul soggetto beneficiario dei prelevamenti (e anche degli importi riscossi) e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti; possono poi essere sanzionabili, in quanto compensi se il contribuente non ne ha indicato l'esatto beneficiario, "salvo che non risultino dalle scritture contabili".

"La pretesa sanzionatoria -commentano da Confprofessioni- va ad inserirsi in una norma sulla quale c'è stata una recente pronuncia di parziale incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale ascrivere a compensi professionali (cioè reddito non dichiarato) il denaro prelevato dal conto corrente dal professionista: per la Consulta una siffatta associazione di idee lede il principio di ragionevolezza e di capacità contributiva. Per aggirare la sentenza, sull'uso del contante non scatterebbe più una sorta di 'presunzione legale' da parte del fisco, ma tutti i possessori di partita Iva sarebbero costretti a dimostrare attraverso giustificativi l'uso che hanno fatto del denaro contante. Tuttavia, i rilievi emersi a suo tempo sulla costituzionalità del provvedimento potrebbero emergere anche in questo caso".

Chiarendo che la norma non è ancora stata approvata, il viceministro dell'Economia Luigi Casero, interpellato a margine di una riunione per la messa appunto dei decreti attuativi della delega fiscale, ha dichiarato "alla fine credo che lo toglieremo". 

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