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17 Dicembre 2015

Prestazioni gratuite, per la Cassazione non possono essere contestate d'ufficio ma valutate e le spese generali possono essere deducibili


La gestione delle prestazioni gratuite nello studio odontoiatrico è da sempre, dal punto di vista fiscale, "materia" da gestire con prudenza.

Una recente sentenza della Cassazione (21972/2015) può aiutare ad erogare con più tranquillità le prestazioni non retribuite rilasciate, magari, a parenti o amici.

La sentenza interviene su una diatriba intercorsa tra un commercialista e l'Agenzia delle Entrate che gli contestava di aver "regalato" troppe prestazioni.

In realtà l'Agenzia aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria aveva dato ragione al commercialista, sanzionato dalla locale Agenzia delle Entrate, giudicando congruo e coerente il proprio giro d'affari anche perché le prestazioni gratuite erano per la maggior parte rese a parenti e amici o soci di società clienti del commercialista e comunque riguardavano una percentuale minima del fatturato dello studio.

I giudici ricordano anche che le spese generali dello studio sostenute per questo tipo di prestazioni (come indicato nella risoluzione 49/E del 2013) possono essere deducibili in quanto non specificamente inerenti alla prestazione effettuata a titolo gratuito. Diverso se si tratta di una prestazione, per esempio, di tipo protesico dove vengono utilizzati ausili protesici.

Ma attenzione, ricorda la Cassazione, la gratuità della prestazione potrebbe essere contestata dalle Agenzia delle Entrate "in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico fermo restando che la prestazione d'opera del professionista può essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie". Sempre l'Agenzia delle Entrate nella circolare 84/E del 2001 affermava che durante un controllo il "contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici".

In caso di prestazione gratuita il consiglio del dott. Franco Merli (nella foto), libero professionista e consulente fiscale ANDI Genova, è quello di "indicare la gratuità della prestazione nella cartella clinica del paziente e farsi firmare una dichiarazione dal paziente, anche nel consenso informato dove si indicherà che le prestazioni sono eseguite gratuitamente".

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