Alcune novità aumentano i vantaggi fiscali in particolare per quelli ai dipendenti. Le norme per titolari di partita iva, studi associati e società di capitali
Come ogni anno, nel periodo natalizio affiorano i dubbi su come gestire dal punto di vista fiscale i regali fatti ai pazienti, ai clienti (nel caso dei laboratori odontotecnici, i dentisti) ed i propri dipendenti.Ad aiutarci a capire il dott. Umberto Terzuolo (nella foto), dottore commercialista dello Studio Terzuolo Brunero & Associati con sedi a Torino e Milano, consulente AIO.Come spesso capita la normativa varia a seconda si tratti di libero professionista o studio associato (reddito da lavoro autonomo) oppure di società (redditi di impresa) dove, nell’ambito odontoiatrico, le più comuni sono le S.r.l. o le STP in forma di s.r.l..
Omaggi ai pazienti o clienti per titolari partita iva e studi associati (o associazioni professionali).
“In questo caso - spiega il dott. Terzuolo - gli omaggi rientrano nelle “spese di rappresentanza” ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR. Spese che hanno fortissime limitazioni in quanto deducibili dall’IRPEF nel limite dell’1% del proprio fatturato.”“Se lo studio nel 2020 ha fatturato 100.000 euro, per esempio, potrà ‘scaricare’ 1.000 euro”, spiega. In queste spese rientrano qualsiasi tipo di omaggio: cesti natalizi, bottiglie, panettoni, vestiti, oggetti vari. “Attenzione sempre – ricorda il dott. Terzuolo - alle regole cardine del reddito da lavoro autonomo: il principio di cassa e il requisito dell’inerenza”.
Omaggi ai pazienti o clienti per le società, come ad esempio le S.r.l. o le STP in forma di s.r.l.
“In questo caso - spiega il dott. Terzuolo - se l’omaggio ha un valore unitario non superiore a 50 euro (per chi, come nell’ambito odontoiatrico, effettua prestazioni esenti con conseguente indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, tale importo è prudenzialmente da intendersi IVA inclusa), è deducibile al 100% dall’IRES. Attenzione però: in varie circolari l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito come per “valore unitario” non debba intendersi il costo del singolo bene bensì l’omaggio nel suo complesso. Ad esempio, un cesto natalizio composto da quattro beni singolarmente di costo non superiore a 50 euro, avrà un valore unitario di 200 euro e verrà quindi considerato come ‘spesa di rappresentanza’”.“Gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro – ricorda il dott. Terzuolo – o le altre erogazioni liberali a pazienti/clienti superiori a tale soglia si configurano come “spese di rappresentanza” e sono deducibili dall’IRES ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR nel limite massimo del 1,5% dei ricavi e altri proventi (per chi ha ricavi inferiori a 10 milioni di euro)”.
Regali ai dipendenti
I “regali” ai dipendenti, invece, non rientrano nelle “spese di rappresentanza”. “Al di là del modello di esercizio dell’attività odontoiatrica (P. IVA, Studio associato, Società come S.r.l. e STP a r.l.), - spiega il dott. Terzuolo - la normativa consente all’odontoiatra la deducibilità integrale della cifra spesa, in quanto assimilata a spese per prestazioni di lavoro dipendente”.
“Lato dipendente, invece, per quanto il ‘regalo’ rientri nei cosiddetti ‘fringe benefit’ (redditi derivanti da beni in natura), ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR questo non formerà reddito imponibile da tassare solamente nel caso in cui l’importo annuo complessivo di erogazioni liberali in natura ricevute dal dipendente non sia superiore complessivamente nel periodo di imposta 2020 a 516,46 euro. Tale limite, che ordinariamente si attesta a 258,23 euro, è stato solo per quest’anno raddoppiato dal D.L. 104/2020 (c.d. D.L. Agosto). Attenzione però - ricorda il dott. Terzuolo – nel caso di superamento nell’arco dell’anno delle soglie indicate: non solo l’eccedenza ma l’intero importo verrà tassato come “fringe benefit” in capo al dipendente”.
E i buoni acquisto o “voucher”?
"I buoni acquisto (anche detti “voucher”) – spiega il dott. Terzuolo - consentono l’acquisto di beni o di servizi in specifici esercizi convenzionati entro il limite quantitativo indicato sul buono stesso”.
“Questi, se omaggiati ai propri pazienti (o clienti), a prescindere dalla modalità di esercizio dell’attività odontoiatrica, rientrano nel concetto di “spesa di rappresentanza” con le limitazioni che abbiamo visto”.“Nel caso invece di buoni acquisto regalati a dipendenti - ricorda il dott. Terzuolo – questi rientreranno nel disciplina dei “fringe benefit” che abbiamo appena analizzato. Saranno quindi esclusi da tassazione in capo al dipendente se, sommati alle altre erogazioni liberali ricevute, non supereranno nel periodo di imposta 2020 il limite di 516,46 euro (ordinariamente 258,23 euro)”.
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