Si fa presto a dire, mando una mail ai miei clienti informandoli che lo studio ha organizzato un incontro con un dietologo oppure che partecipiamo, per esempio, al Mese della Prevenzione Dentale.
Pianificando la comunicazione del nostro studio sul Web curiamo la grafica, i contenuti, gli aggiornamenti ma molto spesso trascuriamo di considerare, con la dovuta attenzione, le norme che regolano la privacy.
Dite che già effettuate quanto necessario; ma avete considerato anche gli aspetti legati all'utilizzo del web?
Se non siete sicuri che quanto avete fatto e tutto il necessario per rispettare la privacy dei vostri pazienti, e non incorrere in possibili sanzioni, ci viene in aiuto il Garante della Privacy con il vademecum "Viva i consigli, abbasso lo spam" appena pubblicato.
Certo non tutto interessa lo studio odontoiatrico e molto riguarda la aziende che fanno e-commerce o che sfruttano il web per cercare nuovi clienti, ma alcune delle regole indicate valgono anche per noi dentisti soprattutto se utilizziamo gli indirizzi mail dei nostri pazienti per informative generiche e non inerenti alla loro cura.
Il responsabile dei dati
Il Garante ricorda che il titolare del trattamento dei dati personali, ovvero il responsabile penalmente, è il titolare dello studio. Titolare che, se lo ritiene utile, può designare, con un atto scritto, uno o più soggetti (persone fisiche o soggetti anche esterni all'impresa) come responsabile del trattamento, indicando con precisione quali compiti sono a loro affidati.
Attenzione all'informativa sul trattamento dei dati
E' il documento che avete predisposto e fate compilare ai vostri nuovi pazienti. Da verificare che questo contenga, anche, una voce -che il paziente dovrà autorizzare o meno- con la quale vi autorizza a mandare informative non connesse al trattamento clinico in essere.
"Acconsento che i dati vengono utilizzati per altre informazioni inerenti allo studio", potrebbe essere la dicitura a cui il vostro paziente dovrà "spuntare" o meno per acconsentire.
Mancando questa autorizzazione potrete inviargli delle comunicazioni, mail, sms o altro, solo se inerenti alla cura (per esempio spostare un appuntamento o consigliargli di fissare una visita di controllo) ma non per informarlo che presso il vostro studio, per esempio, si svolgerà un determinato evento oppure inviargli la newsletter mensile dello studio.
Naturalmente, il paziente ha sempre il diritto di opporsi a tale attività promozionale e deve potersi cancellare dalla mailing list in modo semplice e rapido.
Certo, se il paziente non vi "denuncia" al Garante della Privacy non capita nulla, ma è comunque utile verificare la propria modulistica ed eventualmente aggiornarla.
Facebook, Twitter e simili
Meno vincoli per i follower delle pagine Facebbok o Twitter: possiamo mandare comunicazioni senza aver ottenuto il consenso informato visto che chi "ci segue" si è volontariamente iscritto.
L'iscrizione, ricorda il Garante, manifesta chiaramente interesse a riceverli. Il social, poi, consente all'utente di bloccare quando lo desidera i messaggi e di segnalarli come spam, pertanto il rispetto della "netiquette" è doveroso.
Cookie
I cookie sono file di testo nati per memorizzare informazioni sulle nostre attività web. In alcuni casi raccontano al "gestore" del sito anche più dati del dovuto.
Due le tipologie di cookie:
• Cookie tecnici che rendono più fluida la navigazione e sono molto poco invasivi e gestiti in automatico da molti programmi utilizzati per aggiornare i siti;
• Cookie di profilazione, che inviano al server i dati sulle ricerche e sugli acquisti eseguiti ed in alcuni casi rivendono a terze parti questi dati.
Su questo punto il Garante si è soffermato molto cercando di tutelare ancora meglio gli utenti.
Da 2 giungo 2015 chi possiede un sito web dovrà informare i propri visitatori che quel sito fa uso di cookies.
Se avete un sito, ma non sapete se, in realtà, la tecnologia utilizzata per aggiornarlo li utilizza è consigliabile inserire la scritta "il sito fa uso di cookie tecnici" sul footer della pagina accanto a indirizzo e numero di Partita Iva che ricordiamo, è sempre obbligatorio indicare per i siti che riguardano attività (come lo studio odontoiatrico).
Per chi intende invece "profilare" più nel dettaglio le "attività" dei visitatori deve invece chiedere l'autorizzazione come illustrato nel video esplicativo messo a disposizione sul sito del Garante.
A cura di: Davis Cussotto, odontoiatria libero professionista Twitter @DavisCussotto
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