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03 Febbraio 2021

ASO: tirocinio e formazione a distanza durante la pandemia

Cosa cambia per i corsi ASO in tema di formazione a distanza e di tirocinio. Le cose da sapere per evitare problemi 

Nor. Mac.

Tra i tanti stravolgimenti che questa pandemia sta portando nel settore, c’è anche quella dei corsi per ottenere l’attestato di qualifica di Assistente Studio Odontoiatrico. 

Come cambia la modalità delle lezioni teoriche e, se cambia, quella del tirocinio pratico?

Ne abbiamo parlato con Andrea Tuzio (nella foto), consulente per le normative dell’OMCeO Roma e responsabile del Centro di formazione Alter Formazione. 


Dott. Tuzio, cominciamo con la formazione teorica. Cosa è cambiato con il Covid? 

Credo sia giusto ricordare il percorso formativo dell’aspirante ASO, che consente di accedere all’esame di qualifica che ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore, suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio. Durante la pandemia da Covid-19, come previsto dai vari DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, anche per la formazione delle ASO è stata data la possibilità di effettuare le lezioni a distanza (FAD/e-learning) fino al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, superando il limite del 30% previsto dalle linee guida approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2019.  


E per il tirocinio? 

Prima di entrare nello specifico del tirocinio obbligatorio per le ASO, è necessario fare una precisazione sul termine tirocinio, detto anche stage (termine francese che corrisponde alla parola italiana tirocinio), che consiste in un periodo di orientamento e di formazione che non si configura però come rapporto di lavoro.La distinzione più importante è quella tra tirocinio curriculare e tirocinio extra-curriculare.I tirocini curriculari vengono svolti da studenti, come ad esempio nei corsi di formazione professionali per il profilo ASO, e sono parte integrante del percorso di formazione stesso: la loro finalità non è quella di favorire l’inserimento professionale, ma quella di arricchire e completare la formazione teorica con un’esperienza in un contesto lavorativo. I tirocini extra-curriculari vengono svolti, invece, al di fuori del percorso di studi o di formazione e sono destinati a inoccupati o disoccupati e giovani che hanno concluso il loro percorso di istruzione o formazione: la loro finalità è quella di agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro e di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. 

Esistono fondamentalmente tre tipi di tirocini extracurriculari (sono stati normati dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 e poi aggiornati nella seduta del 25 maggio 2017):

  • tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nelle transizioni scuola-lavoro;
  • i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a realizzare percorsi di ingresso nel mondo del lavoro;
  • i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili o persone svantaggiate. 


Perché la distinzione è importante? 

Perché i tirocini curriculari, come quelli del corso ASO, non rientrano nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni (attualmente non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curriculari) e i destinatari sono soltanto gli iscritti ad un corso di studi o di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso ovvero:

  • allievi di corsi di istruzione e formazione professionale;
  • studenti di scuole superiori;
  • studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari o dottorati. Il tirocinio curriculare, al contrario di quello extracurriculare, non prevede l’obbligo di riconoscere un’indennità e deve svolgersi all’interno del periodo di frequenza del corso di studio o di formazione. 


Tornando al tirocinio previsto per le ASO? 

Le 400 ore di tirocinio guidato previsto per la formazione ASO e necessario per poter sostenere l’esame di qualifica, deve essere svolto presso gli studi odontoiatrici e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. ed è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, designato dal responsabile della struttura. Per le ASO che già lavorano, il tirocinio curriculare può essere svolto nello studio dove lavorano, ma dovrebbe essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro o comunque tracciato come ore di formazione distinte da quelle di lavoro. Il datore di lavoro, tuttavia, dovrebbe agevolare la formazione senza alcuna rimodulazione dei contratti di lavoro stessi.   


Se una ASO frequenta il corso in una regione, ma lavora in uno studio sito in un’altra regione ci sono problemi, può effettuare il tirocinio nello studio dove lavora?  

Questo non è possibile. Poiché trattasi di tirocinio curriculare e quindi facente parte di un corso di formazione autorizzato in una Regione, esso deve svolgersi interamente in essa, essendo l’accreditamento della scuola di formazione riguardante unicamente le attività che si svolgono in quel luogo e non quelle realizzate al di fuori di esse. 


Ci sono norme che lo studio che accoglie il tirocinante deve seguire, oltre a quelle sul Covid? Quali sono le responsabilità della scuola e del titolare di studio? 

Sicuramente si devono considerare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro), essendo ricompreso nella definizione di “lavoratore” anche “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione”. 

Le Scuole di formazione hanno l’obbligo di:

  • stipulare una apposita assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con un’idonea compagnia assicuratrice;
  • fornire un’adeguata informazione e formazione agli allievi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • prevedere la sorveglianza sanitaria in base alla specifica valutazione del Medico Competente. 

Il soggetto ospitante, studio o struttura odontoiatrica, dovrà formalizzare una apposita convenzione con la Scuola di formazione e collaborare con la stessa nell’attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio, garantendo al contempo le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Infine, il tirocinante dovrà osservare gli orari concordati nel programma di tirocinio, rispettare i regolamenti interni, le norme di igiene e sicurezza della struttura ospitante, rispettare la riservatezza dei dati di cui venisse a conoscenza e aggiornare periodicamente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze).

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