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01 Ottobre 2020

ASO e mal di schiena come malattia professionale

Prof. Guastamacchia: intollerabile che un CTU possa avvalorare, come inconcepibile che un dentista possa fare lavorare la sua ASO ignorando “obbligatori principi posturali” 


Mi è capitato di leggere, la settimana scorsa, pubblicato dalla preziosa “Odontoiatria33”, un articolo intitolato “Problemi alla schiena per l’ASO: INAIL deve considerarli malattia professionale”.  Fin qui la mia lettura ha potuto scorrere interessata, ma priva di coinvolgimenti emotivi. 
Un sussulto, invece, mi coglie, quando, proseguendo nel paragrafo successivo, mi capita di leggere: “Finisce davanti al giudice la richiesta di un ASO, che riteneva i problemi a schiena e spalle fossero di natura professionale” …e poi, perentoriamente continuando… “Riconosciuto l’indennizzo per l’inabilità certificata. Stare in piedi per molte ore continuative, adottando posture scomode ed incongrue, durante la maggior parte dell'attività lavorativa, rischia di provocare negli anni possibili danni fisici. E’ il caso di un ASO che dopo 40 anni di lavoro al fianco dell’odontoiatra, si è trovata con tutta una serie di “guai” fisici e per questo chiedeva all’INAIL un indennizzo”. 

Dopo le prime righe mi ero dispiaciuto di quanto fosse capitato alla povera ASO in questione, ma, continuando la lettura, mi sono irritato per l’ignoranza inescusabile del giudice e peggio ancora, per l’incompetenza professionale del dentista che aveva quest’ASO alle sue dipendenze. Infatti si può ancora (a malapena) tollerare che un giudice, facendo un “mestiere” che non ha nulla in comune con quello del dentista, possa ancora considerare quest’ultimo come il tardo erede di chi “strappava” i denti sulla pubblica piazza, oppure incuteva terrore, con il trapano in mano, a bambini e ad adulti…ovviamente sempre lavorando in piedi dalla mattina alla sera, e facendo condividere, alla “ragazza” che lo aiutava, lo stesso tipo di calvario quotidiano, protratto per decenni.  Tutto quanto citato, ripeto, lo si può, a malapena, tollerare.

Quanto è invece intollerabile è ciò che appare nel dispositivo della sentenza, che così si esprime: Come evidenziato dal CTU”, la natura professionale della spondilo-disco-artrosi lombare ed artropatia alle spalle può essere affermata in relazione alla lunga esposizione per motivi di lavoro alle posture incongrue e protratte, alle prolungate stazioni erette, ai microtraumi ripetuti contemporaneamente, provocando una forma di discopatia lombare, artropatia alle spalle".  

Ora si deve tener ben presente che CTU significa Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quel professionista che lavora al fianco del Giudice (art. 61 del Codice di Procedura Civile) in un rapporto di fiducia e collaborazione, e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile.

A questo punto delle due l’una: i

  • l CTU non conosce le ormai perentorie regole di lavoro della “squadra odontoiatrica”;
  • oppure il collega, datore di lavoro dell’ASO, non le ha mai applicate. 

A questo riguardo non mi perito di ricordare le innumerevoli mie pubblicazioni che, a partire dal 1968, insegnano quali siano le corrette posture di lavoro per dentista e collaboratori. L’Ufficialità di tali prescrizioni è documentata, ancora una volta, dai numerosissimi corsi di ergonomia, praticati da me e da altri colleghi in numerose Università e le cui norme sono diventate pratica operativa standard presso tutti gli Atenei.

E’ solo conoscendo con precisione che in quello studio furono applicati i doverosi e, ormai, obbligatori, principi posturali operativi di tipo ergonomico, che l’INAIL dovrebbe essere responsabilizzata, mentre tale responsabilità diviene del tutto inesistente, qualora questi principi (per 40 anni?) vengano continuativamente traditi.

Per concludere in buona sintesi: 

  • se l’ASO va in studio e lavora come prescrive l’ergonomia…fa dell’attività professionale, e l’INAIL è di fronte ad una “malattia professionale”;
  • se l’ASO va in uno studio, sta in piedi tutto il giorno, balla, fa le capriole, questa non è attività professionale, svolta come la tecnica ergonomica prescrive e l’INAL è esentata da qualsiasi responsabilità.

Secondo me, duole dirlo, quell’ASO non svolgeva attività professionale e, se posso aggiungere una chicca, neppure il collega era professionalmente ineccepibile.

Prof. Carlo Guastamacchia      

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