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14 Marzo 2016

Domicilio professionale, FNOMCeO: l'Ordine deve controllare se è fittizio


L'Ordine deve sapere dove risiede l'iscritto o in alternativa dove esercita. E deve controllare se l'iscritto dice il vero, pur non avendo veri e propri ispettori per verificare. Lo afferma l'ufficio legale della FNOMCeO in un chiarimento pubblicato sul sito dove chiarisce la differenza tra domicilio e domicilio professionale ai sensi delle normative europee.

In merito al documento DOCTOR33 ha chiesto ed ottenuto ulteriori delucidazioni. Il chiarimento concerne tutte le situazioni in cui il professionista cita il domicilio professionale al posto della residenza, incluse ovviamente quelle in cui un medico o un dentista si trasferisce da un'altra città italiana o da un altro stato.

Domicilio professionale e residenza

Quando il neolaureato passa l'esame di stato per la prima iscrizione deve comunicare all'ordine o la residenza o il domicilio professionale, ai sensi della normativa comunitaria (recepita con legge 526/99). Molti Ordini chiedono come distinguere i due concetti. La FNOMCeO afferma che il domicilio è alternativo alla residenza mail domicilio professionale non coincide con il domicilio previsto dal codice civile all'articolo 43: "va piuttosto inteso come luogo ove il professionista esercita o intende esercitare in modo stabile e continuativo la sua attività". Il domicilio fiscale, "individua, ai sensi dell'applicazione delle imposte sui redditi, il luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari e al quale devono essere indirizzate le notifiche previste dalla legge a fini tributari e che, per le persone fisiche coincide generalmente con la residenza anagrafica (art. 58 D.P.R. 600/1973). Invece il domicilio professionale va identificato sostanzialmente con lo studio professionale". Pertanto, "il dottor XY, residente a Milano e con domicilio fiscale a Milano (o nello stesso indirizzo della residenza anagrafica o in altro luogo, quale lo studio del suo commercialista, purché sempre nel comune di residenza) potrà iscriversi anche a Napoli se esercita in quella provincia".

Controlli dell'Ordine

Nel chiarimento sul sito, la FNOMCeO aggiunge poi che l'Ordine ha il dovere di controllare la veridicità delle autodichiarazioni. DOCTOR33 ha ottenuto ulteriori ragguagli. "Seppure l'Ordine non possegga un adeguato supporto ispettivo, il requisito del domicilio professionale può essere verificabile sulla base di elementi oggettivi quali frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari. Può inoltre essere verificata la mancata ricezione di comunicazioni dell'Ordine da parte del professionista. È importante, infine, rilevare che il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ordine ogni variazione dei dati oggetto di autodichiarazione, compreso il domicilio professionale".

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