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04 Ottobre 2019

Autorizzazione sanitaria, per il Consiglio di Stato deve avvenire a seguito di una valutazione ‘’rigorosa’’

Sancita anche la legittimità dei Presidenti CAO ad agire legalmente in rappresentanza del proprio Albo in modo autonomo rispetto alla componete medica.


Con la sentenza numero 5605/2019 il Consiglio di Stato entra nel merito delle autorizzazioni sanitarie in campo medico e odontoiatrico e sulla legittima rappresentanza degli organismi ordinistici e sindacali.  
La vicenda riguarda il ricorso presentato dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri di Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, affiancati dal sindacato ANDI Calabria in merito alla sentenza n. 1421/2018 del 13/7/2018 con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Commissario ad acta n. 68 del 14/3/2018 che consentiva, in deroga al regime autorizzativo della Regione Calabria (basato sulla previa verifica del fabbisogno territoriale e dei requisiti oggettivi e soggettivi); un sistema basato sull’autocertificazione che permetteva di iniziare da subito l’attività che, in caso di successiva verifica e del riscontro da parte dell’ASL di eventuali difformità, ne determinava la  sospensione dell’autorizzazione.  

“Una situazione assurda ed inaccettabile che avrebbe messo a rischio la salute dei pazienti”, ricorda ad Odontoiatria33 il presidente CAO Cosenza, Giuseppe Guarnieri.  

Dando ragione ai ricorrenti, il Consiglio di Stato ritiene che per le strutture mediche ed odontoiatriche soggette ad autorizzazione, ai sensi della legge della Regione Calabria n° 24/08,  è necessaria “una rigorosa valutazione del possesso dei requisiti prescritti, valutazione che va svolta in via preventiva e che condiziona il rilascio dell’autorizzazione tanto alla realizzazione della struttura che alla sua piena operatività, rappresentando la fase della detta verifica uno snodo dirimente – siccome funzionalmente connesso al superiore interesse pubblico generale alla tutela del diritto inviolabile alla salute – affinché si determini l’effetto abilitativo all’esercizio”. Inoltre, continua la sentenza, “il divisato contrasto di tale modello operativo rispetto alla cornice normativa, regionale e statale, di riferimento è sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’appello con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame”.    

Ma la sentenza entra anche nel merito della legittimità di rappresentanza della professione da parte delle Commissioni Albo Odontoiatri e ANDI, che nella prima sentenza veniva giudicata inammissibile per un “potenziale conflitto di interessi”.  

Per quanto riguarda gli Ordini professionali  il Consiglio di Stato sancisce la legittimità a ricorrere da parte dei Presidenti CAO affermando che questa “trova  il suo fondamento direttamente nella legge che , ai sensi dell’art. 4 della legge n° 3 dell’11/01/2018, espressamente riconosce ad eleva gli Ordini professionali de quibus ad enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.

“E’, dunque, di tutta evidenza –continua la Sentenza- come il provvedimento impugnato impatti con l’interesse istituzionale a presidio del quale si pone, ope legis, il suddetto organismo”.  

Riguardo ad ANDI il Consiglio di Stato ritiene invece che, il conflitto d’interesse venga affermato “in via del tutto ipotetica” e dagli atti non emerge “alcun elemento che consenta di supportarla”.  

Soddisfazione per l’esito positivo del ricorso da parte dei Presidenti CAO delle province della Calabria e dell’ANDI regionale che, “da soli” sottolinea Guarnieri, hanno deciso di ricorrere a difesa dei propri convincimenti.

Sul tema della rappresentatività il presidente Guarnieri evidenza come alle CAO sia stata ribadita inequivocabilmente “la rappresentanza legale della categoria”.  

Ora si pone il problema per la Regione che, stante la sentenza, dovrebbe revocare gli atti autorizzativi di quelle strutture che hanno aperto l’attività sulla base dell’autodichiarazione.  

E’ bene infine precisare che in Calabria gli studi odontoiatri in forma singola e/o associata non sono soggetti ad autorizzazione, ma alla presentazione di una semplice SCIA ai sensi della legge regionale n°10/2016.    



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