Cambiano le norme sull’autorizzazione sanitaria in Campania, semplificato l’iter di apertura per i nuovi studi ed ambulatori. Ciancio (CAO Salerno), soddisfazione per risultato ottenuto
Dal 1 gennaio 2020 aprire un ambulatorio odontoiatrico in Campania sarà un po’ più semplice con la pubblicazione del Decreto DCA N. 107, in BURC n. 79 del 20.12.2019, di rettifica del precedente DCA 99/19. “Le nuove disposizioni superano la situazione di stallo in cui si trovava il DCA n. 10 del 09/02/2018 causa l’assenza avallo autorizzativo dei Ministeri competenti”, spiega ad Odontoiatria33 Gaetano Ciancio (nella foto), presidente CAO di Salerno.
“Siamo soddisfatti delle misure inserite nel Decreto e ringrazio il Presidente De Luca per aver mantenuto l’impegno che aveva assunto con gli odontoiatri campani per rendere più snella e meno burocratica la procedura di rilascio dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività, sempre tenendo come punto fermo la sicurezza e la tutela della salute dei pazienti”, dice il presidente Ciancio.
Il Decreto 107/19 pubblicato sul B.U.R.C. 79/19 ripropone, sostanzialmente, le stesse misure previste dal DCA 10/18 e ss.mm.ii. ed avrà efficacia far data dal 1 gennaio 2020.
Questi i principali punti:
1) Sburocratizza la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, che consentirà di aprire lo studio odontoiatrico immediatamente dopo la presentazione della SCIA al Comune territorialmente competente. L’Azienda sanitaria locale effettua la verifica dei requisiti su tutti gli ambulatori e gli studi e che presentano la SCIA e comunica gli esiti della verifica al Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA stessa. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA, la verifica si intende effettuata con esito positivo.
2) Prevede le STP, Società Tra Professionisti, svincolandole dal fabbisogno regionale delle prestazioni.
3) Prevede lo “studio polimedico”, quale sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare, condividendo alcuni servizi, in particolare la sala d’attesa ed i servizi igienici. Il locale dove si svolge l’attività di studio polimedico è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario. (n.d.r. ogni professionista provvederà alla propria SCIA, nel rispetto dei requisti ex DGRC 7301/2001 previsti per la propria attività specialistica).
4) Stabilisce che l’attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica può essere esercitata in forma libera (n.d.r. non richiede la SCIA).
5) Precisa che lo studio medico, odontoiatrico o di altra professione sanitaria ed STP è la sede in cui il professionista, singolo, esercita personalmente ed in regime di autonomia l'attività sanitaria. Il locale dove si svolge l'attività di studio professionale è privato, non aperto al pubblico.
6) Indica le prestazioni cui sarà possibile avvalersi della SCIA, i cui criteri sono di seguito indicati:
a. non apertura delle sierose;
b. rischio statisticamente trascurabile di malattie infettive;
c. rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
d. previsione di non significativo dolore post-procedura.
Per i criteri di cui sopra, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche per la disciplina odontoiatrica da ritenersi di minore invasività sono le seguenti:
7) Prevede la modulistica per presentare la SCIA.
8) Riepiloga puntualmente i requisiti per studio odontoiatrico già previsti dalla DGR Campania 7301/2001.
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