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23 Settembre 2020

Problemi alla schiena per l’ASO: INAIL deve considerarli malattia professionale

Finisce davanti al giudice la richiesta di un ASO che riteneva i problemi a schiena e spalle fossero di natura professionale. Riconosciuto l’indennizzo per l’inabilità certificata


Stare in piedi per molte ore continuative adottando posture scomode ed incongrue, durante la maggior parte dell'attività lavorativa, rischia di provocare negli anni possibili danni fisici. E’ il caso di un ASO che dopo 40 anni di lavoro al fianco dell’odontoiatra, si è trovava con tuta una serie di “guai” fisici e per questo chiedeva all’INAIL un indennizzo.  

INAIL che rifiutava la richiesta ritenendo “le malattie denunciate dalla ricorrente non di natura professionale” “per la presunta mancanza di adeguata documentazione e per la non riconducibilità della patologia, al c.d. ‘rischio professionale’ e quindi per l'assenza del nesso causale”. 

Per INAIL si tratterebbe di “malattie comuni, non tabellate, contratte in virtù di un rischio generico e non risulterebbe un collegamento tra le queste e l'espletamento dell'attività assicurata”.  

A seguito del diniego, l’ASO propone ricorso presso tribunale di Roma, vincendo la causa. Queste le malattie certificate dalla perizia disposta dal Giudice: artrosi colonna lombosacrale (20%), artrosi colonna cervicale (15%) e sindrome cuffia dei rotatori (16%) da cui era affetta –si legge nella sentenza- con menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 48%. 

Sempre stando a quanto pubblicato con la sentenza, la relazione peritale avrebbe accertato che “le malattie da cui è affetta la ricorrente devono essere considerate di natura professionale perché strettamente collegate, quanto meno sotto il profilo concausale, alle attività lavorative svolte dalla ricorrente come addetta alla poltrona per i dentisti per quasi 40 anni, svolgendo turni lavorativi della durata di 8 ore, adottando posture scomode ed incongrue, durante la maggior parte dell'attività lavorativa, assistendo in piedi il medico dentista per interventi della durata fino a 3-4 ore, effettuando pulizia dei denti (cosa peraltro vietata ad una ASO, divieto che probabilmente è sfuggito al CTU incaricato dal Giudice ad eseguire la perizia inserendola ugualmente nella relazione NdR) sempre in piedi, tenendo l'aspiratore, preparando la stanza per le visite odontoiatriche e gli interventi, effettuando movimenti ripetitivi degli arti superiori e movimentando manualmente carichi (materiale e macchinari sanitari), nonché, assumendo, durante la propria attività lavorativa svolta a lungo per ore in assistenza alla poltrona, una posizione eretta in piedi alla sinistra del paziente, flessa sulla direzione del volto e cavità orale del p.te, al fine di poter gestire al meglio la strumentazione odontoiatrica di supporto e per consentire interventi di aspirazione, pulitura, lavaggio, porgendo spesso la strumentazione ed il materiale allo specialista odontoiatra nel corso del suo intervento”. 

Come evidenziato dal CTU”, continua la sentenza, “la natura professionale della spondilodiscoartrosi lombare ed artropatia alle spalle può essere affermata in relazione alla lunga esposizione per motivi di lavoro alle posture incongrue e protratte, alle prolungate stazioni erette, ai microtraumi ripetuti contemporaneamente, provocando una forma di discopatia lombare, artropatia alle spalle".  

Per quanto riguarda la valutazione del danno il Giudice, sulla base della valutazione del CTU, decide che l’ASO “ha riportato postumi di invalidità permanente quantificabili nella misura complessiva del 7% a far tempo dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l'Inail a corrispondere alla stessa ricorrente la rendita l'indennizzo (danno biologico) corrispondente a tale inabilità, con gli interessi legali come per legge”.   

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