HOME - Normative
 
 
03 Marzo 2021

Riconoscimento delle qualifiche professionali in UE

Per la Corte europea la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, non osta a una normativa che ammette la possibilità di un accesso parziale ad una delle professioni rientranti nel meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali


Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, tra le quali figurano talune professioni sanitarie, odontoiatria ed igienista dentale incluse. La distinzione deve essere effettuata tra i “professionisti” che beneficiano del riconoscimento automatico e le “professioni” per le quali può essere istituito l’accesso parziale.  

A stabilirlo la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 25 febbraio 2021 (causa n. C-940/19) che nasce dalla controversia tra diverse organizzazioni professionali del settore sanitario francese, ed il Ministro della Solidarietà e della Sanità, il Ministro dell’Insegnamento superiore, della Ricerca e dell’Innovazione, nonché il Primo ministro della Francia, sugli atti regolamentari che riguardano taluni aspetti dell’accesso parziale alle professioni sanitarie

Come noto è prevista infatti la possibilità di un accesso parziale all’insieme delle professioni sanitarie, incluse le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. 

Nello specifico il Conseil d’État chiede alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi in ordine alla questione se la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE - escluda che uno Stato membro instauri la possibilità di un accesso parziale ad una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalla stessa direttiva.

Nella sentenza, causa C-940/19, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ricorda, anzitutto, che la direttiva prevede, riguardo ai titoli di formazione di medico, infermiere generalista, dentista, veterinario, ostetrico e farmacista, un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione. 

Essa precisa, tuttavia, che sono esclusi dall’accesso parziale previsto dalla direttiva i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali e non le professioni interessate da tale riconoscimento automatico. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere l’impiego dei termini “professioni” e “professionisti”. Essa ricorda, poi, che, in caso di motivi imperativi di interesse generale, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di negare l’accesso parziale, in particolare per le professioni sanitarie, qualora esse abbiano implicazioni in materia di sanità pubblica o di sicurezza dei pazienti. Le professioni sanitarie includono, in particolare, professioni interessate dal riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, come quelle di medico, infermiere generalista, dentista, veterinario, ostetrico e farmacista, che beneficiano del riconoscimento automatico.

Pertanto, la possibilità che l’accesso parziale a tali professioni sia negato presuppone che, in linea di principio, l’accesso parziale ad esse non sia escluso.Secondo la Corte, tale accesso parziale risponde, da un lato, all’obiettivo generale dell’abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi e, dall’altro, all’obiettivo più specifico di concedere al professionista che lo richieda l’accesso parziale qualora, nello Stato membro ospitante, le attività interessate rientrino in una professione il cui ambito d’attività sia più vasto che nello Stato membro d’origine e le differenze tra i settori di attività siano così ampie da rendere necessario esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e di formazione per colmare le sue lacune.

La Corte constata anche che, in assenza di una possibilità d’accesso parziale alle professioni sanitarie prima elencate, un gran numero di professionisti sanitari qualificati in uno Stato membro per esercitarvi talune attività rientranti in una delle suddette professioni, ma non corrispondenti, nello Stato membro ospitante, ad una professione esistente, continuerebbero a doversi confrontare con ostacoli alla loro mobilità.

Di conseguenza, la direttiva comporta che i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali abbiano accesso alla totalità delle attività coperte dalla professione corrispondente nello Stato membro ospitante e che non sono quindi interessate dall’accesso parziale. Per contro, tale disposizione non implica che le professioni non siano interessate dall’accesso parziale.

La Corte trae da ciò la conclusione che la direttiva non osta a una normativa che ammette la possibilità di un accesso parziale ad una delle professioni rientranti nel meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto da tale direttiva

A cura di: redazione di Quine.it Gruppo EDRA 




Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti


On. Ilenia Malavasi

Lo chiede l’On. Ilenia Malavasi attraverso una interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute


Sembra possibile una apertura all’agevolazione anche per l’acquisto di software in cloud, il Governo sta cercando di trovare la copertura finanziaria


Migliano (CAO Roma): il paziente ha sempre diritto di accedere ai propri esami e ai relativi referti, indipendentemente dal luogo in cui sono stati eseguiti"


Nessun obbligo di nomina da parte del collaboratore odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione


Meglio Medicina e Veterinaria che coprono quasi tutti i posti. Ottolenghi: il dato positivo è aver potuto costituire fin da subito le classi, senza attendere i ritardi dovuti agli scorrimenti


Anelli e Senna scrivono ai Ministri dell’Università, Salute ed Economia per sollecitare l’emanazione del decreto attuativo


Sono sei quelle italiane classificate tra le prime 150, però oltre il 51° posto. Italiane che risalgono se si considera, solo, il numero di citazioni scientifiche. Bologna tra le prime 26


Per il prof. Gherlone, la riforma dell’accesso universitario deve puntare alla qualità formativa, anche per l’odontoiatria


Gherlone: una proposta normativa che consente di trasformare risorse private in servizio pubblico investendo in formazione, ricerca e strutture cliniche nell'interesse del sistema...


Questi i componenti che esamineranno i procedimenti pendenti per la professione di Odontoiatra e di Igienista Dentale


Previsto anche l’insegnamento della gerodontologia e collaborazione interprofessionale. Obiettivo: rispondere ai nuovi bisogni assistenziali di una popolazione in progressivo invecchiamento


Altri Articoli

Dott.ssa Lucia Zugaro Segretario AIDIPRO

Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale


“The Digital Full-Circle” il post graduate al San Raffaele di Milano per approfondire riabilitazione implantoprotesica integrata con connessioni originali


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) stabile il fatturato ma calano gli studi. Il 58% rientra tra gli “affidabili” fiscalmente con un...


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) si sono persi quasi mille laboratori, cresce il fatturato


Il punto con l’AD Margherita Costa. Il futuro: sempre più integrazione tra biologia e tecnologia digitale, materiali personalizzabili e semplificazione dei protocolli clinici


Sulla sicurezza delle cure e compresenza l’Associazione porta i dati e le valutazioni giuridiche che confuterebbero il parere dei Giudici


I dati evidenziando le linee di sviluppo future tra digitalizzazione dei flussi clinici e mutamenti nei consumi degli studi e dei laboratori


L’Assemblea Elettiva ha tracciato la rotta per i prossimi due anni all’insegna della transizione e continuità. Questo il nuovo Consiglio in carica per i prossimi due anni


Per il sindacato il riconoscimento mantiene saldo il principio della distinzione tra atto clinico, esclusivo dell’odontoiatra e attività tecnico‑laboratoriale propria dell’odontotecnico


Attiva la piattaforma per presentare le domande. Rimangono ancora fuori i software in cloud


Ipoplasia mascellare e progenismo mandibolare nel paziente pediatrico: dalla diagnosi al trattamento è il tema del ciclo di incontri organizzati sul territorio


Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti


La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente


Un confronto in vitro tra matrici animali e vegetali rivela nuove strategie per il controllo metabolico ed enzimatico dei patogeni orali.


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi