La sospensione è dal lavoro non dall’Ordine. Per i Giudici l’Ordine deve esclusivamente comunicare l’atto ricevuto dall’ASL e non adottare una delibera del Consiglio
Importante la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia che dovrebbe aver chiarito il ruolo dell’Ordine in merito alla sospensione del sanitario non vaccinato come indicato dall’art. 4, comma 6 del d.l. 44 del 2021. Sull’interpretazione del ruolo dell’Ordine, FNOMCeO e CAO Nazionale avevano dato pareri distinti.
Il TAR è stato chiamato ad esprimersi su di un ricorso proposto da un’infermiera destinataria di provvedimento di sospensione in quanto non vaccinata sia dalla propria ASL che dal suo Ordine professionale che aveva deliberato la sospensione dall’esercizio fino al 31 dicembre 2021. Il ricorso era riferito solo all’atto adottato dall’Ordine di sospensione dall’esercizio.
Giudici che rigettano il ricorso giudicandolo “inammissibile per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto adottato dall’Ordine delle professioni infermieristiche”.
I giudici ricordano che è l’ASL che comunica al sanitario non vaccinato “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, e che il datore di lavoro può ove possibile, destinare il lavoratore ad altri impieghi e nel caso risulti impossibile reimpiegarlo, scatta la sospensione dall’attività. Il ruolo dell’Ordine indicato dalla Legge sull’obbligo vaccinale per i sanitari, sottolineano i giudici, è “un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all’interessato”.
Comunicazione da parte dell’Ordine, sottolineano i Giudici, ha il fine di “rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l’effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell’effetto giuridico predeterminato ex lege, che consegue, solo ed esclusivamente, all’adozione dell’atto di accertamento”.
Giudici che ritengono di dover ulteriormente chiarire indicando che “Si tratta, del resto, di un’ipotesi “atipica” di sospensione, quanto a presupposti ed effetti ed estranea alle competenze dell’Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti:- non ha finalità sanzionatoria ma precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva;- non riguarda, proprio per questo, l’esercizio della professione in toto, ma solo “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Questo per ricordare che la sospensione comunicata dall’ASL “non richiede l’adozione di alcun atto (nemmeno con funzione accertativa)”, da parte dell’Ordine professionale.“Il riconoscimento in capo agli Ordini professionali di autonome competenze deliberative in materia –continua la sentenza- oltre a non essere previsto dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021, appare contrario alla ratio normativa, finendo per aggravare e irrigidire un iter improntato (tanto nella fase di sospensione che in quella di “riammissione” del sanitario alle proprie mansioni tipiche) a celerità ed immediatezza, oltre a connotarlo di una valenza lato sensu sanzionatoria, ad esso del tutto estranea”.
La scelta dell’Ordine delle professioni infermieristiche di adottare con una propria delibera collegiale di presa d’atto dell’accertamento operato dall’Azienda sanitaria, con rinnovata dichiarazione degli effetti sospensivi già integralmente determinatisi ex lege, ai sensi del comma 6, viene indicata dai Giudici irrituale.
Scelta che per i Giudici deve essere “stigmatizzata” pur “non incidendo sulla validità e sugli effetti dell’atto (che sono e rimangono quelli di cui all’art. 4, comma 7), né quindi sulla necessità e possibilità di impugnarlo, deve senz’altro essere stigmatizzata”.
“Infatti –concludono i Giudici riferendosi al provvedimento adottato dall’Ordine- oltre a non rispondere a criteri di economicità dell’azione, può effettivamente ingenerare nel destinatario l’erronea convinzione che si tratti di un provvedimento in senso proprio, avente effetti ulteriori e distinti rispetto a quelli derivanti ex lege dall’accertamento, così onerandolo ingiustamente della proposizione di un separato ricorso”.
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