L'igienista dentale non può aprire uno studio autonomo di igiene orale. A sancirlo il Tar di Bologna, con la sentenza 01061/2014, chiamato a giudicare il ricorso presentato da Z.M, un igienista dentale che si era visto negare l'autorizzazione sanitaria all'apertura di uno studio autonomo di igiene orale da parte del Comune di Pieve di Cento e dell'ASL di Bologna.
La vicenda era da subito diventata il simbolo della "lotta" che da tempo contrappone la CAO e le associazioni odontoiatriche, contrari alla possibilità per l'igienista dentale di aprire uno studio autonomo senza la presenza di un odontoiatra, e quelle degli igienisti dentali ovviamente favorevoli a questo.
E le forze scese in campo a difendere davanti al giudice le posizioni hanno confermato questo.
Da una parte, a sostenere le tesi dell'igienista dentale e dell'AIDI, l'avv. Silvia Stefanelli dall'altra, a sostenere la legittimità della decisione del Comune di Pieve di Cento gli avvocati Alessandro Ierardi per la FNOMCeO, Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi e Valentina Vaccaro per ANDI e Maria Maddalena Giungato per AIO oltre all'avv. Giacomo Matteoni per il Comune e gli avvocati Stefano Argnani e Arianna Cecutta per l'Azienda USL.
Le motivazioni del ricorso
Le motivazioni con cui l'igienista dentale ricorre contro la non autorizzazione all'apertura si basano sul fatto che questa sarebbe in "palese contrasto con la vigente normativa disciplinante l'attività professionale dell'igienista dentale", e in particolare, con quanto previsto per le altre professioni sanitarie "ausiliarie o paramediche", con il fatto che il profilo professionale prevede un diploma di laurea abilitante e che la professione sia inquadrata tra le "professioni sanitarie tecnico -assistenziali" stabilendo che tale categoria di professionisti svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione delle attività indicate nei relativi decreti ministeriali".
Sempre tra le tesi del ricorso il fatto che il Ministero della Sanità con parere in data 18/11/2013, afferma che "...l'attività di igienista dentale può essere svolta anche senza la presenza fisica dell'odontoiatra e al di fuori di uno studio odontoiatrico e pertanto anche all'interno di un proprio autonomo studio...".
Da tempo l'AIDI sostiene che il legislatore indicando, nel profilo professionale, che dell'igienista dentale lavori su "indicazione" e non prescrizione dell'odontoiatra e quindi possa lavorare in autonomia senza la presenza del professionista.
La decisione dei giudici
Per il Collegio giudicante queste tesi non sono condivisibili, pur non potendo disconoscere, si legge nella sentenza, "che il trend evolutivo della citata normativa è certamente nel senso di ampliare l'ambito dell'autonomia professionale dell'igienista dentale, sul presupposto che, attualmente, per esercitare tale professione è previsto il superamento di un corso universitario triennale abilitante, tuttavia si ritiene che tale aumentata autonomia innanzitutto si estrinsechi, quale effetto sostanziale sul piano logico-giuridico, nel riconoscimento della possibilità di svolgimento della professione anche quale lavoratore autonomo e non solo quale dipendente dell'odontoiatra, nonché nell'estensione del campo d'azione riguardo alle modalità di esercizio della professione e delle connesse attività terapeutiche rispetto alla previgente normativa (D.M. 14/9/1994)".
Nonostante questo il Tar ritiene che "sulla base della vigente normativa non è pertanto possibile ritenere che sussista - quale ulteriore effetto - anche la possibilità, per l'igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall'esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra". Normativa che ha come ratio, ricordano i giudici, quella di "tutelare, al massimo grado, la sicurezza e la salute della persona - paziente che, in generale, si rivolge ai professionisti dell'area sanitaria".
Altro passaggio determinante quello in cui viene ricordato che ""...l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge (in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale) compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontaiatria.".
Per il Tar il legislatore, utilizzando la locuzione "struttura (pubblica o privata)" in cui l'igienista può operare ha voluto identificare "un organismo aziendale organizzato in relazione alle molteplici risorse umane e materiali di cui dispone, nel quale prevale l'aspetto organizzativo su quello professionale individuale" e non uno "studio individuale".
Infine il Tar entra evidenza come il legislatore indicando nel profilo professionale che l'igienista dentale esegue le proprie mansioni "su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatri", sia da interpretare nel senso che "l'indicazione" non "possa dirsi compiutamente integrata attraverso una mera disposizione verbale attuabile anche a distanza (e tramite il paziente stesso) da parte dell'odontoiatra, ma nel senso che, invece, detta indicazione individui una ben precisa fase del complessivo percorso terapeutico svolto dal paziente all'interno di una stessa struttura sanitaria".
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