Periodo "caldo" per i dentisti in tema di contenzioso. Ultima in ordine cronologico la sentenza pubblicata in questi giorni dalla Corte di Appello di Milano (numero 643 del 9/02/15) che riguarda il pagamento del danno ma nasce, come sempre, da un rapporto paziente dentista: "complicato".
La vicenda, dal punto di vista clinico, è molto simile a quella che ha generato la condanna del dentista reo di non aver considerato i possibili rischi derivanti da cure errate del precedente dentista di cui Odontoiatria33 vi ha dato notizia nei giorni scorsi.
Anche in questo caso, siamo nel 2001, una paziente si rivolge ad un dentista di Monza per una visita evidenziando un problema ad un elemento. Durante la visita, si legge nella sentenza, il dentista effettua tutti i controlli del caso, compresa una panoramica. Dalle indagini cliniche viene rilavata la frattura di una vecchia otturazione, fatta 10 anni prima da un altro dentista. Il dentista propone alla paziente la devitalizzazione dell'elemento e la sua ricostruzione con una corona in ceramica integrale. Il dente viene preparato, viene realizzata una corona provvisoria e poi quella definitiva. Non viene effettuata la devitalizzazione in quanto la paziente l'aveva rifiutata, ma l'elemento veniva curato con ossido di zinco ed eugenolo.
La paziente dopo qualche tempo sente dolore, si rivolge ad un noto centro odontoiatrico milanese che gli diagnostica una necrosi gengivale. Scatta la denuncia al dentista con richiesta di 10mila euro di danno.
Il Tribunale di Monza accoglie la richiesta della paziente e condanna il dentista a rimborsare la paziente con 6.271,39 euro oltre alla restituzione degli acconti già versati.
Dentista che contesta la decisione e propone appello alla Corte di Appello di Milano, che conferma quanto stabilito dal Tribunale di Monza rigettando il ricorso.
Per quanto riguarda l'aspetto clinico la Corte di Appello, sentito il CTU, non ha ritenuto di poter ammettere come prova il rifiuto della paziente di subire la devitalizzazione in quanto non vi era traccia del rifiuto nella documentazione fornita dal professionista ma anche fosse stato provato, si legge nella sentenza, "era irrilevante al fine di escludere la responsabilità. "Infatti -continuano i giudici- il professionista doveva sapere che era inopportuno e incauto procedere alla ricopertura del dente senza prima devitalizzarlo (essendo ovvio che ciò poteva comportare ipersensibilità e dolore della zona) e avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire l'intervento qualora, come da lui affermato (ma non provato) la paziente si fosse opposta alla devitalizzazione. L'intervento effettuato dal professionista (tentativo di cura con ossido di zinco ed eugenolo NdR) era di routine ed aveva avuto esito infausto, portando ad un peggioramento delle condizioni di salute della signora (che inizialmente presentava un dente rotto, ma non dolorante); quindi spettava al medico provare che ciò era dipeso da un evento imprevedibile, ma tale prova non era stata fornita e anzi dalla consulenza espletata era emerso che quella verificatasi era una complicanza prevedibile da parte di un professionista di media diligenza".
"In ogni caso -continua la sentenza- l'imprudenza e l'imperizia si erano manifestate anche in relazione alla scelta delle sostanze applicate, le quali, a prescindere dal fatto che fossero o meno biocompatibili e certificate, avevano causato un peggioramento delle condizioni della paziente, facendo presumere che fossero inadeguate, quantomeno in relazione alla alta concentrazione e all'uso eccessivo con cui sono state impiegate".
Per quanto riguarda il rimborso del danno ed la restituzione degli acconti versati dalla paziente (671,39 euro), la Corte evidenza che "il contraente inadempiente (il dentista) è obbligato al risarcimento dei danni (art. 1453 cod.civ.). Nel caso di contratto di opera professionale i danni cagionati dalla prestazione dannosa comprendono anche gli esborsi per acconti e corrispettivi richiesti dal professionista e anticipati dal cliente e il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente dei corrispettivi e dei fondi che questi ha dato, il cui pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dell'opera professionale rispetto alle regole della materia e nella considerazione della inutilità dell'opera e anzi della sua contrarietà all'interesse del cliente".
Il dentista, ora, dovrà risarcire la paziente con 6,271,39 euro, restituire l'acconto versato e pagare le spese di appello quantificate in 3mila euro, oltre alle spese dei legali che lo hanno assistito.
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