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21 Luglio 2015

Tar Veneto spariglia le carte sulle autorizzazioni sanitarie: obbligatoria con radiografico e targa. Il legale: si deve modificare la norma e nel frattempo trovare soluzioni sensate


Sul tema delle autorizzazioni sanitarie continua a vigere il caos affidando, di fatto, agli organi preposti al controllo ed alla magistratura, amministrativa, la decisione se quel determinato studio odontoiatrico deve o non deve richiedere l'autorizzazione sanitaria secondo quanto disposto dalla legge 502/1992.

Una situazione insostenibile in quanto lo studio odontoiatrico può vedersi imporre la chiusura sulla base della semplice decisione di un funzionario dell'Asl o di un agente dei Nas chiamati ad applicare una norma tutt'altro che chiara.

A ribadire come l'interpretazione della norma in tema di autorizzazione sanitaria per gli studi odontoiatrici si presti, troppo, all'interpretazione dei giudici è la sentenza TAR Veneto 730/2015 che ribalta quanto precedentemente indicato dal Tar Lazio 7784/2014 e dalla Cassazione 10207/2013,  ritenendo lo studio odontoiatrico soggetto ad autorizzazione sanitaria alla luce delle attrezzature a disposizione e non in ragione delle prestazioni erogate.

Nel caso specifico veniva contestato ad uno studio odontoiatrico di Mestre (VE) di non aver richiesto l'autorizzazione sanitaria con la conseguente chiusura dello studio stesso.
Il titolare dello studio contesta la decisione evidenziando che nell'ambulatorio non venivano effettuate prestazioni pericolose e quindi non era soggetto ad autorizzazione e che l'Amministrazione pubblica non aveva effettuato nessun controllo per accertare se nello studio venivano svolte prestazioni pericolose.

Il Tar Veneto respinge il ricorso sostenendo che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a verificare, nel concreto, le attività svolte, oltre al fatto che questa attività di controllo sarebbe di difficile realizzazione nel concreto. Nel caso in questione, per il Tar, il solo fatto che lo studio fosse dotato di radiografico ed avesse esposta la targa con la dicitura "Specialista in Odontostomatologia", implicherebbe una attività soggetta ad autorizzazione.

"Le argomentazioni della sentenza lasciano perplessi anche se, è giusto ricordarlo, queste sentenze non sono legge e hanno efficacia solo tra parti intervenute in causa", commenta ad Odontoiatria33 l'avv. Silvia Stefanelli (nella foto), esperto di diritto sanitario in Bologna,  ricordando altresì come la norma sia nazionale ma le regole attuative siano emanate dalle singole Regioni.

"L'art. 8 ter DLgs 502/'92 -spiega l'avv. Stefanelli- indica la necessità di autorizzazione per gli studi in due casi: ove  venga praticata chirurgia ambulatoriale e/o ove vengano erogate  prestazioni di particolare complessità. Ora, o tale valutazione viene fatta a monte dalle regioni in sede di regolamentazione (come alcune regioni hanno fatto) oppure occorrerebbe una verifica di fatto  ogni singolo caso. Recenti sentenze - come Tar Lazio 7784/2014 - hanno indicato come lo studio odontoiatrico, ove non sia erogate prestazioni di chirurgia o di implantologia, non vi sia necessità autorizzazione sanitaria. Il Tar del Veneto, con questa sentenza ribalta, quelle interpretazioni".

Anche l'avvocato Stefanelli si allinea con le richieste delle associazioni odontoiatriche  (è di questi gironi la presa di posizione sul tema da parte degli Stati Generali sull'Odontoiatria) e ricorda come la norma sia poco chiara e debba essere rivista per evitare differenti interpretazioni.

"In attesa della revisione della norma -continua l'avv. Stefanelli- credo si debba lavorare per trovare una soluzione che impedisca al controllore di turno di chiudere a sua discrezione lo studio odontoiatrico verificato".

"Una soluzione sensata -suggerisce- sarebbe quella di richiedere al titolare dello studio una autodichiarazione in cui si indica le prestazioni odontoiatriche svolte dallo studio e la pericolosità o meno per la salute del cittadino.  Spetterà poi all'Amministrazione pubblica verificare la veridicità della dichiarazione anche verificando le prestazioni effettivamente praticate, per esempio attraverso il controllo delle fatture e del materiale acquistato. Altro passaggio determinante sarebbe l'indicare quali sono dal punto di vista clinico e quali non lo sono e su questo potrebbe lavorare il Tavolo Tecnico sull'Odontoiatria attivo presso il Ministero della salute".  "La valutazione sulla complessità delle prestazioni odontoiatrica è puramente clinica e non può essere affidata ad un magistrato", conclude l'avv. Stefanelli.

 
 

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