HOME - Approfondimenti
 
 
18 Aprile 2017

Ddl Concorrenza e società di capitale. Il presidente CAO Giuseppe Renzo ci scrive per analizzare la norma sull'odontoiatria


Gentile Direttore, nel suo ultimo riassunto domenicale, trattando la questione riguardante il Ddl Concorrenza, pone l'accento su quella che tra le righe ritiene di definire una mia "interpretazione", quasi per significarne una presa di posizione personale.

Trovo utile rispondere, anche per chiarire alcuni concetti riguardo a pressanti richieste pervenute da colleghi meno coinvolti in questi temi ma, dopo le mie esternazioni, giustamente allarmati.

Mi sono posto la domanda e la pongo a lei e ai vostri gentili lettori: se la legge che definisce la figura del professionista abilitato esiste e definisce in modo chiaro chi può esercitare Odontoiatria , per quale motivo in un ddl concorrenza (che nulla ha a che fare con la legge istitutiva e la l. 409/85) si ridefinisce la figura dell'esercente titolato a praticare le cure odontoiatriche ?

Che bisogno ce ne era ?

Altra domanda: se sono ben identificati i laureati a cui è delegato in esclusiva l'esercizio per quale motivo si parla di altri soggetti?

Assimilare i professionisti all'eventuale sistema organizzativo, perché ?

Incomprensibile, a mio parere, perché anch'esso aspetto è normato per legge e prevede che i professionisti possono esercitare in forma autonoma e individuale , associati tra di loro o in forma societaria in tipologia StP (società tra professionisti con obbligo di iscrizione all'ordine per i compiti di vigilanza).

Stiamo parlando, sia chiaro a tutti, quindi , di leggi vigenti!

Allora: è legittimo domandarsi per quale motivo si è ritenuto di lasciare in sospeso e non dire con chiarezza che le società richiamate nell'articolo 57 sono le già normate e citate StP ?

Posso ed ho diritto/dovere di ipotizzare che chi ha redatto l'Art.57 pensasse ad altre forme societarie (di capitali) e per questo ne lascia la definizione inespressa?

Di riflesso: ritengo di dovere di parlare chiaro e comunicare con uguale chiarezza ciò che, a mio parere, da tale articolato potrebbe derivarne nella pratica quotidiana ai colleghi.

Le strutture, con le loro "complessità organizzative" (tutte da dimostrare, essendo analoghe ad uno studio normalmente organizzato) o le "cliniche" (che cliniche non sono) etc non sono assimilabili a studi e che, gestite da soggetti non abilitati (con la presenza del "direttore sanitario") potrebbero aggirare l'obbligo di legge che prevede la laurea/ abilitazione ed iscrizione all'ordine (non dimenticandoci dell'ente di previdenza) per esercitare.

Va detto , che incominciano a registrarsi dati statistici (il 60 % di strutture cosi inopinatamente e superficialmente già "autorizzate" sono di proprietà di non odontoiatri , con alle dipendenze un odontoiatra pagato meno di un dipendente) tendenti a rafforzare la tesi che qualcuno ebbe ad anticipare: Per fare il Dentista , non occorre più la laurea , basta avere i soldi per mettere su un esercizio e assumere il " direttore sanitario".

Estremizzo: aggiornata la vecchia usanza di abusivo e prestanome?

Tale affermazione troverebbe conferma in una serie di manifestazioni di interesse e contestazioni offensive e calunniose nei confronti di chi come me si permette di porre dei dubbi sulla regolarità di certi percorsi , in attesa che si definisca il quadro normativo/ legislativo.

Con le ultime annotazioni , ritengo di aver risposto a chi mi domandava : che intendi con la seconda figura di esercente ?

Per non lasciare spazi ad interpretazioni , ribadisco ed esprimo il pensiero di tanti: al laureato e abilitato con l'approvazione dell'art 57 del ddl concorrenza si aggiungerebbe di fatto la figura di "società" quale secondo legittimo esercente l'Odontoiatria.

Società (che non avrebbero l'obbligo di iscrizione all'ordine) costituite da chi e per quali fini adesso lo si sa.

Alla domanda posta "Cosa fare ?"

E' una decisione che, dopo le personali valutazioni, ognuno dei professionisti dovrà assumere non delegando, ma tenendo in giusto conto il ruolo dei politici e del governo che a giorni potrebbero approvare il Ddl contenente il seguente:

Art. 57 .( Esercizio dell'attività odontoiatrica)

• L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti ai cui alla legge 24 luglio 1985,n.409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

Giuseppe Renzo, presidente nazionale Commissione Albo Odontoiatri

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Foto che accompagna il post sulla pagina Facebbok del Ministro Grillo

La norma era contenuta in un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle alla legge di bilancio e riguardava le farmacie in mano alle società (possibilità introdotta dalla legge sulla...


La vicenda della chiusura, in Spagna, delle cliniche della catena iDental riporta alla luce quale dovrebbe essere la vera questione da affrontare sul tema dell’ingresso del...


Il presidente CAO: obbligatorio per legge con due terzi del capitale in mano ai professionisti


Dal 29 agosto sono in vigore le norme contenute nella Legge sulla Concorrenza, tra queste l'obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di nominare un direttore sanitario unico...


Magro (CAO Prato): subito attivati per tutelare la salute dei pazienti e verificare le responsabilità degli iscritti


"Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla...


Come anticipato ad Odontoaitria33 dal presidente Prada, ANDI si dice soddisfatta della risposta del MiSE in tema di "prestazione di servizi di Odontoiatria per il tramite di società...


L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli...


Senna: l’attività svolta dall’odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, la fabbricazione delle protesi dentarie nel proprio laboratorio artigianale


Altri Articoli

“Non ci fermeremo davanti a questo ennesimo muro corporativo. La strada per il riconoscimento è ancora lunga, ma la determinazione della categoria resta intatta”


E’ mancato uno dei padri dell’odontoiatria italiana, il ricordo dell’amico Massimo Gagliani: "custodirò con piacere la sua volontà di guardare sempre al futuro con occhi diversi"


Dal report di Economist Enterprise emerge come l’odontoiatria sportiva stia gradualmente assumendo una posizione analoga a quella conquistata negli anni da nutrizione, recupero, sonno e medicina...


“Si è voluto assecondare pressioni corporative piuttosto che perseguire l’interesse generale, perdendo ancora una volta l’occasione di riconoscere la dignità e il valore di una professione...


Il minidossier finanziato da AIFA evidenzia un uso frequente della profilassi antibiotica anche quando non indicata e richiama la necessità di rafforzare monitoraggio e formazione...


Scarica, gratuitamente, la guida pratica “Summer Kit” pensata per mettere ordine nelle attività pre-ferie, evitare gli errori più frequenti e suggerimenti sugli strumenti per...


Obiettivo verificare un presunto abuso di posizione dominante, si vuole verificare se l’azienda obbliga i dentisti che prescrivono la fabbricazione degli allineatori Invisalign ad utilizzare...


Immagine di repertorio

Lo studio, senza autorizzazioni, era ricavato in una abitazione privata. Rilevate carenze igieniche e rinvenuti farmaci scaduti


Con il Progetto Mimosa Lombardia prende forma una rete di prossimità che integra farmacie, ospedali, professionisti sanitari e associazioni, tra loro ANDI


Respinto l’emendamento sull’odontotecnico professione sanitaria, il nuovo profilo potrà però passare per la riforma. Il Commento di CAO ed AIO


Il nuovo corso FAD EDRA per approfondisce non solo gli aspetti diagnostici e terapeutici, ma anche i principi che guidano il mantenimento e il ripristino delle funzioni vitali del...


Più tempo per presentare a ENPAM per gli odontoiatri che versano alla quota B dichiarazione redditi libero-professionali


L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli...


Un passo avanti per il futuro dell’odontoiatria a livello mondiale. Per Mitsui Chemicals, Ultradent e Kulzer questa operazione rappresenta un passo decisivo


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuncio in Evidenza


25 Giugno 2026
Studio Odontobi ricerca igienista dentale a Castelletto Sopra Ticino

Dal 1988 lo Studio Odontobi rappresenta un punto di riferimento odontoiatrico sul territorio, combinando una lunga tradizione clinica con le più moderne tecnologie del settore. Desideriamo integrare nel team un/una Igienista Dentale motivato e orientato all'eccellenza. Garantiamo l’affidamento immediato di un'agenda completa e satura, supportata da un gestionale efficiente e da una base pazienti storicamente fidelizzata. Offriamo un contratto di collaborazione stabile, inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e un sistema premiante basato su bonus di produzione per incentivare la crescita professionale e il merito. La selezione è aperta sia a professionisti di comprovata esperienza sia a neolaureati di talento pronti a sviluppare il proprio potenziale.

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi