HOME - Approfondimenti
 
 
18 Aprile 2017

Ddl Concorrenza e società di capitale. Il presidente CAO Giuseppe Renzo ci scrive per analizzare la norma sull'odontoiatria


Gentile Direttore, nel suo ultimo riassunto domenicale, trattando la questione riguardante il Ddl Concorrenza, pone l'accento su quella che tra le righe ritiene di definire una mia "interpretazione", quasi per significarne una presa di posizione personale.

Trovo utile rispondere, anche per chiarire alcuni concetti riguardo a pressanti richieste pervenute da colleghi meno coinvolti in questi temi ma, dopo le mie esternazioni, giustamente allarmati.

Mi sono posto la domanda e la pongo a lei e ai vostri gentili lettori: se la legge che definisce la figura del professionista abilitato esiste e definisce in modo chiaro chi può esercitare Odontoiatria , per quale motivo in un ddl concorrenza (che nulla ha a che fare con la legge istitutiva e la l. 409/85) si ridefinisce la figura dell'esercente titolato a praticare le cure odontoiatriche ?

Che bisogno ce ne era ?

Altra domanda: se sono ben identificati i laureati a cui è delegato in esclusiva l'esercizio per quale motivo si parla di altri soggetti?

Assimilare i professionisti all'eventuale sistema organizzativo, perché ?

Incomprensibile, a mio parere, perché anch'esso aspetto è normato per legge e prevede che i professionisti possono esercitare in forma autonoma e individuale , associati tra di loro o in forma societaria in tipologia StP (società tra professionisti con obbligo di iscrizione all'ordine per i compiti di vigilanza).

Stiamo parlando, sia chiaro a tutti, quindi , di leggi vigenti!

Allora: è legittimo domandarsi per quale motivo si è ritenuto di lasciare in sospeso e non dire con chiarezza che le società richiamate nell'articolo 57 sono le già normate e citate StP ?

Posso ed ho diritto/dovere di ipotizzare che chi ha redatto l'Art.57 pensasse ad altre forme societarie (di capitali) e per questo ne lascia la definizione inespressa?

Di riflesso: ritengo di dovere di parlare chiaro e comunicare con uguale chiarezza ciò che, a mio parere, da tale articolato potrebbe derivarne nella pratica quotidiana ai colleghi.

Le strutture, con le loro "complessità organizzative" (tutte da dimostrare, essendo analoghe ad uno studio normalmente organizzato) o le "cliniche" (che cliniche non sono) etc non sono assimilabili a studi e che, gestite da soggetti non abilitati (con la presenza del "direttore sanitario") potrebbero aggirare l'obbligo di legge che prevede la laurea/ abilitazione ed iscrizione all'ordine (non dimenticandoci dell'ente di previdenza) per esercitare.

Va detto , che incominciano a registrarsi dati statistici (il 60 % di strutture cosi inopinatamente e superficialmente già "autorizzate" sono di proprietà di non odontoiatri , con alle dipendenze un odontoiatra pagato meno di un dipendente) tendenti a rafforzare la tesi che qualcuno ebbe ad anticipare: Per fare il Dentista , non occorre più la laurea , basta avere i soldi per mettere su un esercizio e assumere il " direttore sanitario".

Estremizzo: aggiornata la vecchia usanza di abusivo e prestanome?

Tale affermazione troverebbe conferma in una serie di manifestazioni di interesse e contestazioni offensive e calunniose nei confronti di chi come me si permette di porre dei dubbi sulla regolarità di certi percorsi , in attesa che si definisca il quadro normativo/ legislativo.

Con le ultime annotazioni , ritengo di aver risposto a chi mi domandava : che intendi con la seconda figura di esercente ?

Per non lasciare spazi ad interpretazioni , ribadisco ed esprimo il pensiero di tanti: al laureato e abilitato con l'approvazione dell'art 57 del ddl concorrenza si aggiungerebbe di fatto la figura di "società" quale secondo legittimo esercente l'Odontoiatria.

Società (che non avrebbero l'obbligo di iscrizione all'ordine) costituite da chi e per quali fini adesso lo si sa.

Alla domanda posta "Cosa fare ?"

E' una decisione che, dopo le personali valutazioni, ognuno dei professionisti dovrà assumere non delegando, ma tenendo in giusto conto il ruolo dei politici e del governo che a giorni potrebbero approvare il Ddl contenente il seguente:

Art. 57 .( Esercizio dell'attività odontoiatrica)

• L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti ai cui alla legge 24 luglio 1985,n.409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

Giuseppe Renzo, presidente nazionale Commissione Albo Odontoiatri

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Foto che accompagna il post sulla pagina Facebbok del Ministro Grillo

La norma era contenuta in un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle alla legge di bilancio e riguardava le farmacie in mano alle società (possibilità introdotta dalla legge sulla...


La vicenda della chiusura, in Spagna, delle cliniche della catena iDental riporta alla luce quale dovrebbe essere la vera questione da affrontare sul tema dell’ingresso del...


Il presidente CAO: obbligatorio per legge con due terzi del capitale in mano ai professionisti


Dal 29 agosto sono in vigore le norme contenute nella Legge sulla Concorrenza, tra queste l'obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di nominare un direttore sanitario unico...


Magro (CAO Prato): subito attivati per tutelare la salute dei pazienti e verificare le responsabilità degli iscritti


"Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla...


Come anticipato ad Odontoaitria33 dal presidente Prada, ANDI si dice soddisfatta della risposta del MiSE in tema di "prestazione di servizi di Odontoiatria per il tramite di società...


Senna: l’attività svolta dall’odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, la fabbricazione delle protesi dentarie nel proprio laboratorio artigianale


Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. Senna (CAO): un chiarimento importante


Altri Articoli

Dott.ssa Lucia Zugaro Segretario AIDIPRO

Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale


“The Digital Full-Circle” il post graduate al San Raffaele di Milano per approfondire riabilitazione implantoprotesica integrata con connessioni originali


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) stabile il fatturato ma calano gli studi. Il 58% rientra tra gli “affidabili” fiscalmente con un...


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) si sono persi quasi mille laboratori, cresce il fatturato


Il punto con l’AD Margherita Costa. Il futuro: sempre più integrazione tra biologia e tecnologia digitale, materiali personalizzabili e semplificazione dei protocolli clinici


Sulla sicurezza delle cure e compresenza l’Associazione porta i dati e le valutazioni giuridiche che confuterebbero il parere dei Giudici


I dati evidenziando le linee di sviluppo future tra digitalizzazione dei flussi clinici e mutamenti nei consumi degli studi e dei laboratori


L’Assemblea Elettiva ha tracciato la rotta per i prossimi due anni all’insegna della transizione e continuità. Questo il nuovo Consiglio in carica per i prossimi due anni


Per il sindacato il riconoscimento mantiene saldo il principio della distinzione tra atto clinico, esclusivo dell’odontoiatra e attività tecnico‑laboratoriale propria dell’odontotecnico


Attiva la piattaforma per presentare le domande. Rimangono ancora fuori i software in cloud


Ipoplasia mascellare e progenismo mandibolare nel paziente pediatrico: dalla diagnosi al trattamento è il tema del ciclo di incontri organizzati sul territorio


Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti


La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente


Un confronto in vitro tra matrici animali e vegetali rivela nuove strategie per il controllo metabolico ed enzimatico dei patogeni orali.


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi