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06 Aprile 2020

Sanificazione degli ambienti: le indicazioni ministeriale ed i possibili incentivi fiscali

Cosa è previsto per quelli sanitari e quali sono (se applicabili) gli incentivi fiscali che potrebbero essere utilizzati per acquistare attrezzature e prodotti

Nor. Mac.

Tra le procedure che lo studio odontoiatrico dovrà probabilmente rivedere, e che probabilmente saranno inseriti nei protocolli che le Istituzioni sanitarie andranno a definire in vista della riapertura delle attività, magari seguendo le indicazioni del Gruppo di lavoro attivato dalla CAO, vi sarà anche quelle della pulizia degli ambienti sanitari e di quelli non clinici dello studio odontoiatrico. Tra le tante ordinanze che il Ministero della Salute ha emanato in questa fase di emergenza sanitaria, nella circolare del 22 febbraio scorso, “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” fornisce anche le indicazioni per la pulizia in ambienti sanitari. 


Ecco cosa prevede: 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità̀ ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosolalla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.  Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.   


“Se certamente la circolare, però senza specificarlo, si riferisce ad un ambito ospedaliero ed all’assistenza di pazienti con COVID-19, alcune indicazioni possono interessare anche lo studio odontoiatrico, soprattutto per la parte in cui si cita la sanificazione delle aree ciniche in cui si producano aerosol”, dice ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio consulente OMCeO Roma che aggiunge: “però serve fare chiarezza sul termine sanificazione”. 

Dott. Tuzio che fa notare come “Il Decreto 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”, fornisce una definizione dell’attività di sanificazione, ovvero il “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

 Una definizione decisamente ampia che nella stesura dei procedimenti che lo studio odontoiatrico dovrà applicare nel post epidemia da COVID-19, dovrà certamente essere meglio declinata e chiarita, “essendo non soltanto riferita alle attività che riguardano gli interventi di detergenza e successiva disinfezione delle superfici”, chiosa il Dott. Tuzio. 


Gli eventuali incentivi fiscali  

Il Decreto “Cura Italia”, articolo 64, ha previsto un “credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020” per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione”. 

Il dubbio è se questo credito si applichi al costo della prestazione effettuata da una ditta che svolge periodicamente l’attività di sanificazione, oppure può essere utilizzato anche dallo studio odontoiatrico nell’acquistare i prodotti necessari, ed eventualmente anche le attrezzature, per svolgere ‘in proprio’ il processo di sanificazione a fine giornata, ma anche tra un paziente e l’atro. 

“Ad oggi non siamo in grado di fornire una riposta esaustiva al quesito perché il testo del provvedimento è ambiguo”, dice ad Odontoiatria33 la dott.ssa Valentina Serra commercialista collaboratrice Studio Franco in Fossano (CN). 

Dott.ssa Serra che ricorda come entro il 16 aprile 2020, “dovrebbe essere emanato un Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta”. 

“Ad oggi –dice- sembrerebbe improbabile che possano essere ammesse al credito di imposta spese per acquisto di attrezzature e di prodotti per eseguire ‘in proprio’ operazioni di sanificazione”. 

Da verificare se, invece, la situazione può cambiare se queste operazioni vengono svolte da personale qualificato come ad esempio le Aso, che nel proprio mansionario hanno anche indicato la sanificazione dei vari ambienti di lavoro. 


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