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26 Maggio 2014

Codice Deontologico il commento del presidente CAO Giuseppe Renzo: "uno strumento importante che deve essere subito applicato e costantemente difeso"


Una grande vittoria per la professione medica ed odontoiatrica, soprattutto se il Codice Deontologico da applicabile divenga effettivamente uno strumento immediatamente applicato e costantemente difeso.
E mi preme sottolineare il ruolo delle Commissioni odontoiatriche che hanno contribuito in modo decisivo ad approvare un codice deontologico aggiornato ed in linea con le nuove tematiche etiche che il continuo progresso della scienza e della tecnologia propone all'attenzione dei professionisti e della pubblica opinione.

Alcuni articoli sono particolarmente importanti per i nostri odontoiatri e poco importa se, in termini comunicativi, quasi mai si fa riferimento alla nostra professione. Importante che aspetti pregnanti siano stati attentamente ripresi e focalizzati i problemi ad essi connessi. Tra questi l'articolo che sanziona il prestanomismo e l'abusivismo della professione oltre che ai comportamenti di omessa vigilanza. A dimostrazione di un'attenzione particolarmente diretta ad eliminare un fenomeno che ancora esiste in Italia.
Nello specifico non potrà più essere addotta a scusante credibile neanche la non consapevolezza, ovvero l'assenza fisica dalla struttura sanitaria, se ciò favorisce/permette/consente l'esercizio abusivo della professione.

Nel Codice viene, inoltre, definito in modo chiaro e non più opinabile che la visita medica è il presupposto essenziale per una corretta diagnosi ai fini preventivi, diagnostici e riabilitativi. Si ribadisce che la visita è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico.

Il Medico è un professionista attento ai bisogni delle persone meno ambienti e conosce bene il valore delle cure, della propria mission e del proprio ruolo nel sociale, ma se la visita (atto medico ed essenzialmente prodromico alla determinazione della diagnosi) viene derubricata ad atto di mero esercizio di accaparramento mediante la sua "gratuita" è un atto censurabile.

Di grande importanza è anche l'articolo, che nell'ambito delle responsabilità del direttore sanitario nelle strutture pubbliche e private, prevede che il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni (medica ed odontoiatrica) in relazione alla presenza delle stessa nella struttura.

I temi delle società commerciali e della pubblicità dell'informazione sanitaria hanno trovato regolamentazione adeguata alle nuove regole anche giuridiche che riguardano aspetti particolarmente delicati per gli odontoiatri che operano principalmente in ambito libero professionale. Anche in questo campo nessun arroccamento su posizioni conservatrici e storicamente superate ma capacità di coniugare principi tradizionali dell'esercizio professionale con le nuove istanze anche sociali  che vengono dal progredire dei tempi.

Il nuovo Codice Deontologico, che sarà completato con alcune specifiche linee di indirizzo comportamentale e con il giuramento professionale è , quindi, pronto per confrontarsi con le immani problematiche relative alla tutela della salute e potrà costituire un punto di riferimento fondamentale per orientarsi in modo corretto su questioni che coinvolgono la coscienza e l'etica medica nel rapporto antichissimo e sempre nuovo con i cittadini pazienti.

In questo senso è difficile comprendere le pur legittime manifestazioni di dissenso, se le stesse , approvato il Codice Deontologico a larghissima maggioranza in un contesto democratico aperto ad ogni condivisa modifica, si perpetuano fino a portare in ambiti terzi una autoregolamentazione etico-morale di cui tutto il modo medico va orgogliosamente fiero.

Si, perché il nuovo codice è indirizzato ai medici (Medici Chirurghi e Medici Odontoiatri) senza alcuna distinzione e a tutti gli iscritti va applicato.

Mi viene da dire, non in termini di sterile polemica, ma in forma di ragionevole e aperta discussione, come può , quindi , essere applicato dalle Commissioni disciplinari che operano distintamente per le due professioni nei vari ordini un Codice Deontologico superato alternativo e difforme ad uno aggiornato e approvato secondo le previste procedure?
Di più, quale dei "due codici" (si fa per dire) risulterebbe vigente nel portare a definizione un procedimento disciplinare presso un Ordine provinciale che ha registrato una opposta ed antitetica decisione tra le due rappresentanze riconosciute e costituenti il corpo unico dell'Ordine  dei  Medici e degli Odontoiatri ?
La fattispecie si evidenzia in diversi tra i dieci che contestano la stesura revisionata e, segnatamente ed in particolare, tra quelli più importanti, la dove la componente odontoiatrica ha condiviso e riconosciuto il nuovo testo contrariamente a quanto sembrerebbe volersi attuare dalla componente medica. 

In conclusione, non soltanto una maggioranza ben qualificata accoglie il nuovo "codice" rispetto ad una minoranza che non lo accetta, ma tra questi stessi ultimi si verrebbe a determinare una frattura tra componente medica ed odontoiatrica nello svolgimento di compiti previsti e normati per legge.
C'è da ricordare e il presidente Amedeo Bianco anche in Consiglio Nazionale ha più volte ringraziato per la competente e preziosa opera svolta dagli Odontoiatri, che l'assemblea dei presidenti CAO, contestualmente convocata a Torino, ha approvato il nuovo Codice di Deontologia Medica all'unanimità .

Giuseppe Renzo: Presidente Nazionale CAO FNOMCeO

Sull'argomento leggi anche:

22 Maggio 2014: Codice deontologico, Ordine Bologna ricorre al Tar. Bianco: manipolato senso testo


19 Maggio 2014: Approvato a Torino il nuovo Codice Deontologico di Medici e Dentisti; venerdì la presentazione ufficiale a Roma


 

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