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21 Aprile 2008

Facciamo il punto sui fondi integrativi

di Norberto Maccagno


Come definito dalla Finanziaria 2008 il ministro della Salute Livia Turco, allo scadere dei 60 giorni indicati, ha firmato il 25 marzo il decreto attuativo che individua gli ambiti delle prestazioni dei fondi integrativi del Ssn e degli enti, casse e società di mutuo soccorso non profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal Ssn.
"Con questo decreto - ha dichiarato il Ministro Livia Turco - si compie un ulteriore passo avanti nel consolidamento della sanità pubblica, intesa come complesso di enti, strutture e organizzazioni che investono sulla promozione della salute e la fornitura di prestazioni mediche e assistenziali ma senza finalità di lucro."
"In questo ambito - continua il ministro - rientra il cosiddetto "secondo pilastro" del Ssn costituito dai fondi integrativi, già previsti dalla riforma sanitaria del 1999 ma di fatto mai attuati, e dai numerosi enti e casse di assistenza sanitaria non profit a carattere categoriale o aziendale o di mutuo soccorso."
Un provvedimento che lo stesso ministero ipotizza possa coinvolgere dai 15 a 20 milioni di potenziali assistiti.
Quando a regime, il potenziamento della sanità integrativa attraverso i fondi potrà condizionare il settore dentale, permettendo la deducibilità dei contributi versati fino a 3615,20 solo se almeno il 20 per cento del valore totale delle prestazioni erogate dal fondo saranno dedicate proprio all'assistenza odontoiatrica. Il decreto definisce gli ambiti di intervento dei fondi integrativi che devono comprendere:
• prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate, e tra queste anche:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
• prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito;
• prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito;
• prestazioni socio-sanitarie e le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio, ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili, non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
• prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, comprendono anche:
• il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria;
• inoltre, a partire dall'anno 2010, gli enti, casse e società di mutuo soccorso dovranno attestare che almeno il 20 per cento delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e per l'assistenza odontoiatrica.

Per il monitoraggio e il controllo dell'attività dei fondi e dagli altri enti preposti il decreto istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari presso il ministero della salute.

Il provvedimento firmato dal Ministro non è in realtà che solo un primo passo par la creazione del secondo pilastro della sanità integrativa, per usare le parole dell'onorevole Livia Turco. Mancano infatti altri due decreti al fine di poter rendere operativo il sistema. Il primo è quello sulle modalità di calcolo del 20 per cento delle prestazioni dedicate alle prestazioni odontoiatriche per i fondi già in essere; il secondo dovrà definire le modalità operative dell'Anagrafe dei fondi.
Se da un lato il provvedimento, con l'intervento del terzo pagante, può contribuire a incentivare la richiesta di prestazioni da parte dei cittadini, la professione si interroga su chi governerà il rapporto tra fondi e professionisti. A preoccupare la possibilità, concreta, che le rappresentanze sindacali vengano escluse ed il confronto avvenga esclusivamente tra gestori dei fondi e singoli professionisti con evidenti rischi sia per gli stessi professionisti accreditati ai fondi (non sembra essere richiesto un accreditamento al Ssn) che per i pazienti. Per ora prudenti le reazioni delle associazioni di categoria rivolte principalmente a valutare.

GdO 2008; 6

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