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05 Maggio 2008

La rivoluzione degli assegni (e non solo)

di Andrea Telara


Dal 30 aprile è iniziata la rivoluzione degli assegni. L’entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio impongono infatti un cambio di rotta radicale nell’utilizzo dei più comuni mezzi di pagamento bancari. Le novità più importanti riguarderanno proprio gli assegni, che rappresentano ancora degli strumenti finanziari molto in voga tra i risparmiatori e i liberi professionisti italiani. E probabilmente lo saranno anche in futuro, visto che il primo decreto-Bersani, approvato nell’estate del 2006, dal prossimo anno imporrà a tutti i lavoratori autonomi di gestire i propri incassi attraverso strumenti “tracciabili”, cioè attraverso i bonifici, le carte di credito, il bancomat e, appunto, i vecchi e cari assegni.
Che cosa cambia, nello specifico?
Le nuove regole, a dire il vero, spaziano ad ampio raggio. Innanzitutto, prevedono limiti più stringenti per i pagamenti effettuati con il contante: dal 30 aprile, infatti, è vietato l’utilizzo di denaro liquido per qualsiasi transazione superiore ai 5mila euro (prima il tetto massimo era invece un po’ più alto, per la precisione di 12.500 euro). Molto più frequente è invece l’uso degli assegni (o chèque, per dirla alla francese). Che cosa sono, di preciso? Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di piccoli documenti cartacei che consentono al titolare di un conto corrente bancario di versare una somma di denaro a un altro soggetto (detto beneficiario).

Gli elementi essenziali dell’assegno sono quattro: la data e il luogo di emissione, l’importo da pagare, il nome del soggetto a cui è destinato il denaro e, infine, la firma della persona che lo emette. Il chèque può essere trasferibile, cioè soggetto a una girata: in pratica, il titolare dell’assegno può ordinare che il pagamento della somma indicata sul documento avvenga nei confronti di un altro soggetto (detto giratario). La girata, che può essere effettuata più volte, si concretizza mettendo una firma in un apposito spazio sul retro dell’assegno, indicando poi il nome del giratario. Per alcuni chèque, può essere presente una clausola di non trasferibilità, che ne impedisce la girata e li rende incassabili dal solo beneficiario indicato inizialmente. Quelle appena descritte sono le procedure tradizionali, in vigore sino al 30 aprile. Dalla fine del mese, però, entrano in gioco le nuove norme antiriciclaggio. Cosa prevedono? In primo luogo, gli assegni liberi, cioè trasferibili da un soggetto all’altro tramite una girata, non possono mai superare l’importo di 4.999 euro. In caso contrario, sono considerati nulli per legge. In secondo luogo, gli chèque con un importo superiore a 5.000 euro devono contenere sempre la clausola di “non trasferibilità”, che impone l’obbligo di pagare l’importo solamente al beneficiario indicato sull’assegno. La terza novità riguarda i servizi erogati negli sportelli bancari. Gli istituti di credito (sempre dal 30 aprile) sono obbligati a rilasciare soltanto dei carnet di assegni non trasferibili. Per chi vuole continuare a utilizzare gli assegni in forma libera (cioè trasferibili tramite una girata), è però sufficiente fare una richiesta scritta alla propria banca, pagando nel contempo un’imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun chèque emesso (sarà la banca stessa a versare poi allo Stato l’importo della tassa). Le nuove norme introducono anche delle procedure più complesse per le girate e rendono un po’ complicata la vita ai risparmiatori.
Dal 30 aprile, infatti, per trasferire un assegno è necessario inserire (sul retro del documento) il codice fiscale del girante accanto alla sua firma. L’istituto bancario potrà dunque pagare l’importo indicato sul chèque soltanto se tutte le girate effettuate riporteranno anche i relativi codici fiscali. è bene dunque eseguire con attenzione tutte le procedure, per non incappare in qualche spiacevole grattacapo.
Per i clienti delle banche, però, un interrogativo è d’obbligo: cosa succede ora ai vecchi libretti degli assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme? Assolutamente nulla, nel senso che possono essere usati anche dopo il 30 aprile. A una condizione, però: se le eventuali girate non saranno accompagnate dal codice fiscale di chi le effettua, saranno considerate nulle e l’assegno non potrà essere riscosso. Senza dimenticare, naturalmente, che per mantenere la libera trasferibilità degli assegni bisogna rispettare comunque il tetto massimo dei 4.999 euro d’importo.
Ma la “piccola rivoluzione” messa in atto dalla legge antiriciclaggio non riguarda soltanto gli assegni. Dei cambiamenti significativi sono in arrivo anche per i titoli, i libretti bancari e i libretti di deposito al portatore (chi non conosce il significato dei termini appena indicati, può trovare un’apposita spiegazione nelle tabelle in pagina). Dal 30 aprile, tutti questi strumenti finanziari non possono contenere più di 5.000 euro di deposito. I libretti esistenti con saldi superiori devono essere estinti o essere condotti al nuovo limite, prelevando l’importo di denaro in eccedenza. Per adeguarsi alle norme antiriciclaggio, però, in questo caso c’è tempo sino al 30 giugno 2009.
Ma il consiglio più importante per i risparmiatori italiani è quello di evitare nel modo più assoluto di trasgredire le regole. Le sanzioni sono infatti abbastanza severe. Un uso scorretto degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile” per i chéque superiori a 5.000 euro, può comportare delle penalità amministrative che variano tra l’1 per cento e il 40 per cento dell’importo trasferito. Sono previste inoltre sanzioni per chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il 30 giugno 2009. In questo caso, si va incontro a una “multa” compresa tra il 10 per cento e il 20 per cento del saldo del libretto.
Occhio a non “sgarrare” dunque, come ha consigliato qualche settimana fa anche Giuseppe Zadra, direttore generale dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana (l’Abi): “L’assegno è uno strumento di pagamento che non va demonizzato, ma va modernizzato, reso più sicuro e più trasparente in linea con quello che accade nel resto d’Europa” ha dichiarato Zadra, che ha aggiunto: “le novità in arrivo devono farci sentire tutti più sicuri e moderni. è importante capire i cambiamenti e sapere cosa fare nelle più comuni procedure bancarie”.
E per non incappare in grattacapi amministrativi, i risparmiatori trovano negli sportelli degli istituti di credito (aderenti all’Abi) degli appositi opuscoli informativi, che spiegano nel dettaglio i cambiamenti in atto.
Un po’ meno tranquillizzanti sono state invece le prese di posizione ufficiali delle organizzazioni dei consumatori, prima fra tutte l’Adiconsum: “l’obiettivo delle nuove norme antiriciclaggio”, hanno dichiarato gli esponenti dell’associazione, “è quello di scoraggiare l’uso del contante, incentivando gli strumenti di pagamento elettronici come le carte di credito e il bancomat, più sicuri e più economici per il sistema bancario”. “Per questo”, ha aggiunto l’Adiconsum, “riteniamo assolutamente necessaria una adeguata informazione dei cittadini, in quanto un ricorso eccessivo alla moneta elettronica potrebbe spingere i risparmiatori verso un uso del denaro non abbastanza consapevole, favorendo il sovraindebitamento delle famiglie”.

 
 

GdO 2008; 7

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