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27 Ottobre 2014

Tribunali divisi sull'onere della prova, Balduzzi: il dibattito è quanto la legge si prefiggeva


Responsabilità contrattuale per il medico in caso di malpractice (articolo 1128 cc) o solo extracontrattuale (articolo 2043 cc)? Spetta al paziente che chiede il risarcimento provare la colpa del medico o a quest'ultimo provare la propria innocenza? L'obbligazione del medico equivale o no a quella della struttura? La denuncia nella responsabilità civile si prescrive ora a 5 anni o a 10 anni? I tribunali sono divisi. All'articolo 3 comma 1 la legge Balduzzi 189/2012 afferma che "il sanitario che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". E aggiunge che in ambito civile "resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 cc (responsabilità 'extracontrattuale' da fatto illecito)".

Da quest'ultima frase a luglio una sentenza del Tribunale di Milano ha fatto discendere l'inversione dell'onere della prova: sarebbe il paziente che ricorre per il risarcimento a dover dimostrare che il medico non ha fatto il suo dovere, e non il contrario, ferma restando la responsabilità contrattuale della struttura. Di diverso avviso la Cassazione (sentenza 4030/2013) secondo cui l'articolo 3 va inteso come mero richiamo all'ordinamento consolidato e non come una presa di posizione del legislatore. Intanto sempre a luglio il Tribunale di Brindisi ha affermato che se l'autore della legge avesse voluto porre un freno ai risarcimenti avrebbe scritto: "il medico risponde solo ex articolo 2043 Cc".

Non resta che chiedere al primo proponente della 189, il ministro della salute dell'epoca Renato Balduzzi. Per via della recente elezione al Consiglio superiore della magistratura, unita all'idea che ogni lettura vada lasciata ai Giudici, l'ex Ministro non dà una sua lettura dell'articolo 3. "Ma una cosa la dico. È interessante che il Tribunale di Milano nella sua sentenza solleciti la Cassazione a rimeditare il proprio orientamento sulla responsabilità contrattuale e da contatto dell'operatore sanitario (secondo cui l'obbligo contrattuale con i conseguenti oneri nasce quando il medico "mette le mani" sul paziente, ndr). Noi non siamo un paese di common law: in Gran Bretagna e Usa le sentenze costituiscono precedenti vincolanti; da noi la Corte di Cassazione assicura l'unità della giurisprudenza, ma le sue sentenze possono essere messe in discussione da giudici di merito che sollecitano ulteriori riflessioni. Era proprio l'apertura di un confronto l'obiettivo che il Legislatore si prefiggeva".

"Da parecchi anni - continua Balduzzi - tra i professionisti della salute e pure tra i malati si lamenta grande disagio. Il ricorso alla medicina difensiva per tutelarsi fa lievitare i costi per la sanità pubblica e presenta minori profili di tutela della salute poiché gli atti del sanitario non nascono da valutazioni di appropriatezza ma dal timore di essere oggetto di future denunce. Sebbene in punta di piedi, siamo intervenuti, consapevoli che c'era un orientamento giurisprudenziale stratificato nel tempo. Sotto il rilievo penale, andando incontro a linee guida giurisprudenziali affermate, abbiamo sostenuto che la responsabilità sia esclusa in caso di colpa lieve, ove il sanitario segua standard, protocolli e linee guida consolidati: certo non potevamo essere rigidi, ci sono rari casi in cui seguire troppo un protocollo talora può andare a scapito dell'appropriatezza clinica. Ma i sanitari andavano tranquillizzati, una denuncia penale può avere conseguenze psicologiche pesanti e riflessi sul lavoro. Sotto il profilo civilistico, siamo riusciti ad aprire un confronto giurisprudenziale".

Occorre una nuova legge? "Prematuro dirlo, il tema è aperto alla valutazione del legislatore ma credo opportuno anche lasciare la parola ai giudici".

Sull'argomento leggi anche:

14 Ottobre 2014: Al paziente l'onere della prova in caso di contenzioso: importante sentenza del Tribunale di Milano. Da valutare le ricadute sulla libera professione

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