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28 Giugno 2010

Pubblicità e informazione sanitaria secondo il Codice deontologico

di Norberto Maccagno


L'informazione sanitaria è qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti in tema di salute. Si tratta di un argomento molto delicato e per orientarsi correttamente la base non può che essere il codice deontologico. Vediamo cosa prevede per una corretta informazione.
Gli elementi obbligatori sono:
• nome e cognome il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra;
• domicilio professionale.
Elementi obbligatori dell’informazione tramite internet:
• il nome, la denominazione o la ragione sociale;
• il domicilio o la sede legale;
• gli estremi per un contatto veloce;
• l’Ordine professionale presso cui è iscritto il professionista e il numero di iscrizione; gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
• la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida;
• il numero della partita Iva qualora eserciti un’attività soggetta ad imposta.
Ulteriori elementi che possono far parte dell’informazione sanitaria:
• i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici e ogni altro titolo consentito dalle norme vigenti (Legge 175/92);
• il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali certificate;
• pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del professionista;
• particolare disciplina specialistica esercitata dal medico non specialista (evitando espressioni che inducano in errore);
• prestazioni erogate (ma solo se direttamente dal professionista), con l’indicazione di presidi o attrezzature esistenti nello studio;
• indirizzo, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, presenza di collaboratori e personale ausiliario;
• per le strutture sanitarie possibilità di indicare le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile;
• possibilità di segnalare le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione.
Ulteriori elementi per informazione sanitaria effettuata tramite internet:
• conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode;
• possibilità di collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti;
• spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione.
Divieti:
• non è ammessa la pubblicità ingannevole;
• non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
• non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria;
• non è ammesso informare l’utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate;
• non è ammesso ospitare spazi pubblicitari (aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario) né link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
• non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;
• è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici:
• ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail sono solo suggerimenti di comportamento;
• divieto di inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi;
• è ammesso l’invio a elenco di pazienti suddivisi per patologia, evitando che ciascuno destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
• l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato.

GdO 2010;8

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