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25 Giugno 2015

Niente rimborso per la tassa d'iscrizione all'Ordine per medici e dentisti. La FNOMCeO precisa, ma approfondirà l'argomento in Comitato Centrale


La recente sentenza della Cassazione, a seguito di un contenzioso tra l'INPS e un suo dipendente che svolgeva l'attività di avvocato e aveva avanzato richiesta di rimborso della tassa d'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici, ha stabilito ha stabilito un precedente che , rischia, di coinvolgere anche gli altri Ordini professionali.
Secondo la Cassazione, infatti, il costo della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso
all'Albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense deve essere a carico del datore di lavoro, in quanto è un obbligo necessario per l'esercizio della professione.

Ma il principio espresso nella sentenza può valere anche per le altre professioni come ad esempio medici e dentisti?

Se lo è chiesto la FNOMCeO che per evitare "fughe in avanti" ha ritenuto necessario scrivere a tutti i presidenti OMCeO e CAO per chiarire che la sentenza riguarda, nello specifico, il caso preso in considerazione dalla sentenza.

La Federazione, scrive il presidente Roberta Chersevani, al momento, propende "per l'inapplicabilità, sic et simpliciter, della sentenza ai professionisti sanitari, seppure dipendenti in regime di esclusività. Di fatto allo stato attuale la sentenza indicata in oggetto ha valore solo per la professione di avvocato e non è estendibile alle professioni sanitarie per l'assenza di elenchi speciali annessi ai rispettivi albi".

Ciò detto, continua la nota, "fermo restando la posizione sopra evidenziata e nell'attesa di verificare gli sviluppi di tale problematica, la questione verrà portata all'Ordine del Giorno del prossimo Comitato Centrale".

Al tempo stesso, precisa la FNOMCeO, gli Ordini provinciali, nell'ambito della propria attività amministrativa, potranno valutare l'opportunità di rilasciare agli iscritti, che lo richiedano, una certificazione che attesti il costo dell'iscrizione sostenuto sia per l'anno corrente sia per i dieci anni pregressi".
Questo perché, secondo la sentenza, la prescrizione del diritto a farsi rimborsare gli anni di tassa d'iscrizione pagati è decennale e non quinquennale.

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