In vista delle scadenze fiscali e contributive di giovedì 16 aprile, ecco quelle che si possono rimandare e chi le può rimandare
Il D.L. 23/2020, anche noto come D.L. “Liquidità”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte tra l'8 e il 9 aprile scorso.
“Premesso che, come tutti i decreti legge, dovrà essere convertito nei sessanta giorni successivi con uno specifico iter parlamentare che potrebbe apportare anche modifiche significative, nel D.L. in questione il legislatore si è concentrato sul fornire una serie di proroghe e rinvii fiscali concessi, però, con la logica del giorno dopo”.
A dirlo è Umberto Terzuolo (nella foto) -dottore commercialista dello studio Terzuolo Brunero & Associati di Torino e Milano, consulenti fiscali AIO – alla nostra domanda che voleva sapere le indicazioni da dare ai lettoriUn decreto che non aiuta certo ad avere riferimenti chiarissimi, per esempio, fa notare il dott. Terzuolo, “non vi è alcun richiamo ai possibili e auspicabili rinvii delle scadenze di versamento delle imposte sui redditi (al momento, quindi, ancora stabiliti per il prossimo 30 giugno) o dell'acconto IMU 2020 (anch’esso in scadenza nel mese di giugno). È probabile che, se ce ne sarà ancora bisogno, un ulteriore futuro Decreto prorogherà anche queste successive scadenze di versamento”.
Però dott. Terzuolo, con tutte le premesse del caso qualche indicazioni le possiamo dare, a cominciare da chi è interessato alla proroga.
Partendo quindi dal rinvio dei versamenti del 16 di aprile e del 16 maggio, è opportuno subito precisare che questa proroga interessa tutto il mondo dell'odontoiatria. Sono quindi coinvolti i professionisti che esercitano attività in modalità individuale, gli studi associati, le società di capitali dove le più comuni sono le S.r.l. o le STP a r.l., e, infine, le società di persone. È prevista poi una distinzione in relazione ai requisiti di accesso alla proroga per i soggetti che hanno avuto nell'anno 2019 ricavi o compensi inferiori o superiori a 50 milioni di euro. Questo distinguo però non si applica per coloro che svolgono attività nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Stanti i volumi di ricavi e compensi della maggior parte degli odontoiatri (a prescindere dalla modalità di esercizio dell’attività professionale), ci concentreremo sulle posizioni di coloro che hanno avuto nel 2019 ricavi e compensi inferiori a 50 milioni di euro.Per coloro che si trovano in questa condizione, al fine di accedere alla proroga dei versamenti del 16 aprile, è necessario aver subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% confrontando il mese di marzo 2020 con il mese di marzo 2019. Lo stesso ragionamento dovrà essere condotto per quanto concerne i versamenti del 16 maggio: per poter accedere alla sospensione, sarà necessario anche in questo caso aver avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% confrontando il mese di aprile 2020 con il mese di aprile 2019. Come precisato dalla Circolare 9/E di ieri 13 aprile 2020, questi parametri temporali (ossia i mesi di marzo e aprile 2020), interessano sia chi versa eventuale IVA mensilmente sia chi lo fa trimestralmente.
La bozza del Decreto prevedeva che la riduzione del 33% sarebbe stata da considerare in relazione ai "ricavi o compensi", alla fine cosa è da considerare?
La versione finale del D.L. "Liquidità" (che parla di fatturato e corrispettivi) è sicuramente migliorativa, soprattutto per coloro che svolgono l'attività odontoiatrica attraverso società, siano esse di persone o di capitali, in cui rientrano le comuni S.r.l. o STP a r.l.. Per questi infatti, se la versione in bozza fosse stata confermata, si sarebbe dovuto considerare anche “l'eseguito clinico” o “la produzione clinica” del mese di marzo o di aprile anche se fatturato successivamente. Si sarebbe in altre parole dovuto applicare il cosiddetto criterio della “competenza economica” per determinare se si fosse potuti rientrare nella agevolazione. La versione finale però, come dicevamo, semplifica tutto: si dovrà considerare solamente il “fatturato” che spesso nel mondo odontoiatrico si avvicina molto ai reali incassi.Ultima nota importante: questa disposizione si applica anche per coloro che hanno intrapreso l'attività odontoiatrica a partire dal 1° Aprile 2019, che, come chiarito nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020, non dovranno provare alcuna condizione collegata alla riduzione di fatture e corrispettivi.
Quali sono i versamenti sospesi?
Il rinvio interessa nello specifico l'IVA del mese di marzo (con scadenza 16 aprile) e del mese di aprile (con scadenza 16 maggio), il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e le annesse trattenute dell'addizionale regionale e comunale, i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi INAIL. Precisiamo che questa proroga non interessa le ritenute d'acconto dovute il 16 aprile e/o il 16 maggio sulle prestazioni pagate ai collaboratori odontoiatrici nei rispettivi mesi precedenti.
Quando dovranno essere eseguiti?
I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati entro il prossimo 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili proprio a decorrere dal 30 giugno stesso. L'importo da pagare sarà ovviamente privo di sanzioni e di interessi.
Queste le informazioni normative, può darci qualche sua considerazione e consiglio da trasferire ai nostri lettori?
Ne darei tre più una finale.
1) Innanzitutto, ragionando sul "fatturato", gli studi dentistici che hanno condotto più o meno importanti campagne di recupero crediti nel mese di marzo, che hanno gestito le urgenze e che, comunque, hanno svolto nei primi giorni del mese l'attività, potrebbero trovarsi nella condizione di non aver avuto una contrazione di fatturato tale da permettere l'accesso alla misura sospensiva. Diverso potrebbe essere per il mese di aprile, ma il rinvio come spiegato avrebbe effetto dal 16 maggio.
2) In secondo luogo, questo rinvio, interessando IVA, ritenute e contributi dei lavoratori dipendenti, potrebbe avere poco impatto per gli odontoiatri: solitamente il settore presenta debiti IVA (salvo eccezioni) di entità contenuta e, avendo potuto accedere agli ammortizzatori sociali, ha già messo in atto le misure operative finalizzate a ridurre al minimo l'incidenza del costo del personale.
3) In terzo luogo, bisogna prestare la massima attenzione ad il possibile “sovraccarico” di pagamenti che, allo stato attuale, si prospetterà nel mese di giugno: per effetto del rinvio previsto dal D.L. "Cura Italia", per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 2 milioni di euro, il 1° giugno (il 31 maggio è festivo) si dovrà procedere con il versamento delle scadenze del 16 marzo rinviate. Sempre nello stesso mese, si dovrà procedere al versamento dell’acconto IMU, dei versamenti sospesi del 16 aprile e del 16 maggio e del saldo delle imposte sui redditi. È evidente quindi come sia essenziale procedere con una corretta pianificazione dei flussi di cassa anche per capire se avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, modalità che permette di sanare con sanzioni molto contenute i versamenti eseguiti in ritardo. Trattandosi però di una misura molto tecnica con moltissime peculiarità, è opportuno confrontarsi in merito con il proprio commercialista.
Infine un piccolo warning: l'articolo 18 del D.L. “Liquidità” al comma 9 prevede che INPS e INAIL comunicheranno all'Agenzia delle Entrate chi sono i contribuenti che hanno operato la sospensione dei versamenti e l'Agenzia stessa procederà con i controlli di merito.
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