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18 Novembre 2016

Tra abusivo e paziente non ci può essere un contratto e neppure un contatto. Cassazione ribadisce che è il medico a progettare e collocare nel cavo orale del cliente la protesi


Non può esistere rapporto contrattuale tra abusivo e cliente secondo la sentenza (n° 12996/2016) della Corte di Cassazione Civile intervenuta sul ricorso di un diplomato odontotecnico condannato a risarcire una paziente a cui aveva eseguito lavori (devitalizzazioni e protesi) non andati a buon fine.

Cassazione che evidenza come deve essere considerato nullo il contratto che si instaura tra un finto dentista ed il paziente e questo comporta "ad un tempo, l'insussistenza del diritto del professionista al compenso e il diritto del cliente a ripetere, invece, quanto a tale titolo corrisposto".

Cassazione che ricorda, come già rilevato in altre sentenze, che in riferimento alla figura professionale dell'odontotecnico, "la progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implicano l'esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dal R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11 perchè riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri. Con la conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 cod. civ. e in relazione all'art. 1418 cod. civ., della nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., 16 ottobre 1995, n. 10769)".

"Questa sentenza ancora una volta fa giustizia in un campo su cui molti fanno strumentalmente confusione", scrive il presidente CAO Giuseppe Renzo ai presidenti provinciali Albo degli odontoiatri.

Presidente CAO che sottolinea come nel caso preso in esame dalla Cassazione "l'incauto utente che si sia rivolto ad un odontotecnico istaurando un presunto rapporto contrattuale per la prestazione di cure odontoiatriche, in caso di inadempimento e di danni rivenienti dalla predetta cura non potrà utilizzare lo strumento della responsabilità contrattuale considerato che il contratto è nullo ab origine è tale nullità è rilevabile d'ufficio da qualsiasi giudice".

"Ovviamente -chiarisce Renzo- potrà sempre essere seguita in caso di lesioni la strada della responsabilità extracontrattuale che però, come oramai sappiamo, è più complessa da comprovare considerato che l'onere della prova sarebbe a carico del danneggiato".

Presidente CAO che chiude la nota rilevando come "ancora una volta la Giurisprudenza fa giustizia di queste iniziative e credo sia necessario attivarsi ancora di più per far comprendere all'opinione pubblica che rivolgersi ad un odontotecnico per risolvere problemi di salute odontoiatrica, oltre che pericoloso, è anche controproducente ai fini della tutela dei propri diritti anche economici.

Nor.Mac.

 

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