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15 Marzo 2018

Contributo per gli imballaggi utilizzati dagli odontotecnici, quando pagare, quando chiedere il rimborso

Una nota del CNA-SNO fa chiarezza sulla norma che imporrebbe anche ai laboratori di aderire al CONAI


Da oltre 10 anni, il D.lgs 152/2006 norma la materia degli imballaggi, in particolare l’art. 221 prevede che “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. […]. A tal fine […] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.   

La norma riguarda 2 soggetti distinti: 

  • i produttori ed importatori di imballaggi che, oltre a dover aderire al CONAI (ed al Consorzio di filiera sulla base del/i materiale/i di riferimento), devono applicare, dichiarare e versare il Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. 
  • gli utilizzatori di imballaggi, che hanno solo un obbligo di adesione al CONAI, che implica il versamento di una quota di adesione pari a € 5,16 più una quota variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a € 500.000,00.   

Spesso la norma è indicata tra quelle da ottemperare anche per i laboratori odontotecnici; il CNA-SNO, attraverso una nota cerca di fare il punto sulla questione.  

“Gli odontotecnici, non rientrano certo nella categoria dei produttori –ricorda Cristiano Tomei responsabile nazionale CNA-SNO (nella foto)- ma, di norma, si possono configurare come utilizzatori di imballaggi e dunque rientrare nell’obbligo di sola adesione. Sono opportune però alcune precisazioni”.  

L’utilizzatore per eccellenza, spiegano dal CNA è colui che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. Pertanto, se l’odontotecnico svolge solo una prestazione di servizio (ad esempio operando all’interno di uno studio dentistico) e non acquista imballaggi vuoti per la commercializzazione dei prodotti della propria attività, non si configura come utilizzatore di imballaggi e non è soggetto ad alcun obbligo CONAI 

Nel caso in cui invece l’impresa acquista imballaggi vuoti con cui cede a terzi le protesi dentarie si ricade nel suddetto obbligo di adesione in qualità di utilizzatore di imballaggi.   Anche in questo caso, però, occorre fare una precisazione, continua la nota. “Il CONAI da tempo ha previsto una particolare esenzione dal contributo ambientale per imballaggi primari di dispositivi medici e prodotti farmaceutici ceduti a strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde. In questo caso, fermo restando l’obbligo di adesione al CONAI, l’impresa può fare richiesta di esenzione ex-ante attraverso uno degli appostiti moduli del CONAI (6.12 e 6.13); da gennaio 2018 è stata prevista anche la possibilità di fare richiesta di rimborso ex-post (rispetto all’acquisto dell’imballaggio). Tale opportunità consente all’impresa, che in quanto utilizzatore di imballaggi sostiene il costo del contributo ambientale al momento dell’acquisto dello stesso, di esserne esentata; in ogni caso, tenuto conto dell’impatto economico normalmente limitato che di norma ha il contributo ambientale sugli imballaggi acquistati dalle imprese del settore odontotecnico, suggeriamo di valutare caso per caso la convenienza economica ad avviare tale procedura. Nel caso in cui si opti per questa procedura, è opportuno che la comunicazione venga effettuata al momento dell’adesione”. 

“Da ultimo –conclude la nota- vi ricordiamo che nel caso gestiate la procedura di adesione per le nostre imprese del settore, è possibile indicare la CNA, già nel modulo di adesione, a rappresentare l’impresa in Assemblea CONAI”

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