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22 Novembre 2018

ASO, la Lombardia stabilisce le regole per la formazione. Dal 21 aprile 2021 potrà lavorare solo chi è qualificato secondo le nuove regole

Nor. Mac.

A 7 mesi dall’entrata in vigore del profilo dell’Assistente Studio Odontoiatrico la Regione Lombardia, nella seduta di lunedì 19 novembre, ha approvato la delibera XI/814 attraverso la quale definisce le regole regionali dello standard professionale e formativo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del Dpcm del 9 febbraio 2018. 

“Finalmente anche in Regione Lombardia si è completato l’iter che istituisce la nuova figura professionale dell’ASO e tra poco più di due anni negli studi odontoiatrici potranno lavorare solo ASO qualificate secondo il nuovo profilo professionale”; commenta ad Odontoiatria33 una soddisfatta Fulvia Magenga (nella foto) Segretario generale del SIASO.

“E’ il coronamento di una lotta che ci ha viste impegnate per anni, finalmente l’ASO non è solo riconosciuta per la sua professionalità ma ha un percorso formativo che la qualifica e la responsabilizza nei confronti del datore di lavoro e dei pazienti”. 


Il percorso formativo

Quanto deliberato da Regione Lombardia si allinea con quanto approvato in Regione Campania e segue le disposizioni previste dal Dpcm del 9 febbraio 2018 ovvero, per ottenere l’attestato di qualifica, l’ASO dovrà svolgere un corso di 700 ore di formazione di cui 300 di teoria e 400 di pratica ed alla fine sostenere un esame. 

Per accedere al corso la futura ASO dovrà avere compiuto 18 anni ed essere in possesso di una qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di istruzione e formazione professionale o in alternativa diploma di maturità.  I corsi potranno essere erogati solo dagli enti accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale. Il corso ha una durata non superiore ai 12 mesi. I percorsi, sia per la parte d’aula sia per la parte di esercitazioni pratiche, devono essere tenuti presso la sede dell’ente accreditato.  

Il corso è strutturato in due moduli:

  • modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
  • modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.  Attrezzature e laboratorio che potranno essere di proprietà dell’ente formatore accreditato o in uso. 

docenti dovranno essere dei laureati in ambito medico/odontoiatrico per l’insegnamento delle materie attinenti alla competenza di “Assistenza all’odontoiatra”. 
Per le materie attinenti all’interazione con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni, l’allestimento di spazi e strumentazioni trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard e trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile, dovrà essere un docente con esperienza professionale o didattica complessivamente pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni. 

Nelle strutture presso cui si svolge il tirocinio, la supervisione dello stesso è affidata al responsabile della struttura o ad un ad un soggetto (“tutor aziendale”) con esperienza professionale di almeno tre anni come Assistente alla Poltrona, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell’esercizio dell’attività lavorativa. 
Il periodo di tirocinio dovranno essere “tassativamente svolti in studi odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 presso cui opera l’assistente di studio odontoiatrico presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il modello socio sanitario della Regione Lombardia”. 

Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico è al contempo dipendente in una struttura odontoiatra, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unità operativa diversa da quella assegnata salvo per quanto riguarda i percorsi di riqualificazione professionale. 


Non devono conseguire l’attestato di qualifica 

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo

  • coloro i quali hanno o hanno avuto inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusa in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM (21 aprile 2018). Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
  • coloro i quali hanno acquisito l’attestato di competenza di Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico a seguito di percorsi da 1.000 ore realizzati da enti accreditati e riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi del decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007.  


Riconoscimento attività svolta 

Chi non è in possessoalla data del 21 aprile 2018 dei requisiti previsti per essere esentati dalla frequenza del percorso formativo, possono iscriversi a corsi di riqualificazione per l’acquisire l’Attestato di Qualifica entro e non oltre il 21 aprile 2021.
Il percorso deve avere una durata complessiva di 600 ore fermo restando che i mesi di attività lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona maturati alla data del 21 aprile 2018 danno diritto a una riduzione delle ore del percorso secondo la seguente tabella: 



Mesi di attività lavorativa maturatiOre di teoria da frequentareCredito formativo massimo riconoscibile sulle ore di tirocinioOre di tirocinio minimo da frequentareDurata complessiva del percorso integrativo minimo
Da 1 a 6 mesi300 ore 100 ore 300 ore 600 ore 
Da 7 a 12 mesi300 ore200 ore200 ore500 ore
Da 12 a 24 mesi300 ore300 ore100 ore400 ore
Da 24 a 35 mesi300 ore400 ore0300 ore



E’ possibile utilizzare i crediti riconosciuti dalla Regione ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione di quanto stabilito per i percorsi di riqualificazione. 
Per quanto riguarda i percorsi integrativi di riqualificazione, il periodo di attività lavorativa qualificata e l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona devono essere giustificati attraverso la presentazione all’ente accreditato di documentazione idonea ad attestare l’attività lavorativa svolta, la durata (attraverso visura INPS), la tipologia e l’inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, (attraverso ad esempio dichiarazioni dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la natura del reddito, cedolini e/o contratto di lavoro e/o del modello LAV).  


Esame finale 

Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo nonché la valutazione positiva del tirocinio.I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza. L’esame è finalizzato a verificare l’apprendimento delle conoscenze abilità e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso. 

La Commissione, è costituita da tre membri di cui uno è nominato in qualità di Presidente.

  • Il Presidente, è un Odontoiatra nominato da Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare- sulla base di un elenco di Odontoiatri designati dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, che abbiano fornito la propria disponibilità;
  • Un commissario nominato da Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare- appartenente alla professione sanitaria di igienista dentale con almeno tre anni di esperienza nel settore, sulla base di un elenco di professionisti iscritti all’albo, che abbiano fornito la propria disponibilità;
  • Un commissario individuato dall’ente accreditato nella persona del responsabile per la certificazione delle competenze. Al superamento dell’esame finale viene rilasciato l’Attestato di competenza con valore di qualificazione professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, che ha validità su tutto il territorio nazionale. 

Le 10 ore di aggiornamento professionale che le ASO dovranno svolgere ogni anno sarà effettuato autonomamente dalla persona interessata, al di fuori quindi del sistema formativo regionale. 

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