Dall'1 gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute ai commi 525 e 536 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Più precisamente il comma 525 si occupa dei contenuti della pubblicità, mentre il comma 536 delle modalità di controllo.
Il comma 525 così stabilisce:
“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.
“Appare chiaro l’intento del legislatore di porre limiti molto stringenti alla possibilità di effettuare pubblicità, creando tra l’altro una disparità di trattamento tra pubblico e privato”, commenta ad Odontoiatria33 l’avvocato Silvia Stefanelli (nella foto) -esperto di diritto sanitario in Bologna- evidenziando che una struttura pubblica potrebbe fare pubblicità senza vincoli per le prestazioni erogate dai medici prestazioni in libera professione intramoenia. Una norma che l’avvocato Stefanelli giudica “molto limitante” ponendo “un limite sia di messaggio che di finalità dello stesso”.
Il comma 525 dichiara che le informazioni possono essere ‘esclusivamente’ quelle individuate nella legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) ossia “i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio” e che peraltro le informazioni stesse devono necessariamente essere "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo".
“In sostanza –spiega- una comunicazione che non può più avere come obiettivo quello di ‘promuovere’ un servizio ma solo quello di ‘informare’ il paziente, con il vincolo della sicurezza alle cure”.
Una norma che per il legale presenta “molte criticità applicative”. “Finalizzare la comunicazione informativa sui propri servizi alla ‘garanzia della sicurezza dei trattamenti’ pone un limite molto impreciso e suscettibile di interpretazioni controverse e contradditorie”, dice l’avvocato che porta come esempio il prezzo della prestazione.
“Come si farà a pubblicizzare tale prezzo o una offerta di prezzo (teoricamente ammessa tramite il richiamo alla legge Bersani) sostenendo che tale informazione è ‘funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti’?” dice aggiungendo.“E soprattutto come si farà a sostenere che il prezzo non costituisce un elemento di carattere promozionale, che appare vietato dalla nuova disciplina? In sostanza si ammettono le informazioni contenute nel Decreto Bersani, ma si pongono limiti che di fatto ‘svuotano’ tale possibilità”.
Sul prezzo della prestazione, l’avvocato Stefanelli fa un esempio.
“La comunicazione che informa del prezzo, per esempio ‘nel nostro studio l’impianto con corona in disilicato costa 1000 euro’ è difendibile. Difficile da difendere, invece, una informazione che riporti uno slogan tipo: i nostri prezzi sono il 25% in medo di quelli praticati nella zona ecco un esempio: impianto a 500 euro”.Avvocato Stefanelli che ricorda che l’informazione sul prezzo delle singole prestazioni deve essere quella che il “paziente paga”.
“Non sono ammesse indicazioni di tariffe alla quale poi si devono aggiungere altri costi per prestazioni aggiuntive. Il costo per sostituire un dente con un impianto indicato, deve comprendere tutte le voci che lo compongono, quanto il paziente pagherà alla fine della terapia”, precisa.
Altro aspetto è il divieto di pubblicità ‘suggestiva’ che per il legale “appare di difficile delimitazione”. Sul punto, ricorda, “è intervenuta nel 2010 la Cassazione 23287/2010 (c.d. sentenza ALT – Assistenza legale per tutti) che chiamata a decidere su una pubblicità di avvocati, ha suggerito qualche criterio interpretativo circa la nozione di ‘pubblicità suggestiva’. La realtà è che il legislatore sembra voler proprio abolire la pubblicità in ambito sanitario. Scelta politica sulla quale si è subito pronunciata l’AGCM criticando tale scelta”.
Sul tema sanzioni la norma prevede, in caso di violazione, che l’Ordine professionale agirà contro il professionista iscritto e/o la società di professionisti (STP), mentre l’organo deputato ad agire contro le società civili titolari dell’autorizzazione sanitaria sarà l’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM), anche su segnalazione dell’Ordine.“Una scelta che fa certamente discutere e pone delle questioni di competenza”, dice l’avvocato Stefanelli ricordando come “l’AGCOM ha istituzionalmente il (diverso) compito di vigilare nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria, mentre la pubblicità è materia istituzionalmente di competenza dell’Antitrust, chiamata a vigilare sulla correttezza della pubblicità allo scopo (però) non di limitare la concorrenza ma di promuoverla”.“Al momento –continua- non sono neppure chiare le modalità di tale controllo, in ragione del fatto che i regolamenti oggi in vigore (consultabili a questo link) attengono a profili e fattispecie diverse”.
Avvocato Stefanelli che conclude ricordando la necessità che Ordine e Istituzioni divulghino delle linee guida per aiutare gli iscritti e le proprietà ad interpretare la norma evitando il contenzioso.
“Come studio abbiamo elaborato delle linee guida per guidare i nostri clienti al rispetto della norma, ma servirebbero delle indicazioni ‘ufficiali’ da parte degli organismi che effettueranno i controlli a cominciare dall’Ordine, indicazioni che dovrebbero essere anche validate dal Ministero della Salute”.
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