Abolita la tassazione agevolata per chi fattura fino a 100 mila euro, confermate quelle per gli incassi fino a 65mila. I consulenti AIO spiegano come funziona il nuovo regime forfettario
Ci sono voluti più di 35 giorni per capire come il MEF intendesse attuare la norma introdotta dalla Legge di Bilancio sul nuovo regime per i forfettari: finalmente sono arrivati gli attesi chiarimenti anche se non positivi, confermati anche dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7/E del 11 febbraio 2020. il Ministero, già nel corso di una audizione parlamentare del 5 febbraio scorso, e l'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che per rientrare nel regime forfettario, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65mila euro siano necessari due ulteriori requisiti: non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc; non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Con Alessandro ed Umberto Terzuolo (foto), dottori commercialisti dello studio Terzuolo Brunero & Associati di Torino e Milano, consulenti fiscali AIO, abbiamo cercato di fare il punto sulle novità. “Innanzitutto va ricordato che la Legge di Bilancio ha abrogato la norma che prevedeva per il 2020 la possibilità per chi aveva dichiarato compensi da lavoro professionale sotto i 100 mila euro ma oltre i 65 mila euro di usufruire di una tassazione agevolata al 20%”, ricorda il dott. Terzuolo. Per quanto riguarda il regime forfettario, la ormai famosa Flat Tax, questo quanto previsto per il 2020. Per i redditi 2019 si applicano le regole vecchie, le attuali saranno considerate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 relativa ai redditi percepiti nel 2020.
Ecco cosa prevede il regime forfettario
Il regime forfettario permette di beneficiare di una tassazione agevolata al 15% (o al 5% nel caso di nuove attività) a condizione che nell’anno precedente non si siano superati incassi per 65.000 € (da ragguagliare ad anno in caso di inizio di attività).
Rimangono, dalla precedente versione, una serie di condizioni (“cause ostative”) che, se verificate, comportavano l’inapplicabilità di questo regime particolarmente interessante.
Tra le più interessanti e comuni cause ostative ricordiamo:
Oltre a questo, come già ricordato, entrano due nuove cause ostative.La prima consiste nell’aver sostenuto l’anno precedente spese per lavoro dipendente per un ammontare superiore a 20.000 euro lordi. Tra queste spese rientrano prevalentemente quelle relative ai lavoratori dipendenti, al lavoro accessorio, ad alcuni tipi di collaboratori mentre sono esclusi i compensi erogati per prestazioni occasionali.
Come anticipato, il limite viene calcolato sulla base dell’ammontare lordo complessivo sostenuto nell’anno precedente e, pertanto, per accedere o rimanere nel regime nell’anno 2020 sarà necessario valutare i dati del 2019.La seconda causa ostativa prevede che non sia possibile applicare il regime forfettario nel caso in cui, nell’anno precedente, siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti (pensioni incluse) eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo che sempre nell’anno precedente il rapporto di lavoro non sia terminato e non sia stato “sostituito” da una pensione o da un nuovo rapporto di lavoro.
“Questa previsione normativa –spiega il dott. Terzuolo- è finalizzata ad evitare che professionisti che svolgono attività di lavoro dipendente o percepiscono pensioni ingenti possano applicare il regime forfettario per la tassazione dei loro compensi professionali. Si potrà quindi applicare il regime forfettario per l’attività professionale ed essere contemporaneamente lavoratori dipendenti a condizione che l’attività odontoiatrica non sia svolta in prevalenza nei confronti dello stesso datore di lavoro e i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti non superino 30.000 euro”.
“Sebbene la norma sia molto chiara relativamente a queste due cause ostative precisando che si deve fare riferimento all’anno precedente –continua il consulente AIO- da più parti è stata richiesta l’applicazione di queste misure dal 2020 con effetto dal 2021”. Sul tema è intervenuto il 5 febbraio 2020 il MEF a risposta di due interrogazioni presentate presso la VI Commissione Finanze a cui è seguita l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7/E di ieri in cui è stato precisato che "le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio operano a decorrere dal periodo di imposta 2020 in quanto le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”. Secondo l’Amministrazione quindi, nessuna lesione dei diritti del contribuente previsti dall’art. 3 dello Statuto del Contribuente.
Novità positive
“La Legge di Bilancio ha però apportato anche alcune modifiche positive al regime in questione”, sostiene il dott. Terzuolo. La prima: al fine di incentivare all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, coloro che certificheranno i loro compensi esclusivamente utilizzando fatture elettroniche potranno beneficiare di uno sconto sugli anni di accertabilità del reddito. Il termine di decadenza dell’accertamento, ossia il termine entro cui l’Amministrazione Finanziaria può verificare i redditi del contribuente, sarà ridotto di un anno passando quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
“Ovviamente questa agevolazione interessa, nella maggioranza dei casi, solamente gli odontoiatri che svolgono collaborazioni/consulenze e non fatturano direttamente ai pazienti, gli igienisti dentali ed i laboratori odontotecnici”. Se poi il professionista garantisce anche la piena tracciabilità per i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro si potrebbe beneficiare anche della ulteriore riduzione di due anni dei termini di accertamento. “Sul punto però si attendo chiarimenti ufficiali dato che tale ultimo aspetto non risulta essere pacifico”, precisa il dott. Terzuolo.
Un’altra positiva notizia per gli odontoiatri, igienisti dentali ed odontotecnici, che utilizzano il regime forfettario consiste nel fatto che dal 2020 anche loro potranno beneficiare del credito di imposta del 6% per gli investimenti in beni strumentali che ha sostituito il vecchio “superammortamento”. La nuova norma infatti permette di fruire dell’agevolazione a prescindere dalle dimensioni e dal regime fiscale utilizzato dall’odontoiatra.
“Quest’anno si restringono i margini per fruire del regime forfettario in quanto il professionista non può conciliarla con spese per personale dipendente superiori a 20 mila euro o con un reddito da dipendenza ‘stabile’. D’altronde il regime forfettario era e resta precluso nella magior parte dei casi ai soci di società, Srl etc. Aumentano conseguentemente i margini per valutare i vantaggi fiscali dell’esercizio professionale in forma societaria”, afferma il presidente di Associazione Italiana OdontoiatriFausto Fiorile.
“AIO, però, ammette questo esercizio professionale solo se la società è intesa come strumento per meglio esercitare la professione, se l’attività odontoiatrica è riconducibile a singoli e alle loro precise responsabilità, e se l’attività svolta verso i pazienti è assoggettata al codice deontologico. Soddisfatte tali condizioni, l’esercizio sotto forma di società tra professionisti può in effetti comportare vantaggi che peraltro il professionista dovrà di volta in volta valutare in relazione alla sua situazione personale con l’aiuto di un commercialista. Su pro e contro della Stp, ricordo, AIO dallo scorso autunno porge una formazione dedicata non solo ai Soci ma anche ai colleghi interessati”.
Articolo modificato il 12 febbraio ore 8:45
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