Prendo spunto dalla discussione tecnica avuta nel corso di una recente CTU, ero a difesa del professionista chiamato in causa, per portare un altro piccolo contributo sugli aspetti della medicina legale e delle valutazioni che l'odontoiatra, spesso inconsapevole, dovrebbe fare nell'ambito della richiesta risarcitoria da parte del paziente.
Il collega aveva ben documentato il caso sia nell'impostazione chirurgica così come nell'esecuzione: la documentazione era completa di cartella clinica e modulistica e col consenso scritto alla terapia firmato dal paziente.
Documentazione che, nella stessa cartella anamnestica, presentava però l'assenza di un dato, fondamentale, che è risultato determinante per il fallimento della terapia: la paziente faceva uso di bifosfonati in maniera costante per via intramuscolo da circa due anni e durante l'intervento implantologico non l'aveva sospesa.
La parte lesa ribadiva che l'odontoiatra non le aveva richiesto quale terapia facesse, ma solo quali patologie avesse avuto in passato. Peraltro il paziente riferiva di aver ritenuto che il trattamento con bifosfonati non poteva avere complicanze e pertanto non l'aveva mai sospeso.
Si era verificato, perciò, nell'ambito dei tre-quattro mesi a seguire l'intervento, l'espulsione degli impianti ed una modesta reazione osteonecrotica in sede canino superiore di destra, rientrata poi dopo l'espulsione spontanea di un discreto frammento osseo necrotico, con l'applicazione degli schemi terapeutici oramai consolidati e la sospensione del farmaco.
Su queste basi, la richiesta della controparte era la valutazione sia dell'imprudenza che dell'imperizia nell'operato del collega ed le diverse valutazioni di danno. Richiesta anche la restituzione delle cifre versate per il lavoro implantare eseguito ed incassate dal professionista: seimila euro per un numero di cinque impianti all'arcata superiore.
Il consulente della paziente, erroneamente, sosteneva che tale cifra poteva essere assorbita dalla Compagnia assicuratrice del professionista e versata unitamente al danno presunto.
Invece la nostra polizza assicurativa, qualsiasi essa sia, copre con il massimale che abbiamo scelto (con la specifica della pratica clinica che può includere o escludere l'implantologia) il solo rischio di un comportamento imprudente, negligente o imperito con le possibili conseguenze generatesi verso il paziente fino a quelle più gravi descritte nel contratto.
Ciò significa che se dall'analisi tecnica non compare nè l'imperizia, nè l'imprudenza o la negligenza, l'assicurazione si tira fuori dal giudizio.
La polizza pertanto non copre assolutamente le cifre che sono state versate all'odontoiatra e questo concetto deve essere chiaro a tutti noi.
Per tale motivo, qualora il Magistrato indicasse nella condanna del professionista anche l'inutilità del trattamento, e pertanto con il "non giustificato esborso" la restituzione delle cifre incassate, queste devono essere sborsate dall'odontoiatra esecutore del lavoro e non dall'assicurazione per i motivi prima espressi.
Tutto ciò ci deve fare riflettere sulla opportunità o meno di ammorbidire immediatamente la nostra posizione nei confronti di un iniziale malcontento da parte del paziente ed abbandonare in tempo reale quella difesa della nostra professionalità a tutti i costi che genera immediato risentimento e senso di sfida nella controparte.
A volte, infatti, riconoscere un proprio errore o dare una pronta disponibilità, fino alla restituzione delle cifre versate, permette di chiude un momento di tensione riportando il tutto nei binari della normalità senza neppure interrompe il rapporto di fiducia professionale. La perdita di un paziente si accompagna alla perdita del suo nucleo familiare e dei suoi amici e la libera professione ha come momento di divulgazione il passa parola della qualità del professionista, che in una vicenda giudiziaria diventa altamente negativo.
Vale ancora la pena riflettere sul dato che, con bonario componimento scritto tra le parti, senza l'intervento dell'assicurazione, la restituzione degli acconti, al di la delle spese sostenute, è facilmente quantificabile e deve essere vissuto come un "mancato guadagno" a cui però vanno aggiunte, come voci positive di compenso (da considerare da subito): l'assenza di stress di un giudizio civile nei suoi tempi inenarrabili per i tre gradi di giudizio; una iniziale mediazione generica sulle sole richieste; la modifica dell'umore personale, anche con ricadute familiari e lavorative; i costi, anche di tempo, per consultare legali e consulenti. Poi ci sono gli aspetti di merito come i costi derivati dall'assenza dallo studio per seguire il processo con il mancato lavoro, la possibile disdetta da parte della Compagnia assicuratrice, con aggravio di costi per la nuova polizza, etc.
Pertanto, in conclusione, mi permetto di ricordare, prima a me stesso e poi a tutti i lettori, che la centralità del nostro lavoro è il benessere del paziente, insieme al nostro ed a quello delle nostre famiglie e non l'esclusivo guadagno che troppo spesso condiziona in negativo il nostro lavoro nei tempi bui che stiamo vivendo dove i barlumi di luce sono ancora lontani.
A cura di: prof. Massimo Amato (Università degli studi di Salerno), esperto di medicina legale laureato in Medicina e specializzato in Odontostomatologia
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