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02 Aprile 2015

Pubblicità sanitaria. Il TAR riduce la multa ma conferma l'impianto Antitrust: non può essere limitata la concorrenza


In tempi record, solo una settimana dopo l'udienza di discussione (25 marzo 2015), il TAR Lazio ha pubblicato la sentenza (n. 04943/2015) sulla sanzione comminata dall'Antitrust alla FNOMCeO in tema di pubblicità sanitaria.
L'Antitrust aveva giudicato il Codice Deontologico "restrittivo alla concorrenza" in quanto imporrebbe regole più restrittive di quanto previsto dalla Legge.

TAR che conferma, di fatto, la posizione dell'Antitrust, anche se viene dimezzata la sanzione, da 831.816 a 415.908, per "istruttoria tardiva".

"In altre parole i giudici del TAR hanno ritenuto, identicamente a quanto affermato dall'AGCM nel provvedimento del 4 settembre 2014, che il Codice di Deontologia Medica abbia illegittimamente introdotto dei limiti alla pubblicità sanitaria non compatibili con il quadro normativo attuale", commenta l'avv. Silvia Stefanelli che ha sostenuto la posizione dell'Antitrust per conto di alcuni centri odontoiatrici promotori degli esposti nei confronti della FNOMCeO.

Sul banco degli imputati il "vecchio" Codice di Deontologia medica ma anche quello recentemente approvato e modificato nel 2014, ritenendo che anche la nuova versione contenga limitazioni alla concorrenza in contrasto con l'ordinamento attuale.
Di fato, la sentenza ribadisce che il Codice Deontologico non può intervenire su questioni regolamentate per legge e tanto meno limitare le possibilità per gli iscritti quando la legge lo permette e che quanto indicato nel Codice di Deontologia medica "attraverso la virtuale minaccia dell'applicazione delle sanzioni disciplinari collegate alla violazione delle norme deontologiche", altera il "normale funzionamento del meccanismo concorrenziale tra gli inscritti all'Albo".

I Giudici hanno, nello specifico, sancito che il nuovo codice "pur abbandonando il criterio del "decoro" quale parametro di valutazione dei messaggi pubblicitari, continua a utilizzare, al secondo comma dell'art. 54, una serie di parametri, alcuni dei quali molto generici e comunque non previsti dalla vigente normativa, potenzialmente idonei a produrre il medesimo effetto di una applicazione restrittiva della concorrenza, in precedenza riconducibile al richiamo al concetto di "decoro professionale".

Il Tar ha confermato che sia la pubblicità promozionale sia quella comparativa ai sensi della legge Bersani dell'agosto 2006 sono lecite e non vanno vietate se prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratori età altrimenti si confligge con leggi vigenti.
"Altri limiti non sono ammissibili", ribadisce l'avv. Stefanelli.

Vista da parte Fnomceo però la sentenza non ha affrontato il merito dei rilievi della Federazione secondo cui gli ordini hanno un potere di normazione secondaria riconosciuto dall'Ordinamento che si estrinseca nel Codice deontologico.
"La sentenza - dice a Doctor33 l'avvocato Roberto Longhin uno dei legali del collegio di difesa della  FNOMCeO - considerando la Federazione una associazione d'imprese e non anche una pubblica amministrazione finisce per disattendere la legge che regola il potere di controllo attribuito all'Antitrust".

Ed è proprio su questo punto che la FNOMCeO ha deciso di dare battaglia.

Il commento del presidente CAO Giuseppe Renzo

La sentenza del Tar Lazio sul ricorso proposto dalla FNOMCeO avverso il provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust, è un primo passo di un ulteriore percorso di difesa del ruolo e dei compiti della FNOMCeO che intendiamo continuare fino in fondo.

Come ormai noto, la sentenza del Tar Lazio ha accolto in parte il ricorso della FNOMCeO riducendo la sanzione in un primo tempo prevista di euro 831.816,00 fino alla metà, cioè euro 415.908,00.
E' un primo passo perché la stessa sentenza non è voluta  entrare nel merito delle contestazioni formulate dal Collegio difensivo della Federazione con particolare riferimento alla impossibilità, per un' Autorità amministrativa di intervenire  sulla stesura di un Codice Deontologico predisposto dall'Ordine professionale.
Nella sentenza vengono riproposte le tesi ormai tradizionali che equiparano gli Ordini e la Federazione ad associazioni di imprese ai fini della tutela della concorrenza.

Ancora una volta nessuna riflessione sul ruolo di tutela della salute che l'Istituzione ordinistica è chiamata a garantire e, quindi, nessuna approfondimento sulla delicatezza della pubblicità dell'informazione sanitaria che, senza alcuna verifica, rischia di diventare un boomerang per i cittadini che, ovviamente, non sono in grado di valutarne, in campo sanitario, le ricadute e le conseguenze sulla loro pelle.

La Federazione è ben decisa a continuare nel percorso di difesa, come più volte affermato, attraverso l'immediata impugnazione della sentenza avanti al Consiglio di Stato .

Non è mio compito valutare gli aspetti tecnico-giuridici della complessa questione ma posso sin d'ora affermare che siamo decisi ad arrivare anche di fronte alla Corte di Giustizia Europea per avere piena vittoria in questa vicenda epocale in cui sono a rischio le regole deontologiche della professione medica e soprattutto gli interessi della tutela della salute dei cittadini.


Sull'argomento leggi anche:


29 settembre 2014: Antitrust sanziona la FNOMCeO. Le sanzioni verso gli iscritti in tema di pubblicità violano i libero mercato. Bianco: ricorreremo al Tar

22 ottobre 2014: La FNOCMCeO ricorre contro l'Antitrust. Renzo (CAO): difenderemo la salute del cittadino dalle leggi di mercato

5 marzo 2015: FNOMCeO sospende gli articoli "restrittivi" su tariffe e pubblicità

16 marzo 2015: Ordine di Bolzano condannato per aver violato le regole sulla concorrenza

 
 

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