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22 Maggio 2018

Pubblicità della protesi soddisfatti o rimborsati: per l’Antitrust non è ingannevole

L’Autority archivia la richiesta dell’Ordine di Milano contro la pubblicità della protesi in prova per 30 giorni

Nor. Mac.

La richiesta dell’Ordine dei medici di Milano di procedere nei confronti di DoctorDentist per la sua pubblicità della dentiera in prova per un mese è infondata e viene archiviata.

A dirlo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (adunanza del 18/4/2018) che archivia “per manifesta infondatezza” la richiesta dell’Ordine milanese accogliendo anche le osservazioni difensive dei legali che hanno rappresentato la DoctorDentist.


La vicenda

L’Antitrust veniva sollecitata dall’Ordine dei Medici di Milano ad intervenire sanzionando per ingannevolezza una pubblicità apparsa nel territorio milanese ed inerente la possibilità per i pazienti di provare gratuitamente la protesi mobile per 30 giorni per poi decidere se pagarla o meno. L’Ordine ne denunciava da un lato l’ingannevolezza in quanto recante informazioni incomplete in favore dei pazienti, ad esempio sulla tipologia di protesi oggetto dell’offerta, e dall’altro la natura commerciale e suggestiva dunque illecita in quanto in campo sanitario è consentita la sola pubblicità informativa. 

La società responsabile della pubblicità attraverso i suoi difensori, avv. Silvia Stefanelli e avv. Edoardo Di Gioia, rilevava come in realtà il messaggio fosse già di per sé corredato da tutte le informazioni necessarie affinché il consumatore potesse prendere una decisione  consapevole e che poco senso avevano le notazioni in relazione alla natura commerciale della pubblicità in quanto il giudizio dell’Antitrust verte appunto sulla idoneità ingannatoria del messaggio, nel caso di specie totalmente assente in quanto pienamente corrette le informazioni date dalla società pubblicizzata anche attraverso mezzi informativi complementari e contestuali quali il numero verde ed il sito web. Inoltre pienamente soddisfacenti e corrette risultavano essere le informazioni preliminari impartite ai pazienti prima della eventuale adesione all’offerta, quali il regolamento contrattuale e le informative complete sulle tipologie di trattamenti in questione. 


La decisione

L’Antitrust, come già in occasione del giudizio sulla pubblicità “impianto a un euro”, ha identificato nella ingannevolezza o meno del messaggio il proprio orizzonte valutativo. In sostanza, spiega ad Odontoiatria33 l’avvocato Edoardo Di Gioia (nella foto), “alla pubblicità dei servizi sanitari è possibile applicare i criteri stabiliti nel Codice del Consumo e pertanto ove il messaggio sia effettivamente veritiero e non contenga elementi di ingannevolezza, esso deve ritenersi lecito a prescindere da valutazioni inerenti la natura commerciale o meno dello stesso. La correttezza informativa, soprattutto in un settore comunque delicato come quello sanitario, deve essere il faro della valutazione delle iniziative pubblicitarie”. Del tutto lecita, quindi per l’autority, la promessa del  “soddisfatti o rimborsati” se esposta in maniera chiara e se poi adempiuta effettivamente dalla struttura pubblicizzata, come nel caso di specie è avvenuto.  


Il commento

“Pare francamente condivisibile l’approccio dell’Authority –continua l’avvocato Di Gioia- un approccio pragmatico volto ad identificare ed applicare criteri certi nel giudizio sulle pubblicità evitando derive interpretative troppo instabili per poter garantire quelle regole certe e chiare che sono necessarie sia  per la promozione della concorrenza che per la tutela dei consumatori. Finalità queste di certo non in reciproca contraddizione ma che anzi concorrono entrambe alla modernizzazione del settore dei servizi, sanitari inclusi.    

Ancora irrisolta, invece, la contraddizione tra le regole della pubblicità ingannevole e quelle della deontologia professionale inerenti la pubblicità dei professionisti sanitari, contraddizione che aveva portato ad esempio alla sanzione disciplinare inflitta al Direttore sanitario responsabile di una pubblicità già ritenuta dall’Antitrust non ingannevole”. “Ma tali decisioni prese a macchia di leopardo dagli OMCeO provinciali –conclude il legale-  non incidono surrettiziamente sulla concorrenza cagionando tra l’altro differenziazioni su base territoriale del tutto incompatibili con le competenze statali in materia?”    

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