Pur legittimando l’obbligo vaccinale, i Giudici rilevano differenti trattamenti tra chi svolge l’attività come autonomo e chi come dipendente. Dubbi anche sulla sospensione dall’Albo
Non potrà avere contatti diretti con i pazienti ma potrà svolgere tutte quelle attività che non prevedono “contatti interpersonali” continuando ad essere iscritto all’Albo.A prevederlo sono i Giudici del Tar di Milano chiamati ad esprimersi su una serie di eccezioni poste da un dentista sospeso dall’ATS nel maggio 2021 per non essersi sottoposto a vaccinazione.
Il TAR, giudicando sulla base dell’articolo 4 della Decreto 44/2021, ha ritenuto valide le eccezioni del ricorrente sul poter svolgere le attività che non comportano il contatto con i pazienti ed il rischio di diffusione del Covid, così come previsto per i sanitari dipendenti.
“A tal uopo –si legge nella sentenza- l’elemento normativo <<contatti interpersonali>>, che il legislatore ha indicato quale attributo delle prestazioni o delle mansioni di cui ha vietato lo svolgimento, deve essere inteso, in coerenza con la ratio legis di apprestare tutti gli strumenti precauzionali per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, in senso materiale, come stretto accostamento fisico tra individui, e non in senso relazionale, come rapporto interpersonale che può essere instaurato anche con modalità diverse da quelle del contatto fisico, notoriamente individuato come uno dei potenziali vettori del contagio”.
“La locuzione –continuano i Giudici- <<in qualsiasi altra forma>>, che il legislatore ha utilizzato per colorare il divieto di svolgimento di prestazioni o mansioni diverse da quelle che implicano contatti interpersonali, postula comunque che l’attività lavorativa si risolva in un rischio concreto << di diffusione del contagio da SARS-CoV-2>>”.
TAR che interviene anche sulla sospensione del non vaccinato dall’Albo.
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>”.
Collegio giudicante che, rileva, “non ignora che un interesse di notevole rilievo, coinvolto nel procedimento disciplinato dall’articolo 4, sia anche quello dei pazienti di essere informati dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti ai quali si rivolgono, specialmente ove la domanda di prestazioni sanitarie avvenga per scelta diretta del professionista e non tramite il filtro dell’accesso ad una struttura sanitaria - pubblica o privata - che si faccia garante delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”.Diritto dei pazienti di essere informati se il sanitario è vaccinato o meno, sottolineano i Giudici, che è “un corollario del diritto alla sicurezza delle cure”, per questo, “se è vero che la sospensione dall’albo professionale è idonea a realizzare la funzione notiziale della inidoneità temporanea del sanitario a svolgere le prestazioni professionali, tale funzione ben può essere garantita mediante specifiche e adeguate forme di pubblicità, la cui individuazione rientra nella competenza degli Ordini professionali”.
Giudicati invece inammissibili gli altri motivi del ricorso tra i quali "l’imposizione dell’obbligo vaccinale, in assenza della prova delle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini in commercio nonché dell’idoneità degli stessi a ridurre i contagi da Sars-Cov-2, violerebbe la libertà di autodeterminazione".
Per i Giudici, "la circostanza che l’autorizzazione al commercio dei vaccini sia stata disposta in via d’urgenza e sottoposta alla condizione risolutiva della successiva trasmissione di dati clinici completi non consente di qualificare il vaccino come trattamento sperimentale, in quanto le condizioni di efficacia, di sicurezza e di qualità del farmaco sono state comunque vagliate da un organo tecnico e indipendente dall’organo politico (Aifa)".
Giudici che respingono anche il motivo invocato sulla possibilità di ricorrere all’autodeterminazione per “libertà di scienza”, secondo articoli 9, 21 e 33 della Costituzione. “La libertà di scienza –ricordano i Giudici- è infatti riconosciuta agli esercenti le professioni sanitarie per le prestazioni che gli stessi, in scienza e coscienza e secondo le evidenze scientifiche tratte dalla migliore scienza ed esperienza del momento, ritengano di dover erogare ai propri pazienti a fini di cura. La libertà di scienza non si spinge sino a tutelare il rispetto di una personale opinione scientifica del destinatario della cura, anche ove lo stesso, nella qualità di esercente una professione sanitaria, sia portatore appropriate conoscenze scientifiche”.
“Nel caso di specie –concludono- la professione (odontoiatria NdR) svolta dal ricorrente è inoltre del tutto avulsa dalle specifiche competenze scientifiche, che sono necessarie per discettare sull’efficacia e sulla sicurezza di un trattamento sanitario volto a fronteggiare la diffusione di un virus di nuova generazione”.
Ora l’ATS ma anche lo stesso Ordine, potrà impugnare la decisione del TAR.
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