HOME - Normative
 
 
18 Gennaio 2022

Dentista non vaccinato, per il TAR possibile l’attività che non comporta contatti interpersonali

Pur legittimando l’obbligo vaccinale, i Giudici rilevano differenti trattamenti tra chi svolge l’attività come autonomo e chi come dipendente. Dubbi anche sulla sospensione dall’Albo

Norberto Maccagno

Non potrà avere contatti diretti con i pazienti ma potrà svolgere tutte quelle attività che non prevedono “contatti interpersonali” continuando ad essere iscritto all’Albo.A prevederlo sono i Giudici del Tar di Milano chiamati ad esprimersi su una serie di eccezioni poste da un dentista sospeso dall’ATS nel maggio 2021 per non essersi sottoposto a vaccinazione. 

Il TAR, giudicando sulla base dell’articolo 4 della Decreto 44/2021, ha ritenuto valide le eccezioni del ricorrente sul poter svolgere le attività che non comportano il contatto con i pazienti ed il rischio di diffusione del Covid, così come previsto per i sanitari dipendenti.

“A tal uopo –si legge nella sentenza- l’elemento normativo <<contatti interpersonali>>, che il legislatore ha indicato quale attributo delle prestazioni o delle mansioni di cui ha vietato lo svolgimento, deve essere inteso, in coerenza con la ratio legis di apprestare tutti gli strumenti precauzionali per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, in senso materiale, come stretto accostamento fisico tra individui, e non in senso relazionale, come rapporto interpersonale che può essere instaurato anche con modalità diverse da quelle del contatto fisico, notoriamente individuato come uno dei potenziali vettori del contagio”.

“La locuzione –continuano i Giudici-  <<in qualsiasi altra forma>>, che il legislatore ha utilizzato per colorare il divieto di svolgimento di prestazioni o mansioni diverse da quelle che implicano contatti interpersonali, postula comunque che l’attività lavorativa si risolva in un rischio concreto << di diffusione del contagio da SARS-CoV-2>>”. 

TAR che interviene anche sulla sospensione del non vaccinato dall’Albo.  

“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>”. 

Collegio giudicante che, rileva, “non ignora che un interesse di notevole rilievo, coinvolto nel procedimento disciplinato dall’articolo 4, sia anche quello dei pazienti di essere informati dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti ai quali si rivolgono, specialmente ove la domanda di prestazioni sanitarie avvenga per scelta diretta del professionista e non tramite il filtro dell’accesso ad una struttura sanitaria - pubblica o privata - che si faccia garante delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”.Diritto dei pazienti di essere informati se il sanitario è vaccinato o meno, sottolineano i Giudici, che è “un corollario del diritto alla sicurezza delle cure”, per questo, “se è vero che la sospensione dall’albo professionale è idonea a realizzare la funzione notiziale della inidoneità temporanea del sanitario a svolgere le prestazioni professionali, tale funzione ben può essere garantita mediante specifiche e adeguate forme di pubblicità, la cui individuazione rientra nella competenza degli Ordini professionali”. 

Giudicati invece inammissibili gli altri motivi del ricorso tra i quali "l’imposizione dell’obbligo vaccinale, in assenza della prova delle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini in commercio nonché dell’idoneità degli stessi a ridurre i contagi da Sars-Cov-2, violerebbe la libertà di autodeterminazione".
Per i Giudici, "la circostanza che l’autorizzazione al commercio dei vaccini sia stata disposta in via d’urgenza e sottoposta alla condizione risolutiva della successiva trasmissione di dati clinici completi non consente di qualificare il vaccino come trattamento sperimentale, in quanto le condizioni di efficacia, di sicurezza e di qualità del farmaco sono state comunque vagliate da un organo tecnico e indipendente dall’organo politico (Aifa)".  

Giudici che respingono anche il motivo invocato sulla possibilità di ricorrere all’autodeterminazione per “libertà di scienza”, secondo articoli 9, 21 e 33 della Costituzione. “La libertà di scienza –ricordano i Giudici- è infatti riconosciuta agli esercenti le professioni sanitarie per le prestazioni che gli stessi, in scienza e coscienza e secondo le evidenze scientifiche tratte dalla migliore scienza ed esperienza del momento, ritengano di dover erogare ai propri pazienti a fini di cura. La libertà di scienza non si spinge sino a tutelare il rispetto di una personale opinione scientifica del destinatario della cura, anche ove lo stesso, nella qualità di esercente una professione sanitaria, sia portatore appropriate conoscenze scientifiche”.

“Nel caso di specie –concludono- la professione (odontoiatria NdR) svolta dal ricorrente è inoltre del tutto avulsa dalle specifiche competenze scientifiche, che sono necessarie per discettare sull’efficacia e sulla sicurezza di un trattamento sanitario volto a fronteggiare la diffusione di un virus di nuova generazione”.

Ora l’ATS ma anche lo stesso Ordine, potrà impugnare la decisione del TAR.     



 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Per la Cassazione, per fotografare e archiviare le immagini del paziente non basta un consenso privacy generico sul trattamento, serve un'autorizzazione specifica


Respinta la domanda di un giovane dentista che voleva far riconoscere come dipendente un rapporto professionale svolto in uno studio dentistico


La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente


 
 

I Giudici ribadiscono che il reato di esercizio abusivo non richiede la verifica della qualità della prestazione resa e il diploma di Laurea deve essere riconosciuto anche in Italia 


La sentenza del tribunale di Venezia ha disposto che anche un risarcimento ad una paziente e ad ANDI che si era costituita parte civile


Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


 
 

Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Andrea Senna interviene sui social per ricordare ai professionisti un adempimento spesso trascurato ma previsto dalla normativa e...


Consente di finanziare gratuitamente Associazioni ed Enti, ma nel settore potrebbe essere maggiormente utilizzato. Ecco a chi si può donare e quanto hanno incassato nel 2025


Respinto l’emendamento sull’odontotecnico professione sanitaria, il nuovo profilo potrà però passare per la riforma. Il Commento di CAO ed AIO


 
 
On. Ilenia Malavasi

Lo chiede l’On. Ilenia Malavasi attraverso una interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute


Il Ministero chiarisce chi potrà accedere ai novi vaccini specifici per le varianti Omicron, tra i “prioritari” anche i sanitari che hanno effettuato la terza dose 


Una nuova circolare del Ministero aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Per i sanitari, in caso di contatto stretto, confermato...


 
 

Altri Articoli

Approvato un protocollo per garantire assistenza odontoiatrica gratuita ai minori in difficoltà socioeconomica, attraverso una rete di dentisti volontari. ...


Anaao pubblica le tabelle della pre-intesa 2025-2027 per la dirigenza medica e sanitaria, con incrementi differenziati in base agli incarichi e alle...


Il presidente della CAO nazionale ribadisce la contrarietà al riconoscimento dell'odontotecnico come professione sanitaria e propone una formazione...


 
 

Secondo un’indagine Key-Stone commissionata da DentalPro, il 57% degli over 60 non ha effettuato visite odontoiatriche nell’ultimo anno, contro il 29%...


L’associazione richiama l’interrogazione parlamentare di Ilenia Malavasi e la sentenza del Consiglio di Stato del 2024. Politi: “Il percorso per il...


Nel 2025 il 19,6% delle famiglie ha limitato le spese per visite e accertamenti periodici. La spesa sanitaria media mensile è stata di 113,18 euro. ...


 
 

Ottobre è da sempre il mese dedicato alla prevenzione, un momento in cui l’attenzione verso la salute orale torna al centro della comunicazione. Per gli...


L'accusa contesta circa 6 milioni di euro di evasione attraverso un software con contabilità parallela. Quattro professionisti hanno concordato il...


Con l'assegno di novembre arrivano gli aumenti e dieci mesi di arretrati. Aggiornate anche le prestazioni assistenziali e le opportunità di previdenza...


 
 

In occasione della Giornata nazionale del 10 ottobre, la Commissione di albo richiama il ruolo degli igienisti dentali nella prevenzione delle patologie orali...


Il presidente FNOMCeO Filippo Anelli esprime vicinanza al Pontefice, che ha annunciato un intervento per rimuovere un nodulo al polmone


Shota Musayev ha assistito il comandante aggredito dal copilota durante il volo del 30 settembre. Il presidente israeliano Isaac Herzog lo ha premiato insieme...


 
 

L'OMS presenta il modulo STEPS aggiornato, che integra un questionario e una breve valutazione clinica per raccogliere dati sulla salute orale nelle indagini sulle malattie croniche.


Il consigliere regionale Paolo Pagliaro chiede il potenziamento del servizio dell'ospedale Vito Fazzi: segnalate attese di almeno un anno e carenze di...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi