"Metterei in evidenza due emendamenti, oserei dire di sistema, di cui uno prevede la procedura per il riconoscimento delle nuove professioni, cosa che ci sembra fondamentale e l'altro, la necessità di individuare un'area delle professioni sociosanitarie che risultano un po' trascurate rispetto al quadro delle professioni strettamente sanitarie, penso ad esempio al ruolo delle assistenti sociali o di altre figure professionali".
Così Donata Lenzi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali alla Camera, riferendosi agli emendamenti depositati al Ddl Sanità. Tra i circa trecento emendamenti presentati anche due che riguardano il profilo dell'odontotecnico, di cui uno a firma proprio della Lenzi.
Tra gli altri anche uno che prevede il vincolo a due mandati per le cariche ordinistiche e altri per modificare le modalità di voto dei rappresentati all'interno degli Ordini.
Il senso degli emendamenti presentati al Ddl Lorenzin è di favorire, inoltre, una maggiore portata innovativa al provvedimento in modo da rendere gli ordini professionali più partecipati. "Da qui la proposta - aggiunge Lenzi - di un limite di mandato per gli incarichi direttivi e di modalità di elezione on line, o comunque con più seggi e più giorni per votare. Non si può certo investire su un ruolo degli ordini professionali quando la partecipazione al voto supera di poco il dieci per cento degli aventi diritto".
Tra gli emendamenti presentati dall'On. Lenzi anche quello per la costituzione di una commissione nazionale che con cadenza biennale dovrà istruire e proporre l'aggiornamento delle professioni sanitarie riconosciute dalla legge e l'individuazione di nuove professioni sanitarie nel rispetto dei seguenti criteri: ricognizione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti.
Questo il testo dei tre emendamenti sul profilo degli odontotecnici:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis.
(Istituzione e definizione della professione di odontotecnico).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Con Accordo Stato-regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
Emendamento presentato dall'onorevole: Lodolini Emanuele.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis.
(Professione sanitaria di odontotecnico).
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.
2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.
10. A partire dalla data di entrata in vigore del presente legge sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: « dell'odontotecnico, »;
b) l'allegato A del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994 è abrogato;
c) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articoli 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: «dell'odontotecnico » sono soppresse.
Emendamento presentato dagli onorevoli: Vignali, Calabrò, Piazzoni, Beni, Sbrollini, Paola Bragantini, Mariano.
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